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Sentenza — n. 38427/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for attempted murder and violence, citing procedural defects and lack of specific arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38427/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Luigi Gagliardi's appeal against his conviction for attempted murder and violence, upholding the lower court's judgment. The defense argued the evidence was unreliable and the charges were procedurally flawed, but the court found these objections manifestly unfounded. Specifically, the court ruled that new procedural complaints were time-barred and generic arguments failed to meet statutory specificity requirements.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: The Court of Cassation holds that appeals must be specific and timely, rejecting generic complaints or new procedural objections raised after the deadline for abbreviated proceedings.

Parole chiave

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procedural time-bar generic appeal arguments abbreviated criminal procedure specificity requirement attempted murder conviction violation of private rights criminal appeal dismissal porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 491 cod. proc. pen.
Nel processo celebrato con il rito ordinario le questioni relative alla completezza e regolarità del decreto che dispone il giudizio devono essere dedotte, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen.
Art. 438, comma 6 bis cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
Samuel Gagliardi ha definito il processo in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. e si è assunto ogni responsabilità in relazione al tentato omicidio per il quale, comunque, il padre Luigi, l'attuale ricorrente, non era e non è imputato né, ovviamente è stato condannato.
art. 339 cod. pen
con riferimento all'art. 339 cod. pen., (capo 7), 4 L.
art. 599 bis cod. proc. pen
Samuel Gagliardi ha definito il processo in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 495 cod. proc. pen
Violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 495 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono alla logicità e completezza della motivazione (con riferimento alle censure sollevate in merito all'applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 491 cod. proc. pen
Nel processo celebrato con il rito ordinario le questioni relative alla completezza e regolarità del decreto che dispone il giudizio devono essere dedotte, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016
103 del 2017 (Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep.
Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011
Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep.
Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013
Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Gagliardi Luigi nato a Mesagne il 23/11/1961 avverso la sentenza del 25/10/2023 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello che, riportandosi alla memoria depositata e notificata alle parti, chiede il rigetto del ricorso; udito l'avv. Stefano Patti che, in difesa della parte civile Anna Rita De Marco, si riporta alle conclusioni già depositate e chiede il rigetto del ricorso; udito l'avv. Serafino Antonio Debonis che, in difesa di Luigi Gagliardi, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 25 ottobre 2023, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni tre e mesi undici di reclusione ed euro 4.300,00 di multa pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi in data 6 dicembre 2022 nei confronti di Luigi Gagliardi in relazione ai reati di cui agli arit. 610 e 61 n. 2 cod. pen. (capo 6), 56 e 610, comnni primo e secondo, cod. pen. con riferimento all'art. 339 cod. pen., (capo 7), 4 L. 110/1975 e 61 n. 2 cod. pen. (capo 8), 2 e 7 L. 895/1967 (capo 9), 4 e 7 L. 895/1967 (capo 10).2.

I fatti oggetto dell'imputazione si inseriscono in una vicenda articolata nella quale il figlio Samuel è stato rinviato a giudizio anche per il tentato omicidio del compagno della madre. I reati contestati all'attuale ricorrente sono in danno della ex moglie Anna Rita De Marco e il capo 10) si riferisce all'arma, una pistola, usata dal figlio per commettere il tentato omicidio. All'esito del giudizio di primo grado gli imputati sono stati condannati per i reati a loro rispettivamente contestati, tra cui per quello di cui al capo 10), che avrebbero commesso in concorso, Samuel Gagliardi come istigatore e Luigi Gagliardi come esecutore materiale.

Samuel Gagliardi ha definito il processo in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. e si è assunto ogni responsabilità in relazione al tentato omicidio per il quale, comunque, il padre Luigi, l'attuale ricorrente, non era e non è imputato né, ovviamente è stato condannato. Nell'atto di appello la difesa di Luigi Gagliardi ha rilevato la inattendibilità della ex moglie, unica fonte di prova in ordine alle imputazioni allo stesso contestate, e ha evidenziato che la condanna pronunciata per i reati di violenza privata e tentata violenza privata e per la detenzione del coltello utilizzato in quelle occasioni sarebbero priva di effettiva consistenza.

