Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 37851/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls first-instance acquittal for co-conspirators, upholding second-instance conviction for mafia murder.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37851/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed appeals by four defendants against a second-instance judgment that overturned a first-instance acquittal. While the first court absolved the co-conspirators, the appellate court convicted them based on new evidence and a stricter interpretation of their role in the murder. The court ruled that the first instance failed to properly weigh recorded conversations and logical inferences regarding the group's decision-making process.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 595 c.p.; Art. 600 c.p.: The appellate court's correction of the first instance's insufficient evaluation of documentary evidence and logical inferences regarding the principal's intent constitutes a valid ground for cassation, establishing that acquittals based on under-evaluated evidence are reversible.

Parole chiave

Generato dall'IA
mafia conspiracy joint criminal enterprise appellate reversal evidence evaluation principal offender liability assassinio istigazione e aiuto al suicidio allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 595 c.p.
Art. 600 c.p.
art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen
I ricorsi proposti da tutti i condannati.La sintesi degli atti di ricorso - particolarmente estesi - sarà qui operata in riferimento a quanto strettamente necessario per la motivazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen.
art. 593 bis cod.proc.pen
Si sostiene la legittimazione del solo Procuratore della Repubblica, con violazione dell'art. 593 bis cod.proc.pen.
articolo 570 comma 2 cod.proc.pen
La prima concerne la legittimazione autonoma - ai sensi dell'articolo 570 comma 2 cod.proc.pen.
art. 533 comma 1 cod. proc. pen
In tal senso, le diverse norme in questione si completano e si influenzano a vicenda, trattandosi di criteri logici tesi da un lato a garantire il metodo (art.192) dall'altro a rendere accettabile il risultato (art. 533) dell'intera operazione ricostruttiva.
art. 192 comma 3 cod.proc.pen
Nell'applicare tali principi al caso qui trattato, occorre anche evidenziare che la copiosa elaborazione della regola normativa di cui all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen.
art. 187 cod.proc.pen
art. 141 bis cod.proc.pen
La condivisibile preoccupazione del legislatore (espressa anche da norme apparentemente solo descrittive di adempimenti procedurali come l'art. 141 bis cod.proc.pen.
art. 619 cod.proc.pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MARINCOLA CATALDO nato a CIRO' il 21/04/1961 CICINO FRANCESCO nato a GUARDAVALLE il 03/04/1970 RISPOLI VINCENZO nato a CIRO' MARINA il 15/12/1962 FARAO SILVIO nato a CIRO' il 03/11/1948 FARAO VINCENZO nato a ROTENBURG( GERMANIA) il 31/12/1972 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alle posizioni di MARINCOLA CATALDO, CICINO FRANCESCO, FARAO SILVIO e FARAO VINCENZO e il rigetto del ricorso di RISPOLI VINCENZO. udito il difensore E' presente l'avvocato D'AGOSTINO MICHELE del foro di MILANO in difesa di RISPOLI VINCENZO che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato ROSITANO LETTERIO del foro di PALMI in difesa di CICINO FRANCESCO che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato RUSSANO GIANNI del foro di CATANZARO in difesa di RISPOLI VINCENZO, FARAO SILVIO e FARAO VINCENZO che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di FARAO VINCENZO che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato ROTUNDO SERGIO del foro di CATANZARO in difesa di MARINCOLA CATALDO che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato STAIANO SALVATORE del foro di CATANZARO in difesa di MARINCOLA CATALDO che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato PINGITORE LUIGINA del foro di MILANO, quale sostituto processuale dell'avvocato D'AMELIO ANTONIO del foro di MILANO in difesa di FARAO SILVIO, giusta delega depositata in udienza, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Le decisioni di merito hanno avuto ad oggetto l'omicidio commesso in danno di Aloisio Cataldo, fatto avvenuto il 26 settembre del 2008 in Legnano.

