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Sentenza — n. 37881/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming procedural deadline for request to reopen contumacy trial was invalidly applied.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37881/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the thirty-day deadline for requesting a retrial of a default judgment had expired. The appellant argued the deadline did not apply at the time of his arrest, but the court confirmed the deadline began when he was executed on the final appeal judgment. Consequently, the request filed in July 2023 was deemed untimely, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The thirty-day period for requesting a retrial of a default judgment runs from the date the accused effectively knows the judgment, requiring clear awareness of its existence and details.

Parole chiave

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default judgment retrial request procedural deadline contumacy time bar effective knowledge Corte di Cassazione restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in preambolo la Corte di assise di Catania ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'istanza presentata nell'interesse di Abdoul Kadir Ilmi Hirabe al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.
d.l. n. 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 60 del 2005
pen., come introdotti dal d.l. n. 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 60 del 2005, è tempestiva se presentata al giudice competente entro trenta giorni dal momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (Sez.
art. 175 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in preambolo la Corte di assise di Catania ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'istanza presentata nell'interesse di Abdoul Kadir Ilmi Hirabe al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 10409 del 16/01/2020, El Bouhmi Mohammed
60 del 2005, è tempestiva se presentata al giudice competente entro trenta giorni dal momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. 3, Sentenza n. 10409 del 16/01/2020, El Bouhmi Mohammed, Rv.
Sez. 6, n. 26834 del 24/03/2015, Kkobernyk
Sez. 2, n. 5443 del 22/01/2010, Sadraoui
Sez. 2, n. 5443 del 22/01/2010, Sadraoui, Rv.
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ILMI HIRABE ABDOUL KADIR nato il 04/04/1994 avverso l'ordinanza del 22/09/2023 della CORTE ASSISE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di assise di Catania ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'istanza presentata nell'interesse di Abdoul Kadir Ilmi Hirabe al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale emessa dalla stessa Corte di assise in data 19 aprile 2021, confermata dalla Corte di appello, definitiva il 4 ottobre 2021, per mancata conoscenza del relativo processo. Rilevava, a ragione della decisione, che ai sensi dell'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., la richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale doveva essere presentata a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, e che tale termine perentorio doveva, nel caso di specie, ritenersi inutilmente trascorso, poiché l'istanza era stata depositata il 21 luglio 2023, laddove il condannato era stato tratto in arresto per quel titolo, in esecuzione dell'ordine emesso dalla procura della Repubblica di Catania, in data 6 luglio 2022; pertanto, a tale data vi era stata la piena conoscenza della condanna a suo carico.

2. Ricorre il condannato per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Enrico Moschini, deducendo con unico motivo di ricorso violazione di legge e il correlato vizio di motivazione, giacché il termine perentorio di cui all'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. non poteva essere applicato, poiché detta norma, all'epoca dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, «non prevedeva il termine dei trenta giorni per la legittimazione dell'istanza».

3. Il Sostituto Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 21 febbraio 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Corte ha già chiarito che la domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, secondo la disciplina prevista dal previgente art. 175, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen., come introdotti dal d.l. n. 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 60 del 2005, è tempestiva se presentata al giudice competente entro trenta giorni dal momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. 3, Sentenza n. 10409 del 16/01/2020, El Bouhmi Mohammed, Rv. 278773). E', inoltre, fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, «l'effettiva conoscenza del provvedimento presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un'attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si é verificata e di far così decorrere, da quest'ultimo, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di restituzione» (Sez. 6, n. 26834 del 24/03/2015, Kkobernyk, Rv. 263992;

Sez. 2, n. 5443 del 22/01/2010, Sadraoui, Rv. 246436) 3. In applicazione di detto principio, correttamente l'ordinanza impugnata ha individuato nella data dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione riguardante la sentenza della corte di appello di Catania, irrevocabile il 4 ottobre 2021, il dies a quo da cui era decorso il termine previsto dall'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen e ne ha tratto la tardività dell'istanza, presentata in data 21 luglio 2023, quando il termine di trenta giorni era già abbondantemente scaduto.

4. All'inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i