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Sentenza — n. 37900/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37900/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37900/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 18 aprile 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da Ciro Incontrada di revoca del decreto penale n. 969/2000 del 19 aprile 2000, emesso dallo stesso Giudice nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 2, legge 8 luglio 1998, n. 230, per rifiuto del servizio militare, senza aver chiesto e ottenuto l'ammissione al servizio civile, in Viterbo, il 30 agosto 1999. A fronte dell'istanza con cui Incontrada aveva sostenuto l'avvenuta abolitio criminis a seguito dell'eliminazione del servizio militare professionale in virtù della legge 14 novembre 2000, n. 331, entrata a regime il 31/10/2005, il giudice dell'esecuzione ha escluso essersi verificata l'abrogazione del suddetto reato, essendosi riscontrata continuità normativa, riferita al disposto dell'art. 2074 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Regesto Legislator

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art. 459 cod. proc. pen, art. 151 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37900/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Al riguardo, si è contestualmente resa la condivisa precisazione che la norma incriminatrice di cui all'art. 151 cod. pen. mil . pace e ogni altra norma incriminatrice di condotte di rifiuto del servizio militare non sono state abrogate, 3 \W" ma è venuta meno una norma integratrice del precetto penale che attiene esclusivamente ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 (Sez. 5, n. 6185 del 10/11/2010, dep. 2011, Spadea, Rv. 249251 - 01).

Parole chiave

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rifiuto del servizio militare congedo per servizio militare tassa d'esenzione dall'obbligo militare reati contro i doveri di servizio disobbedienza militare diritto disciplinare militare

Disposizioni normative citate

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art. 459 cod. proc. pen
969/2000 del 19 aprile 2000 di condanna alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione, sostituita con la pena della multa di lire 6.000.000, ridotta, ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., a lire 3.000,000 di multa (pari a euro 1.549,37), per avere Incontrada commesso il reato di cui all'art.
art. 151 cod. pen
Al riguardo, si è contestualmente resa la condivisa precisazione che la norma incriminatrice di cui all'art. 151 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
A tale statuizione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INCONTRADA CIRO nato a NAPOLI il 30/11/1980 avverso l'ordinanza del 18/04/2024 del GIP TRIBUNALE di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette le conclusioni del PG, LUIGI GIORDANO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 18 aprile 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da Ciro Incontrada di revoca del decreto penale n. 969/2000 del 19 aprile 2000, emesso dallo stesso Giudice nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 2, legge 8 luglio 1998, n. 230, per rifiuto del servizio militare, senza aver chiesto e ottenuto l'ammissione al servizio civile, in Viterbo, il 30 agosto 1999. A fronte dell'istanza con cui Incontrada aveva sostenuto l'avvenuta abolitio criminis a seguito dell'eliminazione del servizio militare professionale in virtù della legge 14 novembre 2000, n. 331, entrata a regime il 31/10/2005, il giudice dell'esecuzione ha escluso essersi verificata l'abrogazione del suddetto reato, essendosi riscontrata continuità normativa, riferita al disposto dell'art. 2074 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

2. Avverso questo provvedimento il difensore di Incontrada ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento con tutte le conseguenze di legge, sulla scorta di un unico, articolato motivo con cui lamenta l'erronea applicazione dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. per aver ritenuto sussistente la continuità normativa fra le disposizioni indicate, in luogo dell'abrogazione della norma incriminatrice previgente. Premesso che il riferimento corretto alla disposizione che avrebbe garantito la continuità normativa avrebbe dovuto farsi all'art. 2110, e non all'art. 2074, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il ricorrente sostiene che la corretta interpretazione della vicenda abolitiva del servizio militare di leva impone di riconsiderare la fattispecie legale del delitto di rifiuto della relativa prestazione, essendo stato ristretto il perimetro di quanto è penalmente rilevante e, in particolare, eliminando ogni disvalore sociale della condotta qui considerata; l'art. 1, comma 6, della legge n. 331 del 2000, abolendo il servizio militare di leva, ha infatti eliminato un elemento integratore della fattispecie incriminatrice, con l'evenienza dei diversi effetti giuridici, in applicazione dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.

È rilevante, per la difesa, considerare che la volontà del legislatore della riforma è stata quella di abolire, con il servizio di leva obbligatoria in tempo di pace, anche le sanzioni penali allo stesso riconnesse, richiamandosi in tale direzione l'interpretazione che ha negato l'evenienza di qualsivoglia continuità normativa fra le fattispecie indicate dal giudice dell'esecuzione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del 2 \5-b-\ ( ricorso, in quanto, contrariamente alle prospettazioni del ricorrente, è da ritenersi sussistente la continuità normativa affermata dal giudice dell'esecuzione, senza spazi per la dedotta abolitio criminis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da ritenersi infondato per le ragioni di seguito esposte.

