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Sentenza — n. 37903/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order due to appellate court's structural modification of the crime altering judge competence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37903/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution order without remittal, transferring jurisdiction to the Court of Appeal of Bari. The defendant argued that the execution judge was improperly designated, while the Prosecutor contended the appellate court's decision fundamentally altered the crime's structure. The court ruled that excluding continuations constitutes a structural modification of the offense, thereby shifting competence to the appellate court under Article 665 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 665, comma 2, cod. proc. pen.; When an appellate court reformulates the first-instance judgment by excluding continuations, thereby structurally modifying the crime, competence for execution shifts to the appellate court.

Parole chiave

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judicial competence execution exclusion of continuations structural modification of crime appellate court jurisdiction Article 665 Code of Criminal Procedure competenza territoriale competenza del pubblico ministero violazione dell'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., nel caso in cui sia stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato solo relativamente alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello.
Art. 81, comma secondo, cod. pen.
La ratio dell'attribuzione della competenza alla Corte di appello risiede nella circostanza che le valutazioni richieste dall'art. 81, comma secondo, cod.
Art. 219, comma secondo, legge fall.
Non si verte, pertanto, in ipotesi che consente di ritenere ferma la competenza del giudice di primo grado, in quanto la sentenza di appello che ha escluso la continuazione qualificando l'ipotesi di cui all'art. 219, comma secondo, legge fall.
Art. 20bis cod. pen.
Nel contesto del procedimento indicato, Amorese è stato ammesso alla pena sostitutiva di cui all'art. 20bis cod. pen. per la durata di sei mesi.
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Il provvedimento è stato emesso in base alla norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs.
art. 649 cod. proc. pen
Mario Malcangi, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 649 cod. proc. pen.
art. 20bis cod. pen
Nel contesto del procedimento indicato, Amorese è stato ammesso alla pena sostitutiva di cui all'art. 20bis cod. pen.
art. 665 cod. proc. pen
L'art. 665 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 5772 del 20/11/1998, dep. 1999, Biolzi, Rv. 212445
pen., mantiene la competenza dell'esecuzione in capo al giudice di primo grado» (Sez. 1, n. 5772 del 20/11/1998, dep. 1999, Biolzi, Rv. 212445).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: AMORESE MICHELE nato a ANDRIA il 17/02/1967 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 08/05/2024 del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato dal Pubblico ministero, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari e il rigetto del ricorso di Amorese;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'8 maggio 2024 il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto l'ammissione di Michele Annorese alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in relazione alla condanna a due anni di reclusione emessa dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 13 aprile 2022. Il provvedimento è stato emesso in base alla norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che attribuisce la competenza a provvedere sulle richieste di sanzioni sostitutive al giudice dell'esecuzione nel caso di procedimenti penali pendenti innanzi alla Corte di cassazione all'entrata in vigore del decreto.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Michele Amorese, per mezzo del proprio difensore, Avv. Mario Malcangi, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 649 cod. proc. pen. in ragione della preclusione processuale venutasi a creare per effetto dell'ordinanza del 22 novembre 2023 nel procedimento n. 239/23 SIGE, definitiva il 9 dicembre 2023. Nel contesto del procedimento indicato, Amorese è stato ammesso alla pena sostitutiva di cui all'art. 20bis cod. pen. per la durata di sei mesi.

La successiva udienza del 7 febbraio 2024 è stata fissata al solo scopo di acquisire dall'UEPE di Bari il programma di trattamento. Pervenuta tale documentazione, alla data dell'8 maggio 2024 il Tribunale ha sostituito la pena inflitta con i lavori di pubblica utilità per la durata di 730 giorni corrispondenti a 1460 ore, emettendo, così, l'ordinanza oggetto di impugnazione. Ciò avrebbe determinato, a dire del ricorrente, la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. pacificamente applicabile anche nel caso di procedimento esecutivo.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani che ha eccepito violazione di norma processuale in tema di individuazione del giudice competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione non sarebbe da individuarsi nel Tribunale di Trani ma nella Corte di appello di Bari che, con sentenza del 13 aprile 2022, irrevocabile il 12 luglio 2023, ha riformato quella emessa dal Tribunale di Trani il 17 dicembre 2014, avendo escluso la continuazione fra i reati contestati, previa qualificazione della fattispecie di cui all'art. 219 legge fall. come aggravante e non come reato autonomo. Non essendo intervenuta la riforma della sentenza solo in punto di determinazione della pena, la pronuncia della Corte di appello deve ritenersi idonea a radicare la competenza quale giudice dell'esecuzione.

4. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato dal pubblico ministero e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari; ha concluso per il rigetto del ricorso di Amorese. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. E fondato il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani che va esaminato prioritariamente in quanto relativo al profilo della competenza del giudice che ha emesso il provvedimento.

2. L'art. 665 cod. proc. pen. stabilisce che competente a decidere in ordine all'esecuzione del provvedimento è il giudice che lo ha deliberato. Ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., nel caso in cui sia stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato solo relativamente alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello. Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Trani del 17 dicembre 2014 è stata oggetto di riforma da parte della Corte di appello di Bari che, con sentenza del 13 aprile 2022, irrevocabile il 12 luglio 2023, previa esclusione della continuazione fra i reati contestati, ha determinato la pena in due anni di reclusione.

Non si verte, pertanto, in ipotesi che consente di ritenere ferma la competenza del giudice di primo grado, in quanto la sentenza di appello che ha escluso la continuazione qualificando l'ipotesi di cui all'art. 219, comma secondo, legge fall. come aggravante, oggetto quindi di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti, ha modificato integralmente la struttura del reato. Analogamente a quanto deciso in tema di riconoscimento della continuazione, deve ritenersi che anche nel caso di esclusione della continuazione si possa configurare una modifica sostanziale della sentenza idonea ad incidere sulla competenza.

Deve, infatti, essere richiamato il principio per cui «ai fini dell'individuazione del giudice competente per l'esecuzione, la sentenza di appello che riformi la sentenza di primo grado, unificando i reati sotto il vincolo della continuazione e conseguentemente riducendo la pena inflitta, integra una modificazione di carattere strutturale e inerente al reato, onde non può ritenersi semplice modificazione della pena che, a norma del secondo comma 665 cod. proc. pen., mantiene la competenza dell'esecuzione in capo al giudice di primo grado» (Sez. 1, n. 5772 del 20/11/1998, dep. 1999, Biolzi, Rv. 212445).

La ratio dell'attribuzione della competenza alla Corte di appello risiede nella circostanza che le valutazioni richieste dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. comportano necessariamente, quanto meno nella parte relativa all'individuazione della violazione più grave e, correlativamente, come nel caso di specie, degli elementi circostanziali, anche modificazioni di carattere strutturale sui reati coinvolti dall'unificazione ovvero dalla sua esclusione.

3. A ragione della fondatezza del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica quello del condannato deve ritenersi assorbito. Discende l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per competenza e per l'ulteriore corso del procedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Cor