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Sentenza — n. 37917/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal order allowing late appeal, ruling rescission of judgment was the only remedy for absent defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37917/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Court of Appeal's order that had rejected the defendant's request to extend the appeal deadline. The defendant argued for rescission of the judgment due to procedural nullity, but the lower court incorrectly treated the request as a simple extension of the appeal term. The Court ruled that since the defendant was declared absent, the sole available remedy was rescission under Article 629-bis of the Code of Criminal Procedure, not a late appeal.

Regesto Legislator

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Art. 629-bis c.p.p.; When a defendant is declared absent in a criminal judgment, the exclusive remedy for challenging the conviction is the rescission of the judgment under Article 629-bis of the Code of Criminal Procedure, rather than a late appeal or extension of the appeal term.

Parole chiave

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rescission of judgment absent defendant late appeal procedural nullity Code of Criminal Procedure assenza prolungata rinvio del dibattimento domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 629-bis cod. proc. pen.
pen., la violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione; al riguardo osserva che la sua istanza era diretta ad ottenere la rescissione del giudicato e non già la restituzione nel termine come, invece, erroneamente ritenuto dal giudice dell'esecuzione.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Antonio Iannaccone, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Antonio Iannaccone, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.
art. 629-bis cod. proc. pen
pen., la violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE PALMA LUCIANO nato a San Giuseppe Vesuviano il 15/02/1983; avverso la ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 09/04/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ROBERTO ANIELLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda con cui Antonio De Palma, il 29 gennaio 2024, aveva chiesto di essere rimesso nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Avellino del 5 marzo 2019, con la quale era stato condannato alla pena di mesi uno e giorni venti di arresto in quanto riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 594 e 660 cod. pen. La Corte territoriale ha osservato che la remissione nel termine riguarda la perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza che si assume non osservato per caso fortuito o forza maggiore e non già nella ipotesi di una dedotta nullità procedimentale, come lamentato nel caso di specie dall'istante. Pertanto, secondo il giudice dell'esecuzione, il condannato poteva proporre impugnazione tardiva senza la necessità della rimessione nel termine.

2. Avverso la sopra indicata ordinanza Luciano De Palma, per mezzo dell'avv. Antonio Iannaccone, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione; al riguardo osserva che la sua istanza era diretta ad ottenere la rescissione del giudicato e non già la restituzione nel termine come, invece, erroneamente ritenuto dal giudice dell'esecuzione. Nel caso di specie, essendo stato Luciano De Palma dichiarato assente con la sentenza di condanna, l'unico rimedio esperibile era per l'appunto quello previsto e disciplinato dalla citata disposizione ed oggetto della sua richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.

2. Invero, dall'esame degli atti (consentito a questa Corte in ragione del vizio lamentato), non risulta alcuna istanza del 29 gennaio 2024 con la quale l'odierno ricorrente aveva proposto domanda di remissione nel termine per impugnare la sopra indicata sentenza del Tribunale di Avellino a causa della irregolarità della notifica del relativo decreto di citazione.Al contrario l'unica richiesta presente risulta essere quella del 22 novembre 2022 (allegata anche al n.6 del presente ricorso) con la quale l'odierno ricorrente aveva chiesto la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen.; per la precisione tale istanza era stata presentata da Luciano Di Palma dopo che la medesima Corte territoriale, con un precedente provvedimento del 7 novembre 2022, lo aveva rimesso nel termine proprio per proporre domanda ex art.629-bis cod. proc. pen.

3. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio con riferimento alla sopra indicata richiesta di rescissione del giudicato del 22 novembre 2022.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Ro