Cassation court dismisses appeal against probation revocation, upholding trial court's discretionary assessment of compliance failures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Giorgio Castellano against the Brescia Supervision Tribunal's revocation of his probationary placement. The appellant argued that the lower court erred in revoking the measure based on a lack of logical motivation and failed to properly assess the gravity of his violations. The court held that the Supervision Tribunal correctly exercised its discretionary power to evaluate whether the specific breaches rendered the probation incompatible, rather than applying an automatic rule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 ord. pen.: The revocation of probation for social service placement does not follow automatically from mere violations; the supervising judge must exercise discretion to assess if the breaches concretely render the measure incompatible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTELLANO GIORGIO nato a MANTOVA il 29/08/2001 avverso l'ordinanza del 27/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Antonietta i l Picardi, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che i ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenti statuizioni.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 27 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Brescia revocava, con decorrenza dal 30 giugno 2023, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale che era stata precedentemente concessa al condannato Giorgio Castellino. La revoca era basata sul rilievo del mancato rispetto degli obblighi inerenti alla misura.
2. Il difensore di Giorgio Castellino ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche per contrasto con le risultanze probatorie in ordine ai presupposti di revoca della misura. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., deduce violazioni dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche per contrasto con le risultanze probatorie in ordine ai presupposti di revoca della misura a far data dal 30 giugno 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e risultano tutti infondati. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina dell i misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239 - 01).
È stato chiarito che, in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Rv. 265859 - 01). 1.2.
Nel caso ora in esame, il Tribunale di sorveglianza si è attenuto ai principi di diritto qui richiamati, pienamente condivisibili, perché non ha revocato il beneficio dell'affidamento in prova sulla premessa erronea dell'efficacia di un automatismo fra la constatazione delle violazioni delle prescrizioni e la revoca stessa, ma ha reso un giudizio di merito - insindacabile in questa sede di legittimità perché sorretto da motivazione priva di vizi logici - sulla valenza dei comportamenti del prevenuto e sull'epoca - il 30 giugno 2023 - dalla quale far decorrere gli effetti della revoca.
La decisione del Tribunale di sorveglianza è giustificata con specifici argomenti congruamente espressi, esponendo valutazioni adeguate in ordine alla gravità dei fatti. Di contro, il ricorso propone, in gran parte, valutazioni di elementi di fatto che risultano già considerati dal giudice del merito o, comunque, pienamente superati dalle assorbenti osservazioni del provvedimento.
2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu