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Sentenza — n. 37919/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, ruling aggravating circumstances irrelevant to bail legality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37919/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Camillo Mira against a Palermo detention order, upholding the lower court's decision to maintain his pre-trial custody. The defense argued that the exclusion of the aggravated circumstance under Article 416bis of the Penal Code violated the law, while the prosecution contended the appeal lacked standing. The court determined that the appeal was inadmissible due to a lack of interest, as the removal of this specific aggravating factor did not alter the legal basis or necessity of the detention measure itself.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 416bis, cod. pen.: An appeal against a detention order is inadmissible for lack of interest if it challenges only the characterization of aggravating circumstances without affecting the existence or necessity of the preventive measure.

Parole chiave

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pre-trial detention lack of interest admissibility of appeal aggravating circumstances preventive measure Cassation procedure custody in prison omicidio intenzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
La reiezione dell'impugnazione importa, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 416bis, cod. pen.
in danno di Alessio Salvo Caruso, per il reato di omicidio pluriaggravato L'A e dall'essersi avvalso delle condizioni previste dall'art. 416bis cod.
Art. 575, cod. pen.
pen., visto che il titolo di reato di cui all'art. 575 cod.
Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
per cui si procede è parimenti contemplato dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Da queste considerazioni deriva anche l'infondatezza del terzo motivo.
Art. 416b1s, cod. pen.
Mira era stato sottoposto in forza di questa ordinanza alla misura cautelare della custodia in carcere in forza della sussistenza di gravi indizi e della ricorrenza delle esigenze cautelari per il reato di tentato omicidio pluriaggravato anche dall'essersi avvalso delle condizioni previste dall'art. 416b1s cod.
art. 416bis cod. pen
in danno di Alessio Salvo Caruso, per il reato di omicidio pluriaggravato L'A e dall'essersi avvalso delle condizioni previste dall'art. 416bis cod. pen.
art. 52 cod. pen
E' infondato il primo motivo che lamenta l'errata applicazione dell'art. 52 cod. pen.
art. 575 cod. pen
pen., visto che il titolo di reato di cui all'art. 575 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 21577 del 20/02/2024
Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020
Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018
Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIRA CAMILLO nato a PALERMO il 08/02/1969 avverso l'ordinanza del 20/03/2024 del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; sentite le conclusioni del PG, ROBERTO ANIELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato Antonio TURRISI, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22 marzo 2024, il Tribunale di Palermo — sezione per il riesame, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 577 n. 3 cod. pen., ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Camillo Mira avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in data 01/03/2024. Mira era stato sottoposto in forza di questa ordinanza alla misura cautelare della custodia in carcere in forza della sussistenza di gravi indizi e della ricorrenza delle esigenze cautelari per il reato di tentato omicidio pluriaggravato anche dall'essersi avvalso delle condizioni previste dall'art. 416b1s cod. pen. in danno di Alessio Salvo Caruso, per il reato di omicidio pluriaggravato L'A e dall'essersi avvalso delle condizioni previste dall'art. 416bis cod. pen. in danno di Giancarlo Romano e per i connessi reati in materia di armi.

Dagli atti di indagine emergeva che Pietro Mira, figlio dell'indagato Camillo, gestiva presso un garage di famiglia in via XXVII maggio a Palermo un pannello on line di scommesse illegali per conto, tra gli altri, di Alessio Salvo Caruso, soggetto vicino alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille. Nel primo pomeriggio del 26/02/2024 Caruso si era recato da Pietro Mira a chiedere la corresponsione di una somma di 2.500,00 euro derivante dalla raccolta delle scommesse e lo aveva poi colpito con un pugno e procurandogli una profonda ferita, quando Mira si era rifiutato di pagare contestandogli di non avergli corrisposto il denaro necessario a coprire le vincite.

Mentre Pietro Mira veniva condotto in ospedale, il padre, odierno ricorrente, Camillo Mira e il fratello Antonio si erano recati presso l'agenzia di scommesse di Corso dei Mille n. 1088, dove si trovava Alessio Caruso e avevano ingaggiato con lui uno scontro a fuoco. Il sistema di videosorveglianza, installato nei paraggi, mostrava Camillo Mira e il figlio Antonio giungere alle ore 17,54 a bordo di una Jeep Compassa; dopo qualche minuto, era sceso Antonio Mira equa n o questi si era posto di fronte a d l Caruso, era uscito dall'autovettura Camillo Mira impugnando una pistola con la mano destra nascosta dietro la schiena e si era diretto velocemente verso Caruso.

Ma Caruso lo aveva anticipato, estraendo una pistola e facendo fuoco. Camillo Mira aveva sparato ad altezza d'uomo e a distanza ravvicinata in direzione di Caruso, colpendo alla gamba anche un avventore del locale. Caruso si era dato alla fuga ma Camillo Mira, seguito dal figlio Antonio, lo aveva inseguito sparandogli contro, mentre anche il Caruso aveva continuato a sparare, finché l'inseguimento non era proseguito fuori dal campo visivo del sistema di videosorveglianza. Dopo un minuto Camillo Mira era tornato alla macchina e, ferito ad una gamba, era rientrato in via XXVII maggio con il figlio Antonio.

Alessio Caruso frattanto si era recato alla tabaccheria di Giancarlo Romano, anch' egli figura di spicco della famiglia mafiosa di Corso dei Mille e insieme a lui e ad altri quattro soggetti a bordo di due ulteriori ciclomotori si era diretto al magazzino dei Mira in via XXVII maggio. Si erano arrampicati sul portone di ingresso e avevano sparato 6-8 colpi da un varco aperto contro Camillo, Antonio e Pietro Mira (quest'ultimo rientrato dall'ospedale dove si era recato lier farsi curare la ferita, perché il fratello lo aveva invitato a raggiungerli con assoluta urgenza).

Pietro Mira si era barricato all'interno. Camillo Mira era uscito da un portoncino secondario e aveva colpito con colpi di pistola Alessio Caruso, provocandogli gravi lesioni all'addome e alla testa, e Giancarlo Romano, che era rimasto esamine sul manto stradale, dove poi lo ritrovarono gli operanti di Polizia. Il tribunale aveva escluso la configurabilità della causa di giustificazione della legittima difesa perché lo stato di pericolo era stato volontariamente determinato dallo stesso Camillo Mira 2. Avverso l'ordinanza il difensore di Camillo Mira ha proposto ricorso e ha articolato tre motivi. 2.1 Con il primo motivo denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli articoli 273, 275 cod. proc. pen., 52, 56, 110 e 575 cod. pen. nella valutazione in particolare — come precisato in sede di discussione orale — dei gravi indizi di cui al capo 3) della contestazione. Il Tribunale per il riesame di Palermo avrebbe errato nel non tenere conto del fatto che il primo episodio di tentato omicidio in Corso dei Mille andava tenuto distinto dal secondo, relativo all'omicidio di Romano, avvenuto in altro luogo in via XXVII maggio e con altri protagonisti rimasti assenti nel primo. Sicchè sarebbe illogico legare l'azione aggressiva subita dai Mira in via XXVII maggio ad una condizione di pericolo creata dal ricorrente. Inoltre nel secondo episodio egli non si trovava nella condizione di difendersi dalla reazione di Caruso, ma iarg in quella di salvare dalla morte i propri figli Pietro e Antonio; rispetto a quest'ultimo specifico fine nessun profilo di attinenza può avere il fatto accaduto in Corso dei Mille. 2.2 Con il secondo motivo denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli articoli 273, 275 cod. proc. pen., 56, 110, 575 e 416bis.1 cod. pen. La motivazione sarebbe lacunosa laddove omette di indicare quali fossero le modalità mafiose estrinsecatesi nelle azioni, che non potevano ricollegarsi alla perpetrazione del reato in orario pomeridiano e in pubblica via, nè tantonneno dalla presunta appartenenza di Caruso ad una famiglia mafiosa; non ha nemmeno tenuto conto del fatto che il figlio del ricorrente, Pietro Mira, fu vittima di condotte estorsive di tipo mafioso di Caruso. 2.3 Con il terzo motivo denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli articoli 273, 275 cod. proc. pen., 52, 56, 110 e 575 cod. pen., evidenziando che l'erroneo richiamo alla presunzione di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. aveva reso l'ordinanza del tutto mancante di una compiuta motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari e sull'adeguateúà -' della misura; mancanza tanto più grave perché non era data alcuna considerazione all'incensuratezza del ricorrente.

3. Il Procuratore Generale ha concluso in udienza contestando la fondatezza dei motivi e chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

2. E' infondato il primo motivo che lamenta l'errata applicazione dell'art. 52 cod. pen. in relazione alle condotte di cui al capo 3) dell'incolpazione, in particolare del reato di omicidio pluriaggravato in danno di Giancarlo Romano. I fatti sono plausibilmente ricostruiti dal giudice della cautela come sorretti da un unico disegno criminoso, che con la spedizione punitiva organizzata da Camillo Mira e dal figlio Antonio non aveva conseguito lo scopo. La seconda spedizione punitiva di cui i Mira sono vittima è una ritorsione alla provocazione di cui lo stesso Camillo Mira si era fatto promotore, ed è stata eseguita da Caruso, Romano e altre persone con un'azione, peraltro, non inattesa visto che Antonio, rientrato al magazzino, telefonò al fratello Pietro per farlo tornare urgentemente dal nosocomio dove si era recato a farsi curare la seria precedente lesione da arma da fuoco.

Già la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata su caso analogo proprio sotto i due profili della prossimità temporale delle azioni e dello snodarsi delle azioni offensive e reattive, affermando di recente il principio, meritevole della più ampia condivisione, secondo il quale «in tema di legittima difesa, la volontaria determinazione di una situazione di pericolo che poteva essere evitata allontanandosi senza pregiudizio e disonore osta alla configurabilità della causa di giustificazione, che opera solo quando l'agente è costretto a reagire al "pericolo attuale di un'offesa ingiusta", e non anche quando egli stesso ha dato "ah initio" causa alla specifica situazione pericolosa o l'ha, comunque, affrontata, accettando il rischio di subirne gli effetti. (Fattispecie relativa ad omicidio commesso da chi, dopo un primo incontro con due soggetti per chiarire questioni relative ad un traffico di stupefacenti, si era presentato poco dopo ad un nuovo appuntamento con gli stessi armato di pistola con il colpo in canna, in quanto consapevole del pericolo che l'incontro potesse degenerare in azioni violente, nella quale la Corte ha ritenuto insussistente la scriminante ed irrilevante che i primi colpi fossero stati esplosi non dall'imputato, ma dalla vittima)» (Sez. 1, -- 21577 del 20/02/2024, Rv. 286440-01).3.

Anche il secondo motivo, con il quale la difesa lamenta la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., non può essere accolto, perché inammissibile per difetto di interesse. Come insegna la giurisprudenza di legittimità, «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura» (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508-01) Il Tribunale ha motivato sul fatto che le azioni delittuose sono connesse a contese inerenti il controllo dei proventi delle scommesse clandestine e sono volte a contrastare la capacità intimidatoria di altri soggetti che ne rivendicano il monopolio e ad affermare la propria.

Il dato è rilevante poiché la circostanza aggravante contestata ha «la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso» (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Rv. 273190-01); peraltro l'intera sequenza dei fatti delinea uno scontro tra gruppi che gestiscono affari illeciti di interesse di un'organizzazione mafiosa (i Mira da una parte e Caruso e i suoi alleati dall'altro) e la circostanza aggravante contestata «non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento (...) quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa (...) evenienza, occorre lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen.» (Sez 2, n. 27548 del 17/05/2019, Rv. 276109-01).

In ogni caso ai fini cautelari, la presunzione di adeguatezza della misura in atto non potrebbe venire meno, anche se venisse esclusa la ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., visto che il titolo di reato di cui all'art. 575 cod. pen. per cui si procede è parimenti contemplato dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Da queste considerazioni deriva anche l'infondatezza del terzo motivo.

4. La reiezione dell'impugnazione importa, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

t Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli ade