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Sentenza — n. 37891/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against security measure extension due to valid digital signature on PDF file.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37891/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision declaring the appeal inadmissible due to a missing digital signature. The appellant argued that the electronic file, despite lacking a visible signature, possessed a valid digital signature indicated by the .p7m extension and Cades-bes certification. The court held that the presence of a .p7m extension is probative of a digital signature, making the lower court's rejection based on a missing signature legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. n. 137 del 2020; Art. 3, comma 1, d.l. n. 137 del 2020: An appeal transmitted electronically is admissible if the attached file has a .p7m extension, which probates the existence of a digital signature without requiring further verification.

Parole chiave

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digital signature admissibility electronic filing requirements PDF native file format procedural inadmissibility Cades-bes certification security measure extension telematic submission rules requisito della firma

Disposizioni normative citate

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Art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. n. 137 del 2020
Con tale motivo, il difensore dell'interessato denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 24, comma 6-sexies, lett.
Art. 3, comma 1, d.l. n. 137 del 2020
deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 43976 del 26/09/2023, Rv. 285483
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BELLA GIUSEPPE nato a PATERNO' il 26/02/1970 avverso il decreto del 04/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di Cristina Marzagalli, che ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento sopra indicato, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile l'appello per ritenuta mancanza della sottoscrizione dell'atto, presentato telematicamente nell'interesse di Giuseppe Di Bella, avverso il provvedimento di proroga della misura di sicurezza emesso dal Magistrato di sorveglianza di Catania.

2. Giuseppe Di Bella ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo, il difensore dell'interessato denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, avuto riguardo alla ritenuta mancanza di sottoscrizione digitale dell'atto che, invece, sarebbe stata regolarmente apposta come verificabile dal nome del documento trasmesso telematicamente in formato *.pdf nativo avente il suffisso certificativo dell'estensione informatica del file quale *.p7m, legalmente sottoscritto in formato digitale mediante sistema Cades-bes come risultante dal relativo certificato rilasciato da ente legalmente riconosciuto in modo conforme alla deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento. , 2. Dall'esame dell'atto impugnato emerge che l'inammissibilità è stata fondata sulla ritenuta mancanza della firma digitale "(o anche di firma autografa)", richiamati gli artt. 24, comma 6-sexies, lett. a), e 3, comma 1, d.l. n. 137 del 2020, nonché il provvedimento del 9 novembre 2020 della Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati. Il messaggio d'invio dell'atto di appello, trasmesso via PEC dall'Avv. Noè all'ufficio preposto alla ricezione degli atti e allegato al ricorso, indica la presenza di un allegato di tipo pdf.p7m.

Tale tipo di documento individua i file nativi pdf, recanti firma digitale. L'affermazione del Tribunale di sorveglianza è smentita dalla documentazione allegata al ricorso da parte del difensore, il quale ha dimostrato non solo la natura del file (pdf nativo con sottoscrizione digitale), ma anche l'attendibilità e la validità del certificato della firma in formato Cades-bes. Come correttamente rilevato dal Procuratore generale, solo l'atto - depositato telematicamente - quando risulti privo di firma digitale può essere considerato inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies lett. a), legge n. 176 del 2020, non potendosi, in omaggio al principio di tassatività, applicare la sanzione processuale prevista per tale omissione a un'ipotesi non prevista dalla legge, quale è l'atto con firma digitale non riconosciuta.

Diversamente, come già affermato da questa Corte con Sez. 4, n. 43976 del 26/09/2023, Rv. 285483, al fine della verifica della sussistenza della firma digitale su un atto di impugnazione, non si richiedono accertamenti ulteriori nel caso in cui risulta che il "file" abbia estensione "pdf.p7m", posto che questa è, di per sé, probante dell'avvenuta firma digitale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, documentato da file avente detta estensione, trasmesso dal difensore a mezzo PEC).

3. Sulla base delle precedenti considerazioni deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sor