Ad analoghe conclusioni poi, secondo la difesa, si sarebbe dovuto pervenire anche con riferimento all'imputazione di cui al capo 10), relativo al porto e all'occultamento dell'arma utilizzata dal figlio Samuel, in quanto nella conversazione intercettata il ricorrente e il figlio non avrebbero parlato della pistola ma di un sotto casco, "il coso", che avrebbe dovuto essere spostato. Sotto altro profilo, poi, la difesa ha censurato la determinazione della pena. La Corte territoriale ha ritenuto infondati tutti i motivi proposti e ha confermato la condanna del ricorrente.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Vizio di motivazione in.relazione alla ritenuta attendibilità di Anna Rita De Marco, ex moglie del ricorrente e madre di Samuel evidenziando che la Corte territoriale non si sarebbe compiutamente confrontata con le censure contenute nell'atto di appello e con gli elementi emersi, dai quali emergerebbe la mendacità delle dichiarazioni rese dalla donna. 3.2. Violazione di legge quanto alla ritenuta responsabilità per i reati contestati, ciò anche considerato che i reati di cui ai capi 6), 7) e 8), non sussistendo alcun nesso eziologico con quelli che si inseriscono nei complicati rapporti esistenti tra la persona offesa e il figlio Sannuel e la compagna di quest'ultimo, non avrebbero dovuto essere contenuti nel decreto che dispone il giudizio. 3.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'inosservanza di norme previste a pena di nullità, inutilizzabilità e inammissibilità con riferimento alla ritenuta credibilità e attendibilità delle dichiarazioni di Anna Rita De Marco, nonché all'assenza di altre prove a riscontro di tali dichiarazioni. 3.4. Violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 495 cod. proc. pen. con riferimento al diniego di effettuare durante le indagini la prova del guanto di paraffina al figlio Samuel ed eventualmente allo stesso ricorrente.

4. In data 19 giugno 2024 è pervenute in cancelleria una memoria con la quale il Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello chiede il rigetto del ricorso.

5. In data 26 giugno 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni e la nota spese della parte civile costituita con le quali si chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Nel primo e nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità con riferimento all'utilizzabilità e alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono alla logicità e completezza della motivazione (con riferimento alle censure sollevate in merito all'applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04), sono infondate.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto la motivazione del provvedimento impugnato, con i puntuali riferimenti alle indagini effettuate e ai riscontri emersi, risulta adeguata e coerente per cui ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta nella sostanza inconferente.

Ciò anche considerato che «in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità» (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01).

3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 6), 7 e 8) in quanto tali fatti, in assenza di un nesso eziologico con gli altri reati contestati, non avrebbero dovuto essere contenuti nel decreto che ha disposto il presente giudizio. La doglianza, sollevata ora per la prima volta, peraltro manifestamente infondata, non è consentita. Nel processo celebrato con il rito ordinario le questioni relative alla completezza e regolarità del decreto che dispone il giudizio devono essere dedotte, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen.

Nel caso in cui il processo sia celebrato, come in quello di specie, con le forme del rito abbreviato le medesime questioni afferenti la richiesta di rinvio a giudizio devono essere sollevate, a pena di decadenza, prima che sia emessa l'ordinanza che dispone la trasformazione del rito in quanto, ai sensi dell'art. 438, comma 6 bis, cod. proc. pen. "la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute ...". Principio questo, peraltro, già pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte anche prima della modifica all'art. 438 cod. proc. pen. apportata con la L. 103 del 2017 (Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep. 2017, Boccuni, Rv. 269880 - 01 per cui «L'imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa»;

Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252854 - 01). 2.2. La censura contenuta nell'inciso riportato nell'ultima riga del secondo motivo, secondo il quale "i fatti contestati non possono essere susssunti nel reato di violenza privata aggravata ma, tutt'al più, nell'ipotesi di ragion fattasi", in assenza di qualsivoglia ulteriore argomento, non è consentita in quanto è formulata in termini totalmente generici e non adempie all'onere di specificità imposto dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

3. Nel quarto motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 495 cod. proc. pen. con riferimento al diniego di effettuare durante le indagini la prova del guanto di paraffina al figlio Samuel ed eventualmente a sé stesso. La doglianza -peraltro manifestamente infondata in quanto il processo è stato celebrato con il rito abbreviato- non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. La questione relativa alla mancata effettuazione della "prova del guanto di paraffina al figlio e al ricorrente stesso" infatti, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta sul punto cfr. Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066) 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presen