Cassation court dismisses appeal against probation denial for attempted mafia-aggravated extortion due to missing restitution and lack of social detachment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Luigi Striano's appeal against the surveillance court's order denying him probation for attempted mafia-aggravated extortion. The lower court found the application inadmissible because the request lacked documented compensation offers and failed to prove Striano's complete detachment from criminal logic. The supreme court upheld this decision by ruling that Article 4-bis of the Prison Order applies to attempted crimes within the mafia category, requiring strict adherence to restitution and social reintegration criteria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4-bis Ord. Pen.; Art. 416-bis cod. pen.: The prohibition on alternative measures for crimes under Art. 4-bis applies to both consummated and attempted offenses within the specified mafia categories, necessitating strict verification of restitution and social detachment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da STRIANO Luigi, nato a Napoli il 5.11.1994 avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila del 7.3.2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori il rigetto del ricorso che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 7.3.2024, il Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila ha dichiarato inammissibile una istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare al detenuto STRIANO Luigi, attualmente in espiazione di una pena di due anni e quattro mesi di reclusione per una tentata estorsione, aggravata, tra l'altro, anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Il tribunale ha evidenziato preliminarmente che fosse applicabile l'art. 4-bis ord. pen. anche se il reato è stato commesso nella sua forma tentata, in quanto l'espressione "delitti" commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. o per agevolare l'attività delle associazioni mafiose - prevista dalla detta disposizione di legge - è tecnicamente riferibile anche a quelli rimasti allo stadio del tentativo punibile.
Ciò premesso, l'ordinanza ha rilevato che l'istanza risultasse carente degli elementi richiesti dalla legge e che, pertanto, dovesse essere considerata inammissibile. In primo luogo, non è stato adempiuto l'obbligo risarcitorio richiesto dall'art. 4-bis, comma L. n. 354 del 1975, come modificato dalla Legge n. 199 del 2022, perché l'offerta reale indicata nell'istanza non è stata documentata; né è detto nulla nell'istanza in ordine ad eventuali iniziative di giustizia riparativa in favore della persona offesa. In secondo luogo, sono rimaste assenti le allegazioni relative all'avvenuto distacco del detenuto dalle logiche criminali del passato.
Gli elementi enfatizzati - ovvero il reinserimento sociale del condannato, il trasferimento in Liguria, la possibilità di svolgere attività lavorativa e il ruolo marginale ricoperto nella vicenda concreta - non sono sufficienti a dimostrare né l'attuale carenza di legami con il clan, né il venir meno del rischio di ripristino dell'affiliazione. Al contrario, la non risalenza nel tempo dei fatti, il rilevante e nient'affatto passivo apporto causale arrecato al reato e la mancanza di approfondimento della revisione critica sono elementi che depongono in senso opposto; a maggior ragione in quanto, dalle informazioni della polizia, risulta che anche in Liguria Striano sia stato segnalato in compagnia di soggetti pregiudicati.
2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo, con cui, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., deduce la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56 cod. pen. e 4-bis ord. pen., con conseguente manifesta illogicità della sentenza. L'istanza del detenuto dava conto di quell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione in base al quale i delitti tentati non rientrano nell'ambito dell'art. 4- bis ord. pen., citando tre sentenze (Sez. 1, n. 7240 del 2018; Sez. 2, n. 28765 del 2001; Sez. 2, rv. 212258 del 14/12/1998). Il Tribunale, invece, ha reso un'ordinanza illogica che non ha tenuto conto di norme sostanziali inderogabili.
3. Con requisitoria scritta del 29.5.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, citando, a sua volta, Sez. 1 n. 11558 dell'8.2.2024, secondo cui il divieto previsto dall'art. 4-bis L. 354 del 1975 opera per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, inclusi quelli tentati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. Il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila ha fatto applicazione della più recente giurisprudenza di legittimità in tema di misure alternative, secondo cui il divieto di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, opera per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, inclusi quelli tentati (Sez. 1, n. 11558 dell'8/2/2024, Rv. 286011 - 01; cfr. anche Sez. 1, n. 19741 del 5/4/2024, Rv. 286397 - 01, che, seppure in materia di pene sostitutive, propugna la medesima interpretazione del dettato dell'art. 4-bis L. n. 354 del 1975).
E' vero che esiste un orientamento giurisprudenziale opposto, citato dal ricorrente, secondo cui il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione e di benefici penitenziari, imposto dall'art. 4-bis Ord. Pen. per la commissione di taluni gravi delitti ivi previsti, opera esclusivamente per i reati consumati, e non per le corrispondenti fattispecie commesse nella forma tentata, in ragione del carattere autonomo del tentativo e per la natura eccezionale della norma che deroga al principio generale di accesso ai benefici penitenziari.
Tuttavia, deve essere attribuito particolare rilievo al fatto che quelle che si inscrivono nel solco di tale orientamento siano pronunce sostanzialmente precedenti alla sentenza delle Sezioni Unite Di Maro (n. 40985 del 19/4/2018, dep. il 24/9/2018), la quale non a caso è stata espressamente citata da Sez. I, n. 11558 dell'8/2/2024 (già sopra citata) in questo passaggio testuale in cui così motiva il proprio discostamento dal precedente indirizzo: «Va, invece, data continuità all'opzione ermeneutica fatta propria dalla pronuncia a Sezioni unite n. 40985 del 19/4/2018, Di Maro.
Il supremo organo della nomofilachia, fornendo indicazioni con valenza generale e non limitata alla materia del sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca allargata ex art. 12- sexies dl. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e succ. mod., ha chiarito che quando il legislatore indica nominativamente un determinato delitto, intende riferirsi solo al delitto consumato mentre, quando richiama una categoria di delitti non specificati, si riferisce sia a quelli consumati che a quelli tentati».
Qui va solo aggiunto che la sentenza Di Maro, benché riferita alla questione relativa alla possibilità di applicare il sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca allargata ai reati contemplati dall'art. 12-sexies L. n. 356 del 1992 anche nella forma del tentativo, afferma espressamente che «l'art. 4-bis legge 25 luglio 1975 sull'ordinamento penitenziario, che regola il divieto di concessione dei benefici penitenziari ai detenuti, possiede le stesse caratteristiche dell'art. 12- sexies d.l. 306 del 1992» e che, pertanto, la problematica che si pone in questo ambito è analoga a quella posta dall'art. 12-sexies d.l. 306 del 1992.
Alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata, dunque, ha correttamente ritenuto che il reato di tentata estorsione aggravata dal c.d. metodo mafioso rendesse applicabile l'art. 4-bis Ord. Pen. e che conseguentemente l'eventuale concessione della misura alternativa dovesse essere preceduta dalla verifica della sussistenza delle condizioni previste dal comma 1-bis della medesima disposizione di legge. Ne conseguono, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricors