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Sentenza — n. 38436/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn due to lack of interest in proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38436/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the request with a special power of attorney. Although the appellant argued that new employment certificates should be considered, she had previously renounced the appeal, stating she had obtained the alternative measure she sought. Consequently, the court ruled that the withdrawal caused a lack of interest, rendering the procedural step void.

Regesto Legislator

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Art. 591, lett. d) c.p.p.; Art. 591, lett. d) c.p.p.: An appeal withdrawn by the appellant constitutes a cause for inadmissibility due to the subsequent lack of interest in the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal lack of interest inadmissibility special power of attorney alternative measure procedural withdrawal supervision court procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, lett. d) c.p.p.
La suddetta rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, lett.
art. 648-bis cod. pen
Con l'ordinanza impugnata, è stata rigettata l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da Alessandra Caputo, condannata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 22/05/2014 alla pena di anni cinque di reclusione, in quanto riconosciuta responsabile del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPUTO ALESSANDRA natcka CASORIA il 03/07/1975 avverso l'ordinanza del 20/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata, è stata rigettata l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da Alessandra Caputo, condannata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 22/05/2014 alla pena di anni cinque di reclusione, in quanto riconosciuta responsabile del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. (pronuncia confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 13/12/2016, passata in giudicato il 06/11/2018).

2. Ha proposto ricorso Alessandra Caputo, a mezzo dell'avv. Nicola Leone, deducendo che l'impugnata ordinanza - oltre che ignorare l'adesione, manifestata dal difensore, all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere Penali - aveva anche omesso l'esame di due nuovi attestati di lavoro, riguardanti la condannata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.

4. Il ricorso è inammissibile. Alessandra Caputo, infatti, ha rinunciato al ricorso, con atto datato 15/05/2024 e tempestivamente pervenuto a questa Corte, sottoscritto dal suddetto difensore, munito di procura speciale; ha rappresentato l'interessata, infatti, di aver medio tempore ottenuto, in forza di nuova istanza, l'invocata misura alternativa e di non avere pertanto ulteriore interesse al prosieguo del presente procedimento. La suddetta rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; non segue condanna alle spese processuali, né sanzione pecuniaria, stante la carenza di interesse sopravvenuta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2