Secondo la contestazione l'omicidio sarebbe stato deliberato da Farao Silvio e Marincola Cataldo e materialmente eseguito da Rispoli Vincenzo e Fara° Vincenzo, con il concorso di Cicino Francesco. La decisione di primo grado è stata emessa dalla Corte di Assise di Busto Arsizio in data 23 novembre 2021, mentre quella di secondo grado è stata emessa dalla Corte di Assise di Appello di Milano in data 1 giugno 2023. 1.1 I due giudizi di merito hanno avuto esiti - in larga misura - difformi, atteso che:

a) la decisione di primo grado ha visto affermata la responsabilità del solo Rispoli Vincenzo, con assoluzione degli imputati Farao Silvio, Farao Vincenzo, Marincola Cataldo e Cicino Francesco;

b) la decisione di secondo grado ha visto la conferma della condanna di Rispoli Vincenzo e il ribaltamento sfavorevole (in accoglimento della impugnazione della parte pubblica) per il resto, con condanna degli imputati Farao Silvio, Farao Vincenzo, Marincola Cataldo e Cicino Francesco.

2. La sintesi delle due decisioni va affidata ad un riepilogo delle fonti di prova e delle diverse argomentazioni valutative tra primo e secondo grado, in modo schematico, trattandosi di elementi di conoscenza noti alle parti e non riproducibili per esteso nella decisione di questa Corte di legittimità. Le linee argomentative delle due decisioni verranno esaminate in rapporto ai profili di critica espressi negli atti di ricorso. 2.1 Conviene partire da una serie di dati obiettivi e/o asseverati nelle due decisioni in modo conforme. 2.1.1 La prova generica :

Aloisio Cataldo è deceduto dopo essere stato raggiunto da un unico colpo di arma da fuoco al capo (proiettile e bossolo non rinvenuti). Il colpo ha fatto ingresso in sede parieto-occipitale sinistra ed è uscito in regione naso-geniena destra. Da qui la considerazione per cui lo sparatore doveva trovarsi alle spalle della vittima. Aloisio sarebbe stato colpito mentre era seduto (aveva tracce ematiche sui pantaloni). Il proiettile era, per alcune caratteristiche del tramite, probabilmente calibro 38 special e lo sparatore si trovava a brevissima distanza.

La morte, secondo le considerazioni dell'esperto, è avvenuta tra le 19.20 del 26 settembre 2008 e la 1.20 del 27 settembre 2008. Il luogo di rinvenimento del cadavere, all'alba del 27 settembre 2008 (un campo in località San Giorgio sul Legnano) non era quello in cui si era verificata l'aggressione mortale (segni di trascinamento del corpo). 2.1.2 I fatti delittuosi avvenuti in precedenza e richiamati nelle decisioni: si tratta dell'omicidio avvenuto in Cirò marina il 5 agosto del 2007 in danno di Pirillo Vincenzo, zio materno di Aloisio Cataldo, e dell'omicidio di Novella Carmelo avvenuto il 14 luglio del 2008 nei pressi di Legnano. 2.1.3 I rapporti di parentela :

Aloisio Cataldo ha spostato Farao Elena, figlia di Farao Giuseppe, detenuto da diversi anni e ritenuto uno dei capi della cosca Farao/Marincola di Cirò (condannato alla pena dell'ergastolo per omicidio). La coppia, al momento del fatto unita e convivente, ha avuto due figli. Fara° Silvio, imputato, è il fratello di Farao Giuseppe; Farao Vincenzo, imputato, è il fratello di Farao Elena; Rispoli Vincenzo, imputato, è un nipote di Farao Giuseppe (essendo figlio di Farao Grazia). Il collaborante Farao Francesco è un ulteriore fratello di Farao Elena. 2.1.4 La condotta tenuta da Aloisio Cataldo il 10 maggio del 2008:

Aloisio si incontra a Malpensa con il Tenente Col. dei Carabinieri Di Santo Luigi e racconta fatti che riguardano la famiglia di origine della moglie, che il militare provvede a registrare. Si coglie nelle registrazioni il sentimento di forte avversità di Aloisio Cataldo verso il suocero Farao Giuseppe e verso gli altri reggenti della cosca, nonché i timori dello stesso Aloisio per la propria incolumità (.. mia moglie è una ragazza d'oro.. se no mettevo un mitra, li ammazzavo a tutti quanti questi qