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Sentenza — n. 38619/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding conditional sentence suspension revocation due to outdated criminal certificates.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38619/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly revoked the conditional sentence suspension based on cumulative penalties exceeding the legal limit. The appellant argued that the first offense had expired due to prescription and that the executing judge failed to verify outdated criminal certificates. The court rejected these claims, noting that extinction of the crime does not erase its penal effects for suspension eligibility and that the incomplete certificates were a known factual circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 163, 164, 167 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The extinction of a crime under Art. 167 does not eliminate its penal consequences for suspension eligibility, and executing judges may revoke suspension based on cumulative penalty limits even if the original judge relied on incomplete criminal records.

Parole chiave

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conditional sentence suspension penal extinction effects cumulative sentence limits criminal certificate verification inadmissible cassation appeal revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
Art. 164, comma quarto, cod. pen.
Catalano si appella, in via principale, all'indirizzo ermeneutico secondo cui «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod.
Art. 167 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
art. 163 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo
A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv.
Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem
non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena» (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem, Rv.
Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gambera
Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gambera, Rv.
Sez. 3, n. 8411 del 04/12/2002, Chiudioni
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATALANO GIOVANNI VINCENZO nato il 07/11/1967 avverso l'ordinanza del 06/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, dott. Gaspare Sturzo, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 dicembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha disposto, in executívis, la revoca della sospensione condizionale della pena di un anno e dieci mesi di reclusione, inflitta a Giovanni Vincenzo Catalano con sentenza del 6 marzo 2019, divenuta irrevocabile il 24 marzo 2019. A tal fine, ha, tra l'altro, rilevato che il beneficio non avrebbe potuto essere applicato dal giudice della cognizione, perché afferente a pena che, cumulata a quella di quattro mesi di reclusione, pure condizionalmente sospesa, irrogata a Catalano con precedente sentenza, emessa dal Tribunale di Palermo il 7 maggio 2001 e divenuta irrevocabile il 3 aprile 2022, supera il limite di due anni previsto dall'art. 163 cod. pen..

2. Giovanni Vincenzo Catalano propone, con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Di Giovane, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con cui eccepisce violazione di legge sul rilievo che il giudice dell'esecuzione ha omesso di verificare, attraverso l'acquisizione del fascicolo processuale, se quello della cognizione era o meno in condizione di sincerarsi, esaminando il certificato del casellario giudiziale, dell'esistenza del precedente ostativo alla nuova sospensione condizionale della pena. Deduce, ulteriormente, che dal decorso di quasi otto anni tra l'emissione delle menzionate sentenze discende l'estinzione, medio tempore, del primo reato, con conseguente prescrizione della relativa pena e, quindi, impossibilità di considerare tale pronuncia al fine della revoca della sospensione condizionale successivamente disposta.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.

2. Catalano si appella, in via principale, all'indirizzo ermeneutico secondo cui «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01). Lamenta, al riguardo, che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, nell'occasione, non abbia compiuto il prescritto accertamento ed abbia, pertanto, adottato la decisione impugnata senza stabilire, come sarebbe stato necessario, se l'errore commesso dal giudice della cognizione è stato consapevole, ciò che precluderebbe l'intervento correttivo in fase esecutiva, ovvero frutto della presenza, negli atti di quel procedimento, di un certificato penale non aggiornato.

Così facendo, appunta la doglianza su un profilo che, per quanto si legge nello stesso ricorso — ove si riconosce, con il conforto della documentazione allegata, che «nella suddetta sentenza n. 335/19 emessa il 06.03.19 si dava atto dell'incensuratezza del sig. Catalano» e, soprattutto, che «Nel fascicolo della fase di cognizione sono presenti ben 2 certificati del casellario giudiziale, entrambi datati 11.07.2018, nei quali non risulta alcuna iscrizione a carico del sig. Catalano» — risulta incontroverso che il Giudice per le indagini preliminari bolognese applicò la sospensione condizionale perché tratto in inganno dalla presenza, in atti, di certificati penali incompleti o non aggiornati.

Manifestamente infondata si rivela, dunque, la censura del ricorrente, tendente a segnalare l'omissione di un adempimento che, nella situazione concretamente venutasi a determinare, sarebbe stato del tutto superfluo.

3. Priva di pregio si palesa, poi, l'obiezione ulteriormente sollevata da Catalano, il quale asserisce che, decorsi oltre cinque anni dall'emissione e dal passaggio in giudicato della sentenza con cui era stata disposta la prima sospensione condizionale, quel reato deve intendersi estinto ai sensi dell'art.167 cod. pen., sicché di esso non può tenersi conto in vista della nuova applicazione del beneficio. La deduzione, invero, non giova alla causa del ricorrente, posto, che — ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità, al cui indirizzo il Collegio intende dare continuità — «L'estinzione del reato a norma dell'art.167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena» (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem, Rv. 277457 - 01;

Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gambera, Rv. 241685 - 01; Sez. 3, n. 8411 del 04/12/2002, dep. 2003, Chiudioni, Rv. 223465 - 01).4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d