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Sentenza — n. 38616/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order denying rehabilitation due to insufficient reasoning on civil debt impossibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38616/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Rome surveillance court's order denying Francesco De Lorenzo's rehabilitation request. The lower court rejected the claim because ongoing civil proceedings prevented verifying if the applicant had fully compensated victims, citing Article 179 of the Penal Code. The Supreme Court found the lower court's reasoning insufficient as it failed to adequately address the applicant's specific proof of objective impossibility to pay remaining debts.

Regesto Legislator

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Art. 179, comma 6, n. 2 cod. pen.; The surveillance court must provide thorough reasoning when rejecting rehabilitation based on civil debt non-performance, specifically addressing the applicant's proof of objective impossibility to fulfill obligations.

Parole chiave

Generato dall'IA
rehabilitation of criminals civil debt from crime objective impossibility insufficient reasoning surveillance court order ripristino delle prestazioni d'invalidità credito di restituzione statale spese di ripristino

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 179, comma 6, n. 2 cod. pen.
art. 179 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2024
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LORENZO FRANCESCO nato a NAPOLI il 05/06/1938 avverso l'ordinanza del 19/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luca Tampieri, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 22 giugno 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata da Francesco De Lorenzo per ottenere la riabilitazione in relazione a una condanna emessa nei suoi confronti.

2. L'interessato presentava opposizione, che il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava con provvedimento del 19 gennaio 2024, osservando che «...í procedímenti giurísdizionalí (cívílí, contabili, amminístrativi) generati dalla grave vícenda penale che ha coinvolto il De Lorenzo sono ancora in corso e sono volti a verificare se effettivamente il De Lorenzo abbia, o meno, risarcíto integralmente il danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, derívante da reato...» e che, sino a quando «...non sí saranno concluse le vícende giudíziarie volte ad accertare detto elemento la domanda di riabilítazione non potrà essere accolta...».

3. La difesa di Francesco De Lorenzo ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della menzionata ordinanza con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., sia violazioni degli artt. 178 e 179 cod. pen. sia contraddíttorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza non ha valutato i documenti prodotti e non ha rispettato i principi stabilii dalla giurisprudenza di legittimità in materia, perché non ha tenuto conto, per un verso, dell'integrale risarcimento, da parte dell'istante, di tutti i danni arrecati alle associazioni private e al Ministero della Salute, che si erano costituiti parti civili nel processo penale; per altro verso, dell'impossibilità oggettiva di adempiere alle residue pretese creditorie vantate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. La difesa di Francesco De Lorenzo ha presentato atto recante motivo nuovo, in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione. Afferma che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di riabilitazione rilevando l'insussistenza del requisito di uno spontaneo integrale adempimento delle obbligazioni derivanti da reato, ha omesso di considerare circostanziati elementi di fatto specificamente evidenziati dalla difesa, dai quali emergerebbe che i provvedimenti di sequestro di beni, le pronunce di diversi giudici (civili e contabili) e i successivi atti di pignoramento adottati nei confronti di Francesco De Lorenzo hanno determinato la perdita di ogni disponibilità economica, l'irrealizzabilità di versamenti da eseguire al di fuori delle procedure esecutive e, soprattutto, una obiettiva incertezza sull'esatto ammontare delle somme da corrispondere allo Stato a titolo di risarcimento dei danni accertati, con conseguente impossibilità per il ricorrente di definire tempestivamente ogni pendenza al riguardo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. L'art. 179 cod. pen. stabilisce le condizioni perché la riabilitazione venga concessa, prevedendo un elemento oggettivo, cioè la decorrenza di un lasso temporale dall'esecuzione o dall'estinzione della pena principale, e un elemento soggettivo, cioè che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. L'art. 179, sesto comma, n. 2, cod. pen. stabilisce che la riabilitazione non può essere concessa quando il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle. 1.2.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di riabilitazione, l'elemento ostativo dell'inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato presuppone che ne sia accertata la volontarietà rispetto ad un debito liquido ed esigibile, non potendo avere rilievo né il mancato risarcimento necessitato, né quello comunque ascrivibile a situazioni non addebitabili al condannato (Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2024, Rv. 286401 - 01). 1.3. Con riferimento specifico al caso concreto ora in esame, deve notarsi che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza in valutazione non reca una motivazione approfondita che consenta di stabilire se il richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, sia stato correttamente applicato.

La motivazione del provvedimento, infatti, pur avendo dato atto che la difesa ha riferito circa l'avvenuto risarcimento del danno nei limiti delle possibilità materiali del condannato e ha dedotto l'impossibilità di adempiere le restanti obbligazioni civili nascenti da reato, non reca un'adeguata trattazione su tale decisivo profilo. In tale situazione, tutte le considerazioni espresse dal Tribunale di sorveglianza, circa l'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento dell'istanza di riabilitazione, risultano insufficienti a giustificarne il rigetto.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che, libero di valutare se sussistano o manchino le condizioni per la concessione di quanto richiesto dall'istante, dovrà rispettare le norme di legge e rendere congrua motivazione. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveg