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Sentenza — n. 38197/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38197/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38197/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'8 febbraio 2024 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ammesso Vincenzo Paragliola all'affidamento in prova ai servizi sociali, ritenendo sussistenti le condizioni oggettive e soggettive per l'accesso a tale misura. Ha disposto in tal senso, previa valutazione della richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Vincenzo Paragliola con sentenza dello stesso Tribunale del 29 gennaio 2015, irrevocabile il 18 maggio 2015 in ragione della definitività della sentenza emessa il 7 dicembre 2021, definitiva il 23 aprile 2022.

Regesto Legislator

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art. 656 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38197/2024 — snpen · Corte di Cassazione: E' fondato il motivo relativo alla disposta ammissione del ricorrente all'affidamento in prova al servizio sociale da parte del giudice dell'esecuzione che è, tuttavia, privo di competenza in materia. La cognizione sulla domanda di ammissione alla misura alternativa, infatti, appartiene alla esclusiva competenza del Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 47 ord. pen., non residuando sul giudice dell'esecuzione alcuna attribuzione. Peralto, anche nel caso di ordine di esecuzione con contestuale provvedimento di sospensione emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., la successiva richiesta di ammissione del condannato alle misure alternative deve essere proposta al Tribunale di sorveglianza.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale esecuzione della pena revoca di prestazioni sociali revoca del mandato sospensione dell'esecuzione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 656 cod. proc. pen
Peralto, anche nel caso di ordine di esecuzione con contestuale provvedimento di sospensione emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., la successiva richiesta di ammissione del condannato alle misure alternative deve essere proposta al Tribunale di sorveglianza.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARAGLIOLA VINCENZO nato a MARANO DI NAPOLI il 26/01/1961 avverso l'ordinanza del 08/02/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla decisione sull'affidamento in prova al servizio sociale con annullamento senza rinvio sul punto e declaratoria di inammissibilità del ricorso, nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2024 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ammesso Vincenzo Paragliola all'affidamento in prova ai servizi sociali, ritenendo sussistenti le condizioni oggettive e soggettive per l'accesso a tale misura. Ha disposto in tal senso, previa valutazione della richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Vincenzo Paragliola con sentenza dello stesso Tribunale del 29 gennaio 2015, irrevocabile il 18 maggio 2015 in ragione della definitività della sentenza emessa il 7 dicembre 2021, definitiva il 23 aprile 2022.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Vincenzo Paragliola, a mezzo del proprio difensore Avv. Silvio Auriennma, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe travalicato i limiti della propria competenza disponendo l'ammissione del condannato alla misura alternativa dell'affidamento in prova sul quale sussiste la competenza del Tribunale di sorveglianza. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito il violazione di legge processuale sotto il profilo dell'omessa motivazione del giudice dell'esecuzione in ordine alla richiesta principale del pubblico ministero, ossia la revoca della sospensione condizionale che, comunque, avrebbe dovuto essere rigettata essendo stato commesso il secondo reato oltre il termine quinquennale dal passaggio in giudicato della prima sentenza.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla decisione in ordine all'affidamento in prova al servizio sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente fondato.

2. In fatto, risulta che il procedimento di esecuzione trae origine dalla richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 29 gennaio 2015, irrevocabile il 18 maggio 2015. Avverso tale richiesta ha resistito il condannato che ne ha chiesto il rigetto in quanto la sentenza successiva è intervenuta oltre i cinque anni dalla precedente (Tribunale di Napoli del 7 dicembre 2021, irrevocabile il 23 aprile 2022). Con riferimento a tale seconda sentenza è stato notificato ordine di esecuzione con sospensione il 5 ottobre 2022 al quale ha fatto seguito, in data 3 novembre 2022, la richiesta di «esecuzione alternativa» da parte del condannato presso il Tribunale di sorveglianza e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Fissata l'udienza del 17 luglio 2023 per provvedere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale, il giudice dell'esecuzione ha emesso il provvedimento impugnato con il quale, senza provvedere esplicitamente sulla richiesta del pubblico ministero, ha disposto l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

3. E' fondato il motivo relativo alla disposta ammissione del ricorrente all'affidamento in prova al servizio sociale da parte del giudice dell'esecuzione che è, tuttavia, privo di competenza in materia. La cognizione sulla domanda di ammissione alla misura alternativa, infatti, appartiene alla esclusiva competenza del Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 47 ord. pen., non residuando sul giudice dell'esecuzione alcuna attribuzione. Peralto, anche nel caso di ordine di esecuzione con contestuale provvedimento di sospensione emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., la successiva richiesta di ammissione del condannato alle misure alternative deve essere proposta al Tribunale di sorveglianza.

Da quanto esposto discende una prima ragione di fondatezza del ricorso per essere stato emesso il provvedimento impugnato da giudice funzionalmente incompetente. Il provvedimento impugnato è, inoltre, viziato in ragione dell'assenza di ogni statuizione sulla domanda che ha dato origine al procedimento esecutivo, ossia la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli in data 29 gennaio 2015. Nel dispositivo dell'ordinanza impugnata, infatti, non è presente alcuna decisione in merito.

3. Da quanto esposto discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, affinchè provveda sulla richiesta originaria del pubblico ministero dalla quale origina il procedimento, osservando i principi di diritto richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinv