Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation without specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible after the lower court converted it to an appeal and then returned it, noting the original complaint cited procedural violations. The defense argued the trial judge failed to motivate the denial of generic mitigating circumstances, yet the Court found the complaint generic and unsupported by specific legal or factual arguments. Consequently, the Court ruled the appeal inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the complaint is merely generic and lacks specific legal or factual arguments supporting the alleged violation of the duty to motivate.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lovreglio Giovanni, nato a Bari il 18/11/1975 - difeso dall'avv. Francesco Saverio Digilio del Foro di Bari; avverso la sentenza in data 21/06/2022 del Giudice delle indagini preliminari di Bari che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, operata la riduzione per il rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Eugenia Oggero; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21/06/2022, il Giudice dell'udienza preliminare di Bari, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato Giovanni Lovreglio per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 alla pena di otto mesi di reclusione, operata la riduzione per il rito, oltre al pagamento delle spese processuali. Il giudice di prime cure ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, a fronte della rilevata detenzione di un telefono cellulare marca Brondi, mod. Dukes, munito di scheda SIM Lycamobile e perfettamente funzionante, in violazione del divieto di detenere o portare addosso, tra l'altro, telefoni cellulari, come prescritto dalla disposizione n. 7 del decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale n. 36/2010 del 17.02.2010, notificato al medesimo il 05.02.2020. La pena era stata irrogata nel minimo di un anno, ridotta per il rito a otto mesi di reclusione, con la confisca e distruzione dell'apparecchio in sequestro.
2. In data 30.06.2022, la difesa ha interposto ricorso per cassazione, lamentando, ai sensi dell'art. 606, lett. c), e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546 lett. e), 125 cod. proc. pen., la violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla richiesta, avanzata dalla difesa e rubricata tra le conclusioni delle parti, di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ad avviso della difesa, la totale assenza di cenno motivazionale in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche lascerebbe irrisolto il dubbio circa l'avvenuta valutazione, da parte del Giudice, della relativa istanza. Con provvedimento del 10.01.2023, la Corte di cassazione aveva disposto la conversione del ricorso in appello con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari ma la Corte territoriale, con ordinanza n. 9 del 06/06/2024, rilevato che avverso la sentenza era stato proposto ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di Giovanni Lovreglio è inammissibile. 1.1. Come illustrato, l'Ufficio preposto all'esame preliminare dei ricorsi della Corte di cassazione aveva disposto la conversione dell'impugnazione in appello, procedendo, in limine ed in assenza di ogni valutazione circa l'ammissibilità del ricorso, ad assumere il provvedimento di trasmissione degli atti al giudice competente sul rilievo della sussistenza della voluntas impugnationis in capo alla parte (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv. 285134-01), qualificata la doglianza quale motivo afferente al merito della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ciò premesso, la Corte di appello di Bari, cui erano stati trasmessi gli atti, ha nuovamente inviato l'impugnazione alla Corte di cassazione, obliterando il provvedimento che aveva convertito il ricorso in appello.1.2. Ad avviso del Collegio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, premesso che l'impugnazione interposta avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari, alla stregua di quanto indicato nell'impugnativa, va ritenuta, come di seguito chiarito, ricorso per cassazione. La rubrica dell'atto di doglianza lamenta la violazione dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. anche se in seno al ricorso il ricorrente eccepisce l'assoluta mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando, dunque, la violazione dell'art. 606 lett.
b) cod. proc. pen.: in ogni caso, si ravvisa uno dei vizi previsti all'art.606 cod. proc. pen. 1.3. Ciò premesso, come adduce il ricorrente, deve rilevarsi che la sentenza impugnata abbia totalmente trascurato di argomentare circa la domanda di applicazione delle circostanze attenuanti generiche rubricata, pur con il mero riferimento alla domanda di applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., tra le conclusioni delle parti. A fronte di tale lacuna, deve tuttavia osservarsi che il motivo di ricorso sia del tutto generico, posto che si traduce nella mera enunciazione della doglianza, non supportata da elementi a sostegno della richiesta disattesa dal Giudice. Il ricorrente si è infatti limitato a dolersi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza indicare alcuna ragione giustificativa ai fini della loro concessione. Ha osservato che il giudice non aveva dato contezza, in motivazione, della richiesta di applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. ma, così procedendo, ha omesso, in violazione dell'art. 581 lett.
d) cod. proc. pen., di rappresentare sulla scorta di quali ragioni di diritto e di quali elementi di fatto tale richiesta avrebbe dovuto essere delibata favorevolmente.
2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. uj o Così de