Sentenza — n. 38175/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza resa in data 6 ottobre 2023, la Corte di as ise di appello di Napoli confermava la decisione emessa in data 12 marzo 2021, con la quale la Corte di assise di Napoli, assorbita l'aggravante dei motivi abietti in quella di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.l. cod. pen.), aveva dichiarato Michele OLIMPIO e Francesco NAPOLITANO responsabili, in concorso tra loro e con Filippo CARACALLO, NAPOLITANO quale mandante e gli altri due come esec tori materiali, dell'omicidio pluriaggravato di Mario DI LORENZO, e aveva condannato ciascuno, anche ai fini civili e con le pene accessorie di legge, alla pena dell'ergastolo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38175/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Tuttavia, la Corte di assise di appello non avrebbe applica to il metodo di riscontro imposto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma avr ebbe articolato un ragionamento procedente in senso invertito rispetto ai vir coli del libero convincimento. I giudici del gravame, in particolare, sarebbero incorsi nel già denunciato travisamento delle parole di CARACALLO quanto alle modalità dell'a oguato, poiché, partendo dal presupposto assiomatico della partecipazione al delitto del collaborante, solo attraverso quella distorta interpretazione del na rrato avrebbero potuto adattarlo alle risultanze oggettive della prova generica.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OLIMPIO MICHELE nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 21/09/1959 NAPOLITANO FRANCESCO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 08/12/1 ( 56 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di APOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore crenerale MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; uditi i difensori: avv. Antonio Giuliano RUSSO, che ha concluso, per il ricorrent, NAPOLITANO, chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso; avv. Celestino GENTILE, che ha concluso, per il ricorrente OLIMPIO, chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso; avv. Giuliano RUSSO, che ha concluso, per OLIMPIO, chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso; avv. VANNETIELLO Dario, che ha concluso, per NAPOLITANO, chieder* l'accoglimento del proprio ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 6 ottobre 2023, la Corte di as ise di appello di Napoli confermava la decisione emessa in data 12 marzo 2021, con la quale la Corte di assise di Napoli, assorbita l'aggravante dei motivi abietti in quella di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.l. cod. pen.), aveva dichiarato Michele OLIMPIO e Francesco NAPOLITANO responsabili, in concorso tra loro e con Filippo CARACALLO, NAPOLITANO quale mandante e gli altri due come esec tori materiali, dell'omicidio pluriaggravato di Mario DI LORENZO, e aveva condannato ciascuno, anche ai fini civili e con le pene accessorie di legge, alla pena dell'ergastolo.
Il fatto delittuoso era accaduto verso le ore 19 del 12 ottobre 1996, in Giugliano in Campania, dove DI LORENZO cadde vittima di un agguato a mano armata, attinto da sette colpi di pistola calibro 9x21, due dei quali lo colpirono alla testa, con effetto letale. 1.1. Le indagini non avevano avuto, nell'immediatezz , alcun utile sviluppo. Solo a distanza di molti anni, tramite le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, divenne possibile la ricostruzione della vicenda. 1.1.1. Un contributo preminente e centrale veniva fornito da Filippo CARACALLO, affiliato sin dagli anni '90 al clan MALLARDO, il qualEi aveva iniziato a collaborare con la giustizia il 6 aprile 2018, confessando ai Carabinieri di Giugliano la sua partecipazione, con Michele OLIMPIO, all'esecuiione materiale dell'omicidio, e indicando come mandante Francesco NAPOLITANO In sede dibattimentale, alle udienze del 26 novembre 2019 e 20 dicembre 2019, CARACALLO riferiva che NAPOLITANO aveva preso la decisione di uccidere DI LORENZO in quanto protagonista di condotte non in linea con i codici comportamentali del clan, che aveva continuato a tenere nonostante i numerosi richiami e avvertimenti ricevuti.
Raccontava il collaborante che, intorno alle 16.30 del 12 ot obre 1996, era stato incaricato, in vico Mancini, da NAPOLITANO di andare a chiamare Michele OLIMPIO per fare "il lavoro". Raggiunto OLIMPIO, con lui concordò che egli stesso avrebbe sparato alla vittima e di tanto i due avevano preventivamente informato il mandante, che non ebbe nulla in contrario. Munitisi di due pistole nella disponibilità del sodalizio e saliti a bordo di una Fiat Uno rubata in Melito, CARACALLO e OLIMPIO si misero al a ricerca di DI LORENZO, che incrociarono, su un'auto Fiat Uno turbo rossa, in srossimità delle palazzine INA CASA di via Montessori, dove la vittima si fermò per far scendere il passeggero, poi riconosciuto da CARACALLO in Michele RUSSO, d tto "Lelluccio 'o Ma mm ucia ro".Allontanatosi il RUSSO, CARACALLO arrestò la sua vettu a vicino alla fiancata sinistra dell'auto di DI LORENZO: appena scesi dalla mac hina, mentre OLIMPIO teneva sotto tiro la vittima, CARACALLO, dal "lato passe gero" esplose vari colpi di pistola al suo indirizzo; l'uomo, raggiunto dai colpi, petse il controllo dell'auto, che, trovandosi su un tratto in discesa, scivolò verso sinistra fino ad impattare contro un muretto.
CARACALLO, a questo punto, seguita e raggiunta a piedi l'auto di DI LORENZO, esplose contro di questi altri colpi di pistola. Ripresa la propria auto, che, però, procedeva con difficol , i due killer decisero di parcheggiarla nei pressi dell'abitazione di Rocco SICILIA in via Etna, e da questi furono accompagnati, a bordo di una Lancia Lybra o Kapp - , fino a piazza San Nicola. Da qui, gli autori del delitto raggiunsero a piedi vico Mancini, dove informarono del buon esito dell'operazione NAPOLITANO. In seguito, CARACALLO, recuperate le pistole, trattenne cuella che non aveva sparato, mentre sotterrò l'altra in un fondo agricolo ubicato lungo la strada che collega Giugliano con la via Appia, nei pressi di un ufficio postale; nella serata, abbandonò, su suggerimento di NAPOLITANO, l'auto utilizzata per 'agguato nella zona di Varcaturo-Licola. 1.1.2.
Sulla base del racconto appena sintetizzato, i primi giudici avevano costruito l'affermazione di responsabilità degli imputati ritenende il narrato del collaborante intrinsecamente attendibile, anche perché sisfragato dalle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia, in particolare da Giuliano PIROZZI, nonché dal contenuto di conversazioni, intercorse tra Mi hele OLIMPIO e i suoi familiari, intercettate in altro procedimento, e dagli accerta enti di polizia giudiziaria.
