Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding recognition of criminal continuity in execution proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible because the lower court made a valid factual assessment regarding the lack of criminal continuity. The appellant argued for temporal contiguity and a unified fraudulent scheme, but the execution judge correctly noted the tax crimes occurred before the asset-stripping conduct. The court upheld the decision, emphasizing that continuity requires a pre-existing unified criminal design rather than merely sequential acts or habitual behavior.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 25, comma 1, n. 1 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The recognition of criminal continuity in execution proceedings requires a concrete verification of indicators such as homogeneity and temporal contiguity, proving a pre-existing unified criminal design rather than merely sequential acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ADAMI NORBERTO nato a NOCETO il 04/06/1950 avverso l'ordinanza del 30/04/2024 del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/s9tte le conclusioni del PG T, & p i. Gle)t).9(vc) i &afa LQ C-ChAi D-Z M I la CP—f-tq-m--t; ))-‘stWL:rc2._ ott C yti:c-co-o- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 30 aprile 2024 il Tribunale di Parma - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevocabili, introdotta da Adami Norberto. 1.1 In motivazione si rileva, in sintesi, che:
a) le condotte, giudicate in due diverse sentenze, pur derivando entrambe dal ruolo svolto in una compagine societaria )hanno genesi autonoma, posto che la condotta distrattiva (che ha comportato la condanna per bancarotta) è stata posta in essere dopo l'apertura del procedimento penale per i reati tributari oggetto della prima sentenza ed allo scopo di svuotare il patrimonio della società attenzionata dalle indagini; non può pertanto ravvisarsi una deliberazione unitaria.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Adami Norberto . Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 La difesa del ricorrente prospetta, in sintesi, che:
a) vi era contiguità temporale - circa otto mesi - tra l'ultima condotta di reato in ambito tributario e la condotta distrattiva, aspetto non apprezzato nella decisione impugnata;
b) la complessiva ricostruzione delle condotte tenute dall'Adami porta a ritenere che la società in questione era utilizzata già da tempo per scopi fraudolenti, il che poteva incidere la condotta distrattiva poi realizzatasi.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché versato in fatto, su profili oggetto di adeguata valutazione da parte del giudice della esecuzione. 3.1 Va premesso cheiin tema di riconoscimento della continuazione/il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez.
I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 3.2. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione dì dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez.
Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
4. Nel caso in esame il giudice della esecuzione, pur valutando il profilo della inerenza delle condotte alla attività gestoria della società Centroplast, ha evidenziato l'assenza di concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le violazioni tributarie e la condotta distrattiva, valorizzando la collocazione 'temporale' della condotta distrattiva (nuova, sul piano tipologico), avvenuta solo quando si era scoperta la precedente attività truffaldina. Si tratta di una valutazione in fatto, del tutto adeguata e resistente alle obiezioni difensive, il che esclude la stessa possibilità di una rivalutazione da parte di questa Corte di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso