Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn due to lack of interest in proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the request with a special power of attorney. Although the appellant argued that new employment certificates should be considered, she had previously renounced the appeal, stating she had obtained the alternative measure she sought. Consequently, the court ruled that the withdrawal caused a lack of interest, rendering the procedural step void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, lett. d) c.p.p.; Art. 591, lett. d) c.p.p.: An appeal withdrawn by the appellant constitutes a cause for inadmissibility due to the subsequent lack of interest in the proceedings.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPUTO ALESSANDRA natcka CASORIA il 03/07/1975 avverso l'ordinanza del 20/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza impugnata, è stata rigettata l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da Alessandra Caputo, condannata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 22/05/2014 alla pena di anni cinque di reclusione, in quanto riconosciuta responsabile del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. (pronuncia confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 13/12/2016, passata in giudicato il 06/11/2018).
2. Ha proposto ricorso Alessandra Caputo, a mezzo dell'avv. Nicola Leone, deducendo che l'impugnata ordinanza - oltre che ignorare l'adesione, manifestata dal difensore, all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere Penali - aveva anche omesso l'esame di due nuovi attestati di lavoro, riguardanti la condannata.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
4. Il ricorso è inammissibile. Alessandra Caputo, infatti, ha rinunciato al ricorso, con atto datato 15/05/2024 e tempestivamente pervenuto a questa Corte, sottoscritto dal suddetto difensore, munito di procura speciale; ha rappresentato l'interessata, infatti, di aver medio tempore ottenuto, in forza di nuova istanza, l'invocata misura alternativa e di non avere pertanto ulteriore interesse al prosieguo del presente procedimento. La suddetta rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; non segue condanna alle spese processuali, né sanzione pecuniaria, stante la carenza di interesse sopravvenuta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2