2. Con l'atto di appello, la difesa di OLIMPIO denunciava 'un "clamoroso travisamento della prova" da parte della Corte di assise, con riferimento alla direzione dei colpi che avevano attinto la vittima e alla posizione assunta dallo sparatore rispetto alla vittima medesima, sostenendo la totale inaffidabilità del racconto di CARACALLO e chiedendo, perciò, la rinnovazione istruttoria dibattimentale per esaminare come testimone il dott. Felice NUNZIATA, esperto in balistica e medico-legale, per ricostruire la dinamica dell'omicidio. La difesa di NAPOLITANO, dal canto suo, avanzava anal Dga richiesta di rinnovazione istruttoria per esaminare l'agronomo dott.
Mattia IDICE al fine di stabilire l'epoca della piantumazione tuttora esistente nel fondo indicato da CARACALLO come luogo in cui avrebbe occultato l'arma del delitt Con ordinanza del 13 gennaio 2023, la Corte di secondo g ado accoglieva le richieste delle difese, disponendo, inoltre, la rinnovazi.ne istruttoria dibattimentale anche per procedere all'audizione del medico-legale prof. Claudio BUCCELLI, incaricato dal P.M. di redigere la relazione di consulenza medico-legale sul cadavere di DI LORENZO. L'agronomo IODICE riferiva che l'albero di pino oggetto del quesito si trovava all'interno di una proprietà privata prospiciente a una strac a pubblica, via Gioberti, e che aveva un'età superiore ai trent'anni.
Il dott. NUNZIATA, dal canto suo, spiegava: che i vetri invenuti erano relativi al finestrino del lato passeggero, l'unico che era rotto, e he il vetro del lato guidatore non era chiuso, "non essendoci il tatuaggio scuro" che le lesioni subite dalla vittima indicavano lo sparatore essenzialmente a s istra, in virtù anche del fatto che l'estroflessione non completa della pannellatt. ira esterna era indicativa proprio di un proiettile che dall'interno poteva essere pas sato attraverso il corpo della vittima senza riuscire a superare la portiera; che per questa ragione era stato ritrovato vetro all'esterno e all'interno dell'abitacolo; c he quasi tutti i colpi avevano avuto una traiettoria dall'alto verso il basso; che i colpi relativi ai bossoli rinvenuti sul tappetino, lato passeggero erano stati sparati c uasi all'interno dell'automobile e quindi l'abitacolo della vettura della vittima ave a contenuto la parabola del bossolo; che non era possibile stabilire se la pers ID n a che aveva sparato stesse su una motocicletta, perché l'accertamento era statc fatto stimando la posizione del vivo di volata dell'arma, ma non della persona.
Infine, il consulente BUCCELLI confermava le risultanze del a sua relazione medico-legale, aggiungendo che i colpi avevano avuto una concentrazione corporea sulla parte alta e sinistra della persona e, quindi, che la v ttima era stata attinta dalla sua sinistra. Anche alla luce della espletata rinnovazione istruttoria, la C rte di assise di appello perveniva alla conferma della condanna degli imputati. Ribadite la credibilità soggettiva di CARACALLO e l'attendi bilità intrinseca della sua chiamata in correità, l'affidabilità delle dichiarazioni res e de relato dal collaborante PIROZZI (poiché conseguenti alle confidenze di tre f Onti autonome, tutte intranee al clan MALLARDO), spiegate le ragioni per le quali l testimonianza di Michele RUSSO - che aveva parlato di agguato eseguito da una sola persona a bordo di un motociclo - non poteva considerarsi credibile, illustra ti i motivi per i quali il timore esternato, nelle conversazioni intercettate, da Mict . ele OLIMPIO ai suoi familiari, anche per la posizione di NAPOLITANO, per la collat orazione con la giustizia avviata, in quei giorni, da CARACALLO non potesse c riferirsi, per alcune indicazioni inequivoche, a eventuali dichiarazioni che quest ultimo avrebbe potuto rendere sull'omicidio DI LORENZO e non su altri fatti delit uosi, confutate tutte le argomentazioni difensive sviluppate negli atti di grava e, la Corte di secondo grado si soffermava a lungo, per rispondere ai rilievi difensivi, sulla dinamica dell'azione di fuoco quanto alla direzione degli spari, per c me ricostruita dai primi giudici.
La Corte di assise, nell'esaminare le dichiarazioni rese d; aveva ritenuto che questi, posizionandosi dal lato passeggero, avesse sparato dal lato destro della vittima, mentre DI LORENZO avrebbe istintivamente cercato riparo dalla minaccia armata di OLIMPIO proveniente, invece, dal a sua sinistra; per cui, girandosi verso destra ed alzando il braccio sinistro in un 'naturale gesto di difesa, la vittima avrebbe offerto il lato sinistro del corpo all'altro aggressore che da destra, poi, fece fuoco. Ad avviso della Corte dell'appello, i rilievi svolti dal consulente balistico della difesa, secondo cui le lesioni subite dalla vittima indicavano lo spar- tore a sinistra, e, soprattutto, le risultanze della consulenza autoptica, che evidenZiava che "tutti i forami di ingresso furono collocati nell'emisoma sinistro" della vIttinna e furono esplosi da "distanza ravvicinata" e "al di là del bruciapelo", dimostravano, invece, che la ricostruzione effettuata dai primi giudici doveva considerarsi (x)mpletamente errata e travisante.
In ragione di ciò, la difesa aveva sostenuto che, data l'imPossibilità della circostanza che lo sparatore avesse fatto fuoco dal lato destro della vittima, il racconto del CARACALLO sul punto sarebbe stato del tutto menda , non essendo possibile che egli, autoaccusandosi del delitto, si fosse confuso su un particolare così importante del racconto dell'omicidio. La Corte di secondo grado riteneva che l'errore in cui era incorsa la Corte di assise fosse dovuto ad una inesatta interpretazione delle parole "lato passeggero" pronunciate da CARACALLO.
Dalle parole del collaborante emergeva che, quando DI LORENZO fermò la propria autovettura per far scendere il passeggero, egli con la prippria macchina affiancò, a quel punto, quella della vittima, posizionandosi verso "la fiancata sinistra...lato guidatore", per impedirne la ripartenza. In quella posizione, il propalante spiegava che, mentre OLIMPIO, scendendo dall'auto si era diretto verso il lato passeggero della vettura della vittima con la pistola puntata, stando attento a non farsi vedere, egli si era recato subito "dal lato passeggero" per fare fuoco contro DI LORENZO.
Osservava la Corte di assise di appello che, se CARACALLO, scendendo a sua volta dalla macchina, si fosse anch'egli posizionato in corrispo ndenza del lato passeggero dell'auto della vittima e da lì avesse sparato, noi solo avrebbe occupato inutilmente la stessa posizione di OLIMPIO, ma avrebbe fatto una cosa del tutto illogica perché, non coprendo il lato guida di DI LO NZO, avrebbe lasciato a costui una via di fuga proprio da quel lato, consent ndogli, così, di sfuggire alla rapida azione di fuoco.Da tanto conseguiva, rilevavano i giudici del gravame, per in ludibile logica, che, quando CARACALLO aveva dichiarato di essere sceso dalla su vettura, di cui era alla guida, e di aver sparato poi dal "lato passeggero' , aveva fatto evidentemente riferimento al lato passeggero della propria autovettura e non a quello dell'auto della vittima.
Proprio l'errata comprensione dell'affermazione di CARACALLO su tale punto aveva dato adito a quella errata ricostruzione dell'azione di fuoco da parte della Corte di primo grado, che, per spiegare l'apparente contrasto tra la circostanza riferita dal collaborante e le evidenze di tutt'altro segnO della relazione autoptica, era caduta in un palese fraintendimento del dato dichiarativo, finendo, in tal modo, per invertire le posizioni dei due killer rispetto alla vettura della vittima. CARACALLO, dunque, con le sue dichiarazioni, non aveva affatto commesso un madornale errore e neppure si era confuso, come affermato in sede di discussione, ma aveva descritto la dinamica dell'azione di fuoco in maniera assolutamente logica e coerente con i dati scientifici e di prova generica illustrati, resistendo a tutte le obiezioni difensive.
L'intima coerenza del complessivo compendio probatorio consentiva, in conclusione, di respingere gli appelli.
3. Francesco NAPOLITANO ha proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, sottoscritti, rispettivamente, dall'avv. Antonio G. RU:950 e dall'avv. Dario VANNETIELLO. 3.1. Il ricorso a firma dell'avv. RUSSO è affidato a cinque !motivi. 3.1.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 110 e 575 cod. pen., 192 e 533 zod. proc. pen., nonché travisamento delle dichiarazioni rese da Filippo CARACALLO, Michele RUSSO e dal consulente IODICE. a. Sul collaborante CARACALLO. Di fronte alla scientificamente incontrovertibile certezza scaturita dalle conclusioni dei consulenti sulla circostanza che chi aveva sparatc lo aveva fatto dal lato del guidatore, la Corte di assise di appello aveva effettuato l'unica operazione che le avrebbe consentito di tener ferma la valutazione di credibilità del CARACALLO, e cioè, stravolgerne il senso lessicale e logico-consequenziale delle parole, sostenendo che, nel riferirsi al lato passeggero, il colla borante avesse inteso indicare quello della sua autovettura.
Secondo la difesa, si trattava di un'asserzione totalmente pliva di aderenza alla realtà per una serie di ragioni:a) in primo luogo, per il senso inequivocabile delle parole p onunciate dal collaboratore di giustizia (pagg. 18, 19 e 20 del verbale sten tipico del 26 novembre 2019);
b) poi, per la dinamica complessiva descritta, per cui, una v pita affiancata l'auto dei killer a quella della vittima, con il lato destro della prim la affiancato al lato sinistro della seconda, non ci sarebbe stato spazio per infilarsi ra Je due auto e sparare;
c) ancora, per la falsa affermazione riportata in sentenza, econdo cui, a detta del CARACALLO, OLIMPIO si sarebbe recato lui dal lato pas eggero, sì da rendere quanto meno improvvida la decisione del collaborante di sistemarsi anch'egli nella stessa posizione: il senso chiarissimo delle parole c i quest'ultimo "OLIMPIO è sceso e stava tra, non è andato subito dal lato pass pggero a farsi vedere, ha aspettato un attimino già con la pistola puntata, se D I LORENZO ci vedeva e poteva scappare. Fulmineamente sono sceso io e subito r i sono recato dal lato passeggero" è che, nell'esitazione di OLIMPIO nel re carsi dal lato passeggero, egli si era fulmineamente recato in posizione da c paro dal lato passeggero dell'auto del DI LORENZO;
d) infine, per il riferimento alle due fasi dell'agguato, per c i CARACALLO avrebbe esploso una parte dei colpi dopo che l'auto, attraversando a via Colonne, avrebbe impattato lateralmente contro un muro perimetrale: osser Va il difensore che, a questo punto, qualunque riferimento al lato passeggero dell auto dei killer non avrebbe avuto alcun senso logico-lessicale, posto che le due v tture si erano allontanate tra loro e che, stante la mancanza di spazio dal lato gu idatore, per l'impatto laterale contro il muro, se l'azione si fosse svolta effettiva hnente nei due tempi descritti, il lato passeggero sarebbe stato l'unica posizione pc ssibile di tiro.
Evidente, in conclusione, il travisamento delle parole di CARACALLO, necessitato dalla esigenza di renderle compatibili con esiti istruttor che la stessa Corte di merito aveva ritenuto indispensabili ai fini del decidere. b. Sul travisamento delle dichiarazioni rese da Michele RUSS RUSSO, teste oculare, aveva raccontato una dinamica degli eventi diversa da quella narrata da CARACALLO: in primo luogo, aveva niferito di non essersi trovato in auto con DI LORENZO prima dell'agguato, ma di essere tr ansitato lungo la via Agazzi perché, appena sceso da casa della madre, si stava d rigendo verso un bar che aveva all'epoca in via Colonne; inoltre, aveva dichiaratc di aver udito improvvisamente degli spari e di aver quasi contestualmen e visto una motocicletta (tipo Transalp), affiancata all'auto della vittima, dall quale erano partiti i colpi.
Rimarca il difensore che, qualora il RUSSO avesse racconta o il vero circa la esecuzione avvenuta mediante l'utilizzo di una motocicletta, ome peraltro 7 6, confermato dal collaborante PIROZZI de relato da Guido MALLARDO era evidente che quanto narrato dal CARACALLO sulla fase esecutiva dell'aggua o ne sarebbe risultato immediatamente compromesso, anche perché quanto ichiarato dal RUSSO era compatibile con gli esiti della prova generica. Tuttavia, la testimonianza del RUSSO era stata stravolta, con il fine di inficiarne la credibilità, a partire da una serie di errate affermazioni contraddette dagli atti, e rilevanti omissioni.
In particolare:
a) la circostanza per la quale RUSSO avrebbe assistito all'a gguato a una distanza di 300/400 metri, riportata a pag. 13 della sentenza, era contraddetta dall'affermazione del RUSSO, resa a pag. 10 del verbale del 2 di embre 2020, secondo la quale egli si trovava a distanza di una trentina di metri d alla scena del crimine:
b) l'affermazione, riportata a pag. 47 della sentenza, SE condo cui la deposizione del RUSSO sarebbe stata incompatibile con la ci costanza del rinvenimento dei bossoli nel tratto di strada tra la via Agazzi e l' ncrocio di via Colonne, a testimonianza di uno sparatore in movimento, diversame te da quanto riferito dal teste, era smentita dagli esiti della consulenza balistica, alla luce della quale i bossoli risultavano rinvenuti tutti su via Agazzi;
c) non rispondeva al vero neppure l'affermazione, resa dai giudici di secondo grado, secondo la quale RUSSO, interrogato sul punto, av eva negato la sua parentela con l'imputato NAPOLITANO: infatti, avendo la sore la del RUSSO sposato un fratello del NAPOLITANO, tra il teste e l'imputato no vi potevano essere rapporti né di parentela né di affinità, sicché egli, informato Iella facoltà di astenersi, non avrebbe potuto rispondere che in quel modo;
d) quanto, poi, all'affermazione della Corte territoriale second cui, essendo avvenuto l'agguato alle ore 19, sarebbe stata smentita la versione dE I RUSSO circa il fatto che, in quel momento, vi fosse ancora la luce del giorno, il dif nsore deduce che tale asserzione risultava smentita da dati scientifici e VE rificabili, che dimostravano come il 12 ottobre del 1996, tra le ore 18.45 e le ore 19.27 si fosse nella fase del c.d. crepuscolo civile, sicché vi era ancora la luce de giorno, come detto dal teste;
e) ancora, l'affermazione per cui la versione del RUSSO arebbe stata smentita da quella del teste MANGIAPIA, il quale aveva negato di aver prestato soccorso a una persona ferita in via Colonne, ometteva di co Osiderare che MANGIAPIA, la macelleria del quale si trovava e si trova nello st sso immobile dove andò a impattare l'auto del DI LORENZO, aveva sostenuto che il suo negozio si trovasse a circa 800 metri dal luogo del delitto e aveva negato ch e nei pressi di esso si fosse mai verificato un fatto di sangue: detto teste, quin i, si era reso protagonista di un clamoroso mendacio, tuttavia strumentalmente tilizzato per indebolire la testimonianza del RUSSO;
f) infine, quanto al fatto che RUSSO non avrebbe neppure saputo indicare correttamente il nome del bar che gestiva, la Corte di secondo gi ado avrebbe omesso di tener conto del fatto che lo stesso MANGIAPIA, ritenuto crl dibile, aveva riferito di ricordarsi di quel Michele RUSSO, con il soprannome ci "Lelluccio 'o Mammuciaro", che, per un periodo, aveva gestito il bar ubicato all'i crocio di via Colonne con via Agazzi. In conclusione, pur avendo la Corte distrettuale ritenuto RUS:50 credibile a proposito della sua presenza sulla scena del delitto, poiché in questa parte confermava il narrato di CARACALLO, lo aveva, al contempo e in modo palesemente contraddittorio, giudicato non credibile, a proposito de la descrizione della dinamica del delitto, sulla base dei travisamenti illustrati. c.
Sul travisamento degli esiti della consulenza agronomica del racconto di CARACALLO in merito all'occultamento dell'arma. Ricorda il difensore che, siccome la Corte di assise aveva attribuito il mancato ritrovamento dell'arma ad un possibile cambio di piantumazione del fondo agricolo dove il collaborante l'avrebbe occultata, la Corte di s.'econdo grado aveva disposto la consulenza del dott. IODICE perché verificasse se o stato di quel fondo fosse mutato e in che misura rispetto a quello esistente all'epoca del delitto e se tale mutamento non potesse più consentire, all'epoca delle dicihiarazioni rese dal CARACALLO, un'agevole individuazione del punto in cui l'arma sarebbe dal predetto stata nascosta.
Ciò posto, il difensore assume che la Corte dell'appello alterando le risultanze istruttorie, avrebbe affermato che CARACALLO, pur av ndo indicato il terreno, non avesse precisato il punto esatto, parlando di un terrenc aperto, senza fornire elementi di localizzazione oggettivamente verificabili a distanza di tempo. In realtà, stando ai verbali delle udienze del 26 novembre 2019 e 20 dicembre 2019, il collaboratore aveva indicato la zona esatta dove scavare, indicando come riferimento oggettivamente verificabile un - pianta che effettivamente si trovava al centro dell'area perlustrata ed era sta oggetto della consulenza ammessa.
L'affermazione della Corte di secondo grado, per cui la datazione, ad opera del consulente, di oltre 30 anni dell'albero di pino presente nel terreno sito in via Gioberti, non forniva una spiegazione esauriente e conclusiva sulla resunta falsità del narrato del CARACALLO, alterava il senso e le conclusioni logiche cui si preveniva in base alla consulenza, posto che il dato dell'età dell'alb ro interessava alla difesa solo nella misura in cui era in grado di confermare ch nel 1996 quel particolare pino domestico, di notevoli dimensioni, fosse già a dimora e che, 9 SI quindi, da quel periodo in poi, il terreno non aveva subito al un cambio di piantumazione tale da poter provocare la sparizione dell'arma. 3.1.2.
Con il secondo motivo, si deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata attuazione del meccanismo p robatorio di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Nella prospettazione difensiva, l'omicidio DI LORENZO, p pr l'orario e le caratteristiche "topografiche ed antropiche" del luogo in cui era avvenuto, costituiva un fatto "noto alla cittadinanza", con un numero imprecis bto di testimoni che avevano assistito a tutta o ad una parte dell'azione. Pertanto, c rcostanze quali il luogo, le armi, l'incidente con la strisciata contro il muro e la presenza di un soccorritore come Michele RUSSO, erano patrimonio di conosc enza comune, nonché notizie circolari in ambito malavitoso, con la conseguenza che il riscontro oggettivo delle modalità esecutive del delitto rappresentava la era "cartina di tornasole" in merito alla genuinità del narrato del CARACALLO.
Tuttavia, la Corte di assise di appello non avrebbe applica to il metodo di riscontro imposto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma avr ebbe articolato un ragionamento procedente in senso invertito rispetto ai vir coli del libero convincimento. I giudici del gravame, in particolare, sarebbero incorsi nel già denunciato travisamento delle parole di CARACALLO quanto alle modalità dell'a oguato, poiché, partendo dal presupposto assiomatico della partecipazione al delitto del collaborante, solo attraverso quella distorta interpretazione del na rrato avrebbero potuto adattarlo alle risultanze oggettive della prova generica.
Il processo di verifica tramite riscontro, in definitiva, non sa rebbe mai stato attivato, in palese violazione dell'art. 192 citato. 3.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, si denunciano mancat assunzione di prova decisiva in relazione ad un articolo di stampa del 14 ottobre 1996 e vizio di motivazione e/o travisamento del verbale di sopralluogo redatto d Carabinieri di Giugliano il 12 ottobre 1996 nonché del citato articolo di stampa. All'udienza del 12 maggio 2023, la difesa aveva chiesto di acquisire un articolo di stampa pubblicato sul "Giornale di Napoli" il 14 ottobre 1996 a firma di Renato Rocco, specificando che esso trattava proprio dell'omicidi D DI LORENZO, fornendo una serie di dettagli molto puntuali, tra cui addirittura il ca libro dei bossoli rinvenuti (9x21).
Si precisava, nell'occasione, che la difficoltà del reperimento di quell'articolo presso l'emeroteca cittadina era stato reso ancora più complicato dalle pregresse problematiche di accesso a causa del COVID, per cui solo a quelli data era stato possibile chiederne l'acquisizione. La Corte di assise di appello, sull'opposizione del P.M., si riservava l'acquisizione all'esito, dando la parola alle parti per le conclusii ni: ometteva, quindi, di sciogliere la riserva, rigettando, di fatto, la richiesta. Tuttavia, a pag. 72 della sentenza, i giudici di merito criticvano la difesa per non aver dimostrato che i particolari riferiti da CARACALLO ull'uso di una pistola e del relativo calibro fossero effettivamente riportati da spOcifiche testate giornalistiche, così arrecando un'evidente lesione del diritto allo prova, nella misura in cui non avevano liquidato la circostanza come ininfluente ai fini del decidere, ma come negligentemente non provata dalla difesa.
La pronuncia, inoltre, era caratterizzata da alcuni passaggi che negavano la notorietà del fatto, puntualmente smentiti dal verbale di sopralluogo del 12 ottobre 1996 redatto dagli ufficiali di p.g. ACCORSI e VERNUCCI. Diversamente da quanto affermato dalla Corte di secondo grado sul punto, gli operanti davano atto che, a causa dell'intenso traffico registratO a quell'ora di sera nel centro urbano di Giugliano, erano giunti sul posto alle ore 20.00. D'altra parte, un'indiretta conferma di quanto sostenuto sullà inattendibilità del CARACALLO e, comunque, in ordine alla diffusa conoscenia da parte di numerosi soggetti dei particolari dell'omicidio DI LORENZO, proveniva dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia PIROZZI, il quale aveva riferito su diverse versioni del delitto narrategli da soggetti, più o meno intranei al clan, segno evidente che di quell'omicidio tutti conoscevano i tratti essenziali. 3.1.4.
Con il quarto motivo di ricorso, si ripropongono, il un elenco, le affermazioni riportate nella sentenza impugnata - di cui si è già dato atto - che costituirebbero frutto di plurimi travisamenti della prova. Inoltre, si lamenta che i giudici di merito non abbiano iiegato perché Giuliano PIROZZI, sentito all'inizio della sua collaborazione in ben due interrogatori (28 dicembre 2012 e 23 maggio 2013), non abbia mai fatto il nome di CARACALLO, ricordandosene solo nell'interrogatorio del 2018, peraltro sostenuto poco dopo le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dall'altro collaborante.
Il richiamo, operato dalla Corte di merito, a supporto del 'attendibilità di PIROZZI, a fonti di conoscenza terze, comunque intranee al clan, e non a un dato di diretta conoscenza, era insufficiente a chiarire perché, nelle prime due occasioni d'interrogatorio, egli non avesse riferito della presenza di CARACALLO sulla scena del crimine. 3.1.5. Con il quinto ed ultimo motivo, si eccepisce carenza di motivazione su alcuni passaggi delle conversazioni intercettate contrastanti col narrato di CARACALLO. La difesa aveva segnalato con l'appello un passaggi cruciale per comprendere se Michele OLIMPIO si stesse riferendo all'omicidio I LORENZO per come raccontato da CARACALLO, quando, alla domanda rivoltagli d Ila moglie se il collaborante sapesse qualcosa, OLIMPIO rispondeva "ma sap va...ma non sapeva", espressioni queste ultime che non si spiegavano se CARA ALLO avesse detto la verità, poiché non si comprendeva quale parte della vicenda non avrebbe dovuto essergli nota.
La sentenza aveva evitato di affrontare questo passaggio, così incorrendo nel vizio di motivazione denunciato. 3.2. Il ricorso a firma dell'avv. Dario VANNETIELLO è affidato ad un unico, articolato motivo, con cui si deducono violazione degli artt. 110, 5: 5 cod. pen., 192, comma 3, 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione; travisamento per omissione e delle prove captative; mancata applicazione dell'art. 530, cpv., cod. proc. pen. Nell'affrontare il tema iniziale delle dichiarazioni di CARACALLO, il difensore rimprovera, in primo luogo, ai giudici territoriali di non aver tenuto conto di un dato che avrebbe imposto estremo rigore valutativo e, cioè, il profonc o sentimento di astio che animava il propalante nei confronti di Michele OLIMPIO e i vertici del clan MALLARDO, posto che si era convinto che detto clan avesse de0-etato la sua morte.
Le Corti di merito avrebbero eluso il tema. In secondo luogo, si sottolinea come le dichiarazioni di CARACALLO sulle modalità esecutive dell'agguato fossero state smentite dai vari consulenti interpellati e dai rilievi effettuati sull'autovettura della vittima. Nel riportare la parte del brano dell'esame condotto dal P.M. ll'udienza del 26 novembre 2019, quando CARACALLO, alla domanda volta a i ndividuare da quale finestrino avesse sparato alla vittima, rispose, per ben due volte, dal "finestrino lato passeggero", il difensore reitera le critiche sviluppate nell'altro atto d'impugnazione, rimarcando come, nonostante la chiarezza del dato letterale delle espressioni usate, la Corte di secondo grado, con motivazione manifestamente illogica, le avrebbe capovolte, pretendendo di intenderle, arbitrariamente, con riferimento al finestrino lato passeggero dell'auto dei killer, così inclorrendo in un palese travisamento della prova.
A proposito della ulteriore divergenza registrata in senténza, sempre sull'esecuzione del delitto, tra il narrato di CARACALLO e quello del teste oculare RUSSO, il quale aveva riferito di un solo sparatore a bordo di un motociclo, la difesa censura come manifestamente illogica la motivazione fornita dalla Corte di assise di appello, che, invece di prendere atto dell'innegabile contrasto tra le due versioni, aveva valorizzato la indicata presenza, da parte di CARACAL LO, di RUSSO sul luogo del delitto per inferire la veridicità del racconto del primo.Censurabile era la motivazione anche laddove notava che RUSSO "solamente a distanza di anni" si era deciso "a rendere dichiarazion ", posto che il teste non era stato mai convocato dagli inquirenti nonostante fos: e stato citato dal CARACALLO durante le indagini preliminari.
Inoltre, nell'attribuire rilievo, in modo manifestamente illogico, ad elementi del tutto marginali rispetto al tema centrale da verificare, la Corte dell'appello aveva omesso di considerare che il teste RUSSO osservò la scena dél delitto da circa 7/8 metri, contraddittoriamente affermando che RUSSO avre be solo "udito in lontananza gli spari". Su un piano più generale, si rileva in ricorso che si era perso di vista che Michele RUSSO era un teste disinteressato, mentre CARACALLO eral un chiamante in correità, sicché solo con riguardo alle dichiarazioni rese da quest'ultimo avrebbero dovuto essere accertati gli elementi di riscontro.
Si sottolinea, ancora, ciononostante, che la versione di RUSSO, oltre ad essere riscontrata dalla consulenza autoptica e dai rilievi, era suOportata anche dalle dichiarazioni rese dall'altro collaboratore di giustizia Giuliano PIROZZI, il quale aveva riferito che l'omicidio DI LORENZO venne eseguit da una sola persona "con un motorino". Anziché prendere atto di tale convergenza, la Corte di assise di appello si era preoccupata di svalutare le iniziali dichiarazioni di PIROZZI (risalenti al 2012 e al 2013), ritenendole inaffidabili per essere ignota la fonte, non avendo usato, tuttavia, lo stesso metro nell'apprezzare il più recente narrato di P 'ROZZI (2018), anch'esso de relato da Gennaro NAVE e Gennaro CATUOGNO, la fonte dei quali era rimasta ignota.
Da tanto discendevano la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione si un punto centrale del ragionamento. Ulteriori smentite del racconto di CARACALLO venivano trascurate dalla Corte di secondo grado o affrontate con incongruo argomentare. In particolare:
a) il mancato ritrovamento della pistola costituiva una smentita significativa, atteso che l'esperto teste dell'accusa VILLA O, a differenza di quanto affermato in sentenza, aveva effettuato le operazioni ci scavo proprio nella porzione di terreno indicata dal collaborante;
b) il ruolo attribuito da costui a Rocco SICILIA di fortuito accompagnatore dei killer dopo il delittò non era stato confermato dal diretto interessato, che nulla ricordava al riguardo c) la decisione di uccidere DI LORENZO assunta da Feliciano MALLARDO in stata di libertà, per come riferito da CARACALLO, contrastava con il documentato stato di detenzione del MALLARDO al momento del delitto;
d) nessun riscontro risi. ltava fornito al riferito furto dell'autovettura utilizzata per l'omicidio. Alla luce di tali plurime smentite e divergenze, censurabile en l'approdo cui era pervenuta la Corte territoriale nel definirle semplicemente non dirimenti e/o recessive, soprattutto in considerazione della centrale importanza rivestita dalla chiamata in correità di CARACALLO. Anche l'attribuzione cumulativa del ruolo di mandate ai vertici del clan MALALRDO costituiva un'ulteriore circostanza che avrebbe imposto maggior rigore e severità valutativa del narrato del propalante. Infine, era censurabile la motivazione anche con riguardo a la valutazione delle prove captative, laddove era stato inferito in termini di certezza il riferimento delle conversazioni all'omicidio DI LORENZO e si era ritenuto di individuare in Francesco NAPOLITANO il "Francuccio" menzionato nei dialoghi.
4. Ha proposto ricorso Michele OLIMPIO, per il tramite de[difensore avv. Celestino GENTILE sulla base dei seguenti motivi. 4.1. Con il primo, articolato motivo, si affronta, in primo lucgo, il tema del travisamento del narrato del collaboratore di giustizia Filippo CA RACALLO sulle modalità esecutive dell'agguato in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli sviluppati dalla difesa del coimputato, che qui si richiamano. Anche con riferimento al tema della valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore Giuliano PIROZZI, le censure sono analoghe a quelle già formulate nei già esaminati atti difensivi e si rimprovera, conclusivamente, alla Corte di secondo grado di non aver operato alcun autonomo vaglio critico sei narrato del collaborante, se non facendo richiamo, del tutto insufficiente, allà genuinità del suo apporto collaborativo riscontrato in altri processi.
Si censura, inoltre, la motivazione, come "eccentrica", per aver ritenuto che i riscontri negativi del racconto del collaborante costituissero elementi di conferma del suo narrato. Ancora, si critica l'inadeguatezza delle risposte fornite ai rilievi di natura logica sviluppati dalla difesa quanto all'uso di un'autovettura, anziché di un più agile motociclo, per consumare un omicidio, alla repentinità della ideazione di un delitto di non irrilevante importanza strategica, all'anomalia della mancata reazione di DI LORENZO nell'occorso. Tali rilievi, a giudizio del difensore sarebbero stati superati con argomenti che risultavano smentiti da specifici atti processuali, come il già citato verbale dei Carabinieri di Giugliano a proposito del traffico intenso registiato nel centro cittadino la sera del fatto, che avrebbe suggerito l'uso di un moto( iclo e il verbale di dichiarazioni rese dal CARACALLO all'udienza del 26 novembre 2019 quanto alla tempistica del delitto.
Venendo alla valutazione delle captazioni, si addebita alla Corte di merito di non aver esaminato la possibilità di una lettura alternativa. I discorsi di Michele OLIMPIO alla moglie sulle regole di valLtazione della prova in tema di omicidio sembravano avere una portata gen rale e nulla escludeva che egli potesse aver maturato la preoccupazione che CARACALLO avesse potuto raccontare di un qualsivoglia omicidio di cui era a cor oscenza. Ciò a maggior ragione se si considerava che OLIMPIO ne parlava ccn la moglie, straniera e avulsa da contesti criminali, per cui non era affatto scor tato che egli indulgesse a un genere di confidenze che avrebbero potuto riguardàrlo in prima persona. 4.2.
Quanto alla manifesta illogicità della motivazione, dedotta col secondo motivo di ricorso, in merito al travisamento della deposizione di Michele RUSSO, degli esiti della consulenza balistica, delle condizioni di luce al momento dell'agguato e della deposizione del teste MANGIAPIA, i rilievi critici svolti nell'interesse di OLIMPIO coincidono, nella sostanza, con quelli articOlati negli atti difensivi già analizzati. 4.3. Con l'ultimo motivo di ricorso, si denuncia, infine, l'apparenza della motivazione in riferimento al diniego di riconoscimento delle attenuai lhti generiche.
Difettava, nella sentenza impugnata, ogni concreto apprezzamento della richiesta difensiva di riforma della sentenza di primo grado sul pulito mediante uno scrutinio svolto alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. peli. e non con formule di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
2. Deve, in primo luogo, ritenersi fondato il motivo, comune a tutti i ricorsi, con il quale si denuncia il travisamento della prova dichiarativa, costituita dalle propalazioni del collaboratore di giustizia Filippo CARACALLO, (,'..on specifico riferimento alle modalità esecutive dell'agguato in cui trovò la mcirte Mario DI LORENZO. Le due Corti di merito hanno interpretato in modo diametralmente opposto le parole di CARACALLO, che, nel riferirsi alla posizione da lui assunt9 al momento dell'esplosione dei colpi in direzione della vittima, aveva indipato il "lato passeggero" della vettura. Nel par.
2. della superiore esposizione in fatto si è detto de la Corte di primo grado aveva ritenuto che CARACALLO, ponendosi dal lato paseggero della vettura del DI LORENZO, avesse sparato dal lato destro della vi4ima, mentre quest'ultima avrebbe istintivamente cercato riparo dalla minaccia armata di OLIMPIO, complice di CARACALLO, proveniente, invece, dalla sua sin stra; per cui, girandosi verso destra ed alzando il braccio sinistro in un naturale gE sto di difesa, DI LORENZO avrebbe offerto il lato sinistro del corpo all'altro agg essore che da destra, poi, fece fuoco.
Si è, inoltre, detto che, secondo la Corte di secondo grado i rilievi svolti dal consulente balistico della difesa, secondo cui le lesioni subitE dalla vittima indicavano lo sparatore a sinistra, e, soprattutto, le risultanze de Ila consulenza autoptica, che evidenziava che "tutti i forami di ingresso fu rono collocati nell'emisoma sinistro" della vittima e furono esplosi da "distanza ra vicinata" e "al di là del bruciapelo", dimostravano, invece, che la ricostruzione effet uata dai primi giudici doveva considerarsi completamente errata e travisante, in quanto dovuta ad una inesatta interpretazione delle parole "lato passeggero".
A tal proposito, i giudici dell'appello, sviluppando le considerazioni sintetizzate nel paragrafo richiamato, affermavano che, quando CAR ACALLO aveva dichiarato di essere sceso dalla sua vettura, di cui era alla guida, e i aver sparato poi dal "lato passeggero", aveva fatto riferimento al lato passegger o della propria autovettura e non a quello dell'auto della vittima. 2.1. Tale affermazione, tuttavia, è frutto di un palese trav samento della prova dichiarativa, agevolmente rilevabile dalla lettura del verbi le di udienza dibattimentale in data 26 novembre 2019, redatto in forma ste otipica, e, in particolare, dallo scambio di domande e risposte che in essi è rip ortato proprio sulla circostanza controversa.
Tale verbale è trascritto nella nota 23 di pag. 39 della st essa sentenza impugnata, che riporta il seguente dialogo tra Pubblico ministero e collaboratore: "PUBBLICO MINISTERO - Senta, ma lei da dove lo spara Di Lorenzo? COLLABORATORE CARACALLO - Lato passeggero. PUBBLICO MINISTERO - Cioè il Di Lorenzo stava gu dando questa macchina? COLLABORATORE CARACALLO - Sì, il Di Lorenzo stava alla uida di questa macchina, una Fiat Uno Turbo di colore rosso. PUBBLICO MINISTERO - E lei da quale finestrino ha sparato COLLABORATORE CARACALLO - Finestrino lato passeggero.
PUBBLICO MINISTERO - Non dal guidatore, dove stava Di L Drenzo? COLLABORATORE CARACALLO - No, lato passeggero, sia pri ,na che quando la macchina poi è scesa ed è andata a sbattere contro il murett 5, siamo corsi, come già vi ho detto, io avanti e Olimpio dietro, e lì ho sparato 3Itre due o tre botte, così". Tre volte, dunque, il Pubblico ministero ripete la stessa domc nda (la prima: "Senta, ma lei da dove lo spara Di Lorenzo?"; la seconda: "E lei da uale finestrino ha sparato?"; la terza, che segue la seconda risposta di CARACALL sul finestrino lato passeggero: "Non dal guidatore, dove stava Di Lorenzo?") e tre volte di seguito CARACALLO fornisce la medesima, inequivocabile, rispos a (la prima: "Lato passeggero"; la seconda: "Finestrino lato passeggero"; la te za: "No, lato passeggero, sia prima che quando la macchina poi è scesa ed è and ta a sbattere contro il muretto...").
Sembra di un'evidenza solare che, se al centro delle dorr ande e delle risposte è la vettura in cui era seduto alla guida DI LORENZO (la F at Uno Turbo di colore rosso), chi conduce l'esame mira ad accertare quale fosse la posizione dello sparatore rispetto a quella vettura e non alla diversa vettura dei killer, che non viene minimamente menzionata nel dialogo de quo. Ciò tanto è vero che, per scrupolo e per fugare ogni dubbici sul punto, il Pubblico ministero esaminante, dopo aver chiesto, per la seccnda volta a CARACALLO da quale finestrino avesse sparato, ricevendo in risposta il riferimento al lato passeggero, ha insistito, per escluderlo, nel chiedere se il firl estrino fosse quello del "guidatore, dove stava Di Lorenzo", ricevendo, ancora una volta (la terza), in risposta che il finestrino da cui CARACALLO aveva sparato era quello del "lato passeggero".
Non solo. Ma, per ulteriore chiarezza, il collaboratore di giustizia completa la risposta, aggiungendo di aver sparato dal "lato passeggero" non solo nell'esp odere i primi colpi, ma anche quando, in un secondo tempo, "la macchina poi è scesa ed è andata a sbattere contro il muretto": evincendosi dalle sentenze di merito che l'auto del DI LORENZO era andata ad urtare con la sua fiancata sinistra contro il muretto descritto da CARACALLO, questi non avrebbe potuto sparare le "altre due o tre botte", nell'ultima fase dell'agguato, se non dal lato passegge o, posto che dal lato guida sarebbe stato materialmente impossibile per quanto appena detto.
Evidente e, al contempo, inspiegabile è, pertanto, il travisàmento delle dichiarazioni rese da Filippo CARACALLO su una circostanza crudele del suo narrato in cui è incorsa la Corte di assise di appello di Napoli. 2.2. Orbene, se è vero che, nella valutazione della chiamata in correità (o in reità), il giudice, nel verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, ma vagliare l'una e l'altra unitaripmente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez.
U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aq ilina e altri, Rv. 255145 - 01), è altrettanto vero che la riconosciuta inattendibi ità di alcune dichiarazioni - pur suscettibili, nel loro complesso, di valutazione !razionata (a condizione che, nella parte reputata attendibile, esse siano suffrag - te da precisi riscontri: Sez. 1, n. 26966 del 01/12/2022 dep. 2023, Paola, Rv. 2:4836-01) - non può non riflettersi sulla stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indott quest'ultimo a rendere quelle singole false propalazioni (Sez. 3, n. 14084 del 24 01/2013, L., Rv. 255111 - 01).
Con ciò si vuol dire, che, nel momento in cui viene disvelato il t ravisamento, operato dalla Corte di secondo grado nei termini prima esposti, delle dichiarazioni del CARACALLO, costituenti l'architrave dell'edificio probatorio, su un aspetto cruciale del suo racconto - che, restituito al suo autentico tenore (cioè di aver sparato al DI LORENZO in corrispondenza del finestrino del lato passeggero della sua vettura Fiat Uno turbo rossa), risulta drasticamente smentito c alle prove di generica (consulenze balistica e medico legale) - è evidente che la valutazione di attendibilità intrinseca del narrato del collaborante viene ad essere seriamente compromessa, il che, oltre a riflettersi, in una certa misura, sulla sua credibilità soggettiva, inquina, con una sorta di "effetto domino", il percorso argomentativo successivo e logicamente conseguenziale a quella premessa (cioè quella sulla ritenuta attendibilità del CARACALLO).
Se, infatti, si muove da una determinata premessa probatòria, ritenuta certa, è inevitabile che gli elementi probatori discordanti siano 'destinati alla "soccombenza", anche a prezzo di significative contraddizioni. 2.3. Tanto è accaduto nella sentenza impugnata a proposito della valutazione delle dichiarazioni de relato rese dall'altro collaboratore di giustizia Giuliano PIROZZI e di quelle rese dal teste oculare Michele RUSSO. Entrambi, concordemente, e smentendo, sul punto, CARACALLO (che aveva parlato di omicidio materialmente commesso da lui e da OLIMPIO a bordo di un'autovettura), hanno riferito, l'uno (PIROZZI) de relato, l'altro per conoscenza diretta in quanto presente sul posto (descrisse la moto del tipo "Transalp", un modello di Honda), che l'omicidio era stato commesso da una persona a bordo di un motociclo.
Solo nel terzo interrogatorio, quello del 28 giugno 2018, PIROZZI, in aggiunta ad OLIMPIO, indicatogli da Guido MALLARDO, riferiva, su informazioni provenienti prima da Gennaro NAVE e poi da Gennaro CATUOGNO, che nell'omicidio DI LORENZO era coinvolto anche CARACALLO. Rileva il Collegio che, alla pag. 48 della sentenza impugnate, la Corte di assise di appello, al termine del suo ragionamento sulla ritenuta inarfidabilità del teste RUSSO, ha affermato, senza esplicitarne le ragioni, che la versione del predetto RUSSO - quanto alla presenza di un unico killer a bordo di un motociclo - era stata "modellata" su quella che dell'agguato Guido MALLARDO 3veva riferito a PIROZZI, il quale, a sua volta, ne aveva parlato negli interroc atori del 28 dicembre 2012 e del 23 maggio 2013.
Tale versione, a detta della Corte distrettuale, sarebbe stata ssolutamente inaffidabile, sia perché si basava su un'affermazione riportata da ALLARDO da fonte ignota e fornita poi a PIROZZI senza altri elementi in grado d confermarne la piena veridicità, sia perché l'indicazione di un killer solitario bordo di un motorino appariva dissonante rispetto alla successiva indicazione, atta da NAVE e CATUOGNO allo stesso PIROZZI, e cioè, che i killer erano stati d e, OLIMPIO e CARACALLO. In tale passaggio argomentativo, peraltro di innegabile rileanza, atteso che, ancora una volta, mira a saggiare l'attendibilità intrinseca del a versione di CARACALLO, si annida una palese contraddittorietà.
Ed invero, la Corte di merito, oltre a non chiarire in base a quali elementi le dichiarazioni del teste oculare RUSSO sarebbero state "modellate" u quelle rese da PIROZZI, de relato da Guido MALLARDO, negli interrogatori del 28 dicembre 2012 e del 23 maggio 2013, da un lato, afferma che la versione mutilata da Guido MALLARDO va reputata inaffidabile, perché appresa da fonte rim sta ignota e, dall'altro, ritiene credibile l'ultima versione fornita da PIROZZI, quantunque anch'essa a lui riferita da terzi (NAVE e CATUOGNO), rispetto alla fonte di conoscenza dei quali nulla viene detto.
Nella pari ignoranza della fonte primaria di conoscenza dell' nformazione, insomma, la Corte di secondo grado si induce a "scegliere", immOtivatamente, l'ultima versione di PIROZZI, in cui si parla, per la prima volta, a sei anni di distanza dal primo interrogatorio del collaborante, di Filippo CAR CALLO quale soggetto coinvolto, con OLIMPIO, nell'omicidio del DI LORENZO. La conclusione del ragionamento di pag. 48 disvela, a yn tempo, il "condizionamento" di cui si parlava e il "travisamento" presupposto., La frase, con cui si dovrebbe spiegare perché RUSSO e il "prii-no" PIROZZI siano inattendibili sulla presenza di un solo omicida a bordo di un Motociclo: "In ogni caso, e definitivamente, perché solo la versione resa da CARACALLO Filippo sulle modalità dell'agguato appare pienamente confermata - per come si è detto - dalle risultanze di prova generica" ne fornisce palese certificazione.
D'altro canto, la stessa Corte dell'appello, a pag. 49, nell'osservare che "il fatto che PIROZZI solo il 28-6-2018 abbia fatto il nome di CARACALL•Filippo non basta a sminuire l'importanza di tale contributo dichiarativo per la parte che attinge OLIMPIO Michele...", mostra, viceversa, di non misurarsi cor la rilevanza del medesimo contributo in relazione alla parte attinente a CARACALLO.
3. Si ritorna, quindi, al tema centrale della valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal CARACALLO, che, seriamente cc mpromessa, per quanto detto, dal travisamento della prova già stigmatizzato, inficia, minandola dalle fondamenta, la tenuta motivazionale della sentenz impugnata, perciò destinata all'annullamento.
4. Il giudice del rinvio (altra Sezione della Corte di assise di appello di Napoli) dovrà, quindi, procedere ex novo alla valutazione delle dic hiarazioni di Filippo CARACALLO, naturalmente emendate dal rilevato travisam€ n