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Sentenza — n. 38625/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal inadmissibility ruling for detained defendant, exempting them from domicile declaration requirement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38625/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's order declaring the appeal inadmissible due to a missing domicile declaration. The defense argued the defendant was detained, rendering the formal requirement inapplicable, while the prosecution contended the rule applies regardless of detention status. The court ordered a new investigation confirming the defendant's detention, thereby applying the established principle that domicile declarations are not required for detained appellants.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The requirement to deposit a domicile declaration with an appeal is not applicable when the appellant is detained, as notification must be made personally to ensure effective access to justice.

Parole chiave

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detained appellant domicile declaration appeal inadmissibility personal notification access to justice procedural exemption Cassation annulment domicilio eletto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge e la inidoneità della motivazione, in ordine all'art. 581, comma 1 -ter, cod.
Art. 161, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte d'Appello ha aggiunto, altresì, che la nomina del difensore con il mandato ad impugnare conteneva un'elezione di domicilio priva delle formalità di cui all'art. 161, comma 1, cod.
Art. 6 Convenzione EDU
285029 - 01), dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 4342 del 9/1/2024
Sez. 2, n. 38442 del 13/9/2023
Sez. 2, n. 38442 del 13/9/2023, Rv.
Sez. 6, n. 15666 del 29/2/2024
6 Convenzione EDU (Sez. 6, n. 15666 del 29/2/2024, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GIUSTI Simone, nato a Bologna il 20.12.1977 avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 2.5.2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 2/5/2024, la Corte d'Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello depositato in 4/1/2024 avverso una sentenza di condanna del Tribunale di Bologna del 29/11/2023 nei confronti di GIUSTI Simone, in ragione del mancato deposito, con l'atto d'appello, dello specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. La Corte d'Appello ha aggiunto, altresì, che la nomina del difensore con il mandato ad impugnare conteneva un'elezione di domicilio priva delle formalità di cui all'art. 161, comma 1, cod. proc. pen., in quanto recante una sottoscrizione rki illeggibile non autenticata dal difensore, del quale risultava solo la firma digitale all'inizio della pagina.

2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge e la inidoneità della motivazione, in ordine all'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. Osserva che l'imputato era stato dichiarato erroneamente assente nel giudizio di primo grado, in quanto detenuto in espiazione pena per altra causa, peraltro anche dopo la sentenza e tuttora. Di conseguenza, all'atto della presentazione dell'appello l'imputato era detenuto, e quindi, come affermato anche dalla Corte di Cassazione, l'onere dell'elezione di domicilio in funzione del giudizio di impugnazione deve essere circoscritto ai soli casi in cui l'imputato sia libero, perché l'adempimento è funzionale a evitare che il giudizio stesso sia rallentato dagli adempimenti relativi alla notifica del decreto di citazione. 2.2 Con il secondo motivo, deduce il vizio dell'ordinanza nella parte in cui richiede, ai fini della validità della elezione di domicilio, l'autenticazione della firma da parte del difensore.

Questo requisito di forma non è previsto espressamente dalla nuova disposizione di legge, perché si tratta di un atto con cui l'imputato si è limitato a eleggere il domicilio e dare mandato ad impugnare, essendo il difensore già investito del mandato difensivo fiduciario sin dal processo di primo grado.

3. Con requisitoria scritta del 25.6.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in quanto, nel caso di imputato detenuto al momento della proposizione dell'appello, non opera la previsione dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., in considerazione del fatto che l'elezione di domicilio risulterebbe priva di effetto in ragione dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto, anche in presenza di dichiarazione di elezione di domicilio. Questo principio vale anche nel caso di imputato detenuto per altra causa, come si evince dal disposto dell'art. 161, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui l'imputato detenuto, all'atto della scarcerazione, deve operare la dichiarazione o elezione di domicilio, che consente l'individuazione del recapito per le successive notifiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato. La ragione che ha dato luogo alla ordinanza di inammissibilità della Corte d'Appello di Bologna, ovvero che il mandato ad impugnare - di cui v'è copia in atti, 2 cr( datata 14.1.2024 - conteneva una elezione di domicilio priva dell'autentica del difensore di Giusti, deve essere valutata alla luce dell'affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui l'imputato si trovava in stato di detenzione al momento della presentazione dell'atto di appello. Per vero, in nessuno degli atti del fascicolo è risultato che il ricorrente fosse detenuto, sia pure per altra causa, al momento dell'impugnazione.

Tuttavia, il collegio, in considerazione della natura dell'eccezione formulata, ha disposto l'acquisizione di una certificazione del D.A.P. sulla posizione giuridica di Giusti Simone, da cui è risultato che costui fosse effettivamente detenuto all'atto della proposizione dell'impugnazione, in quanto arrestato il 19.7.2021 per l'espiazione di una pena definitiva (fine pena 21.2.2025). Se è così, deve trovare applicazione il principio, più volte recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la previsione di cui all'art. 581, comnna 1-ter, cod. proc. pen., che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente allatto d'innpugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa (Sez. 4, n. 4342 del 9/1/2024, Rv. 285749 - 01;

Sez. 2, n. 38442 del 13/9/2023, Rv. 285029 - 01), dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU (Sez. 6, n. 15666 del 29/2/2024, Rv. 286301 - 01). Di conseguenza, il motivo di inammissibilità dell'impugnazione non era suscettibile di applicazione al caso dell'odierno ricorrente e, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna per un nuovo giudizio alla luce del principio sopra delineato.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso, basato sulla non inerenza del deposito della elezione di domicilio alla situazione dell'imputato detenuto, assorbe con tutta evidenza il secondo motivo di ricorso, attinente ai requisiti formali della elezione stessa.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per