2. In punto di fatto, risulta acclarato - e tanto emerge dagli atti del procedimento innescato in sede esecutiva da Ciro Incontrada - che nei confronti di quest'ultimo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo aveva emesso in data 19 aprile 2000 il decreto penale n. 969/2000 del 19 aprile 2000 di condanna alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione, sostituita con la pena della multa di lire 6.000.000, ridotta, ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., a lire 3.000,000 di multa (pari a euro 1.549,37), per avere Incontrada commesso il reato di cui all'art. 14, comma 2, legge 8 luglio 1998, n. 230, per rifiuto del servizio militare, senza aver chiesto e ottenuto l'ammissione al servizio civile, in Viterbo, il 30 agosto 1999. Avverso tale decreto non era stata proposta opposizione e lo stesso era divenuto esecutivo in data 8 giugno 2000. Posto ciò, l'avvenuto conseguimento della cosa giudicata del suddetto titolo nella data pure precisata preclude la possibilità di aderire alla prospettazione del ricorrente.

3. Invero, contrariamente alla prospettazione dell'impugnante, il giudice dell'esecuzione, esattamente interpretando il complessivo quadro normativo che ha progressivamente regolato la materia, ha fatto retta applicazione anzitutto del principio di diritto secondo cui le disposizioni normative che hanno istituito il servizio militare professionale e hanno sospeso il servizio militare di leva sono norme integratrici del precetto penale relative alle condotte di rifiuto del servizio militare con riguardo ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, e con riferimento alle situazioni da esse disciplinate trova applicazione l'art. 2, quarto comma, cod. pen., con la conseguenza della non punibilità della condotta di colui che, essendo obbligato al servizio militare, rifiuti di prestarlo, salvo però - ed è questa la precisazione determinante anche con riferimento al caso in esame - che non sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile.

Al riguardo, si è contestualmente resa la condivisa precisazione che la norma incriminatrice di cui all'art. 151 cod. pen. mil . pace e ogni altra norma incriminatrice di condotte di rifiuto del servizio militare non sono state abrogate, 3 \W" ma è venuta meno una norma integratrice del precetto penale che attiene esclusivamente ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 (Sez. 5, n. 6185 del 10/11/2010, dep. 2011, Spadea, Rv. 249251 - 01).

Si è chiarito, quindi, che la sospensione della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta con la suddetta legge n. 331 del 2000 e successive integrazioni, non ha abolito il servizio di leva militare obbligatoria, ma ne ha soltanto limitato l'operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace. Pertanto, il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del corrispondente precetto penale. Come si è già argomentato, quindi, è divenuta operante l'ipotesi di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen., con la conseguenza, che per i fatti anteriormente commessi - sempre che non sia stata già pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile - deve farsi applicazione delle nuove e più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è più reato (v.

Sez. 1, n. 10424 del 24/02/2010, Negro, Rv. 246396 - 01). Nel caso qui in esame, il conseguimento dell'esecutività del decreto penale in tempo antecedente all'operatività della modificata e più mite disciplina, per gli effetti di cui all'art. 648, comma 3, cod. proc. pen., ha determinato l'effetto che la modifica stessa non ha inciso sulla fattispecie ormai definitivamente accertata e sanzionata. Anche con riferimento, poi, alla susseguente riforma introdotta dal pure ricordato d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), si è ribadito che, a seguito dell'istituzione del servizio militare professionale, realizzata dalla legge n. 331 del 2000, non è stato abrogato il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, di cui al previgente art. 14, comma 2, della legge n. 230 del 1998, essendo tale condotta sussumibile nella nuova fattispecie di cui all'art. 2110 del d.lgs. n. 66 del 2010 (così Sez. 1, n. 21791 del 08/11/2016, dep. 2017, Ferrante, Rv. 270580 - 01, in fattispecie relativa a soggetto che, senza chiedere l'ammissione al servizio civile, si era rifiutato di prestare il servizio militare, adducendo motivi di coscienza).

Fermo il punto di approdo raggiunto dalle indicate decisioni, antecedenti alla riforma del 2010, si è evidenziato da parte della giurisprudenza successiva che sentenze richiamate si sono espresse con riferimento al quadro normativo antecedente alla riforma del 2010 e si è ulteriormente puntualizzato che, in ordine alla previsione normativa susseguente, ossia (come lo stesso ricorrente prospetta) l'art. 2110, comma 2 (e non l'art. 2074, in tal senso dovendo rettificarsi la motivazione del provvedimento impugnato), d.lgs. n. 66 del 2010, la norma punisce colui che, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare, testo sovrapponibile al precedente e contemplante una pena (la reclusione da sei mesi a due anni) rimasta immutata.

Valutati questi elementi, raccordati con i principi espressi dagli arresti pregressi, si è concluso, in modo condivisibile, che il reato di cui anche in questa sede si tratta non è stato affatto abrogato, pur nel mutamento della normativa sul servizio militare (v. ancora in questo senso Sez. 1, n. 9275 del 21/12/2023, dep. 2024, Cenciarelli, non mass.). Anche sotto questo ulteriore profilo, dunque, l'ordinanza oggetto di impugnazione deve considerarsi incensurabile.

4. Conclusivamente, la valutazione compiuta nel provvedimento impugnato si è dimostrata idonea a resistere alle censure articolate dal ricorrente: pertanto, il ricorso non può ricevere favorevole vaglio e deve essere rigettato. A tale statuizione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorre