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Sentenza — n. 38200/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38200/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38200/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di revoca o annuii mento del provvedimento di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzi Dne emesso dalla Procura Generale territoriale, nei confronti del condannato Dehran Serbezov. A ragione il G.E. affermava la ritualità dell'operato del P.M., rilevOndo come, accertata l'irreperibilità del condannato, correttamente il Procuratore aveya notificato ex art. 159 cod. proc. pen. presso il difensore avv. Mengarelli- il 07/09/2021 - l'ordine di esecuzione e, decorso il termine di 30 giorni dalla suddei:ta notifica, legittimamente aveva emesso l'impugnato provvedimento.

Regesto Legislator

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art. 159 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38200/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Va, anzitutto, ricordato che la costante giurisprudenza di légittimità è orientata nel senso di affermare che «in tema di procedimento di esecuzione, l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. - secondo cui il pubblico ministero, se, è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenz dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del preced nte comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporne la rinnova _ione della notificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitan e o evaso» (Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017 dep. 2018, V, Rv. 272054; da ultimo Sez. 1, n. 12507 del 14/12/2018 dep. 2019, Rrgall, Rv. 276307; Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Vaklinova, Rv. 276411).

Parole chiave

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sospensione dell'istruzione notificazione viziata dichiarazione di scomparsa corrispondenza con il difensore violazione dei diritti procedurali perdita dell'interesse degno di protezione

Disposizioni normative citate

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art. 159 cod. proc. pen
affermava la ritualità dell'operato del P.M., rilevOndo come, accertata l'irreperibilità del condannato, correttamente il Procuratore aveya notificato ex art. 159 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SERBEZOV DERHAN nato il 09/11/1972 avverso l'ordinanza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, LUIGI GIORDANO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di revoca o annuii mento del provvedimento di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzi Dne emesso dalla Procura Generale territoriale, nei confronti del condannato Dehran Serbezov. A ragione il G.E. affermava la ritualità dell'operato del P.M., rilevOndo come, accertata l'irreperibilità del condannato, correttamente il Procuratore aveya notificato ex art. 159 cod. proc. pen. presso il difensore avv. Mengarelli- il 07/09/2021 - l'ordine di esecuzione e, decorso il termine di 30 giorni dalla suddei:ta notifica, legittimamente aveva emesso l'impugnato provvedimento.

2. Ricorre Dehran Serbezov, a mezzo del difensore avv. Marco Dérendini, che denuncia, con un unico motivo, l'illegittimità del provvedimento impugnato per avere il G.E. omesso di dare risposta alla questione preliminare posta con l'istanza, che atteneva alla mancata notifica a mani dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione dell'esecuzione, con conseguente grave lesione del diritto dél prevenuto di essere messo a conoscenza della pendenza di un procedimento di esécuzione nei suoi confronti e del suo diritto di presentare istanza per l'ammissione a misure alternative alla detenzione.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, aspecifico e man festa mente infondato, essendovi ivi prospettati enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

2. Va, anzitutto, ricordato che la costante giurisprudenza di légittimità è orientata nel senso di affermare che «in tema di procedimento di esecuzione, l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. - secondo cui il pubblico ministero, se, è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenz dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del preced nte comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporne la rinnova _ione della notificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitan e o evaso» (Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017 dep. 2018, V, Rv. 272054; da ultimo Sez. 1, n. 12507 del 14/12/2018 dep. 2019, Rrgall, Rv. 276307; Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Vaklinova, Rv. 276411).

3. Nel caso che ci occupa, la stessa Difesa dà atto in ricòrso che il provvedimento impugnato, di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione emesso nei confronti del condannato Dehran Serbezov, era stato ritualmente notificato al difensore; né il ricorrente si duole della validità del decreto di irreperibilità emesso dal PM deducendone la nullità, limitandosi ad affermare che il provvedimento di esecuzione avrebbe dovuto essere notificato mani del condannato. La deduzione difensiva si appalesa tuttavia del tutto destituita di alcuna base normativa, dal momento che la notifica del provvedimento al condannatp dichiarato irreperibile risulta essere stata correttamente effettuata (come ammesso dal medesimo ricorrente) al difensore ex art. 159 cod. proc. pen..

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versaménto di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagaMento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa