Cassation annuls surveillance judge's order dismissing prisoner's claim regarding gas stove cooking hours as a subjective right.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the surveillance judge's order that had dismissed a prisoner's complaint regarding the administration's denial of specific gas stove cooking hours. The prisoner argued this constituted a violation of a subjective right, while the lower court incorrectly reclassified the complaint as generic. The court ruled that the Constitutional Court's 2018 decision recognized cooking rights for special regime inmates, establishing that administrative regulations on timing are subject to judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, 69 Ord. pen.; The administrative regulation of specific timeframes for the exercise of a prisoner's subjective right to cook food is subject to judicial review by the surveillance judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMMENDOLA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/07/1962 avverso il decreto del 23/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/s~te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Ettore Pedicini, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Ammendola Giuseppe ricorre avverso l'ordinanza del 23 febbraio 2024 del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, che ha rigettato il reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il diniego dell'Amministrazione penitenziaria di poter detenere il fornello a gas e le stoviglie sia in orario serale che in quello notturno. Il Magistrato di sorveglianza, non ravvisando un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria astrattamente lesivo di un diritto soggettivo del detenuto, ha riqualificato il reclamo giurisdizionale proposto come reclamo generico, ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., rigettando l'istanza.
2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 35-bis, 69, comma 6, Ord. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen., perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che il reclamo del detenuto aveva a oggetto una questione inerente una lesione di un diritto soggettivo dello stesso, non definibile mediante una procedura de plano, come avvenuto nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto evidenziare che la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2018 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., limitatamente alle parole «e cuocere cibi», dopo aver evidenziato che il divieto di cottura dei cibi, in quanto previsto in via generale e astratta in riferimento ai detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato, fosse privo di ragionevole giustificazione; in quanto incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione, esso si poneva in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario, dotato di valenza meramente e ulteriormente afflittiva.
Il giudice delle leggi, inoltre, ha evidenziato che non era imprescindibile accertare o meno l'esistenza di un diritto fondamentale dei detenuti a cuocere i cibi nella propria cella, ma era necessario riconoscere anche a chi si trovasse ristretto secondo le modalità di cui all'art. 41-bis Ord. pen. la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana. Pertanto, il citato intervento della Corte costituzionale è circoscritto al divieto assoluto di cuocere i cibi (previsto nel citato articolo per i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale), lasciando integra la potestà regolamentare dell'Amministrazione penitenziaria in materia, rimanendo naturalmente riservata alla stessa la predisposizione di regole specifiche per l'esercizio di tale diritto, che tengano conto delle primarie esigenze di regolamentazione della vita all'interno dell'Istituto.
Sul punto, però, l'originario indirizzo, secondo cui la questione della individuazione, ad opera dell'Amministrazione penitenziaria, di fasce orarie in cui è permessa la cottura dei cibi da parte dei detenuti soggetti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non incide sul riconoscimento diritto soggettivo del detenuto, che resta comunque garantito, e costituisce, invece, mera regolamentazione dell'esercizio del diritto, non giustiziabile, in quanto tale, davanti alla magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio, non mass.), è stato successivamente abbandonato in favore di altro orientamento — del quale è espressione Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532 — che ammette l'esistenza di uno spazio di sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti con cui l'amministrazione penitenziaria regolamenta l'esercizio del diritto individuando fasce orarie di autorizzazione alla cottura dei cibi.
In forza di quanto sopra, il Collegio ritiene che il reclamo presentata da Ammendola non doveva essere riqualificato in reclamo generico ex art. 35 Ord. pen., ma doveva essere trattato come reclamo giurisdizionale ai sensi degli artt. 69 e 35-bis Ord. pen., avendo a oggetto un diritto soggettivo dell'interessato. L'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, assunta de plano, deve quindi essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., con le garanzie di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.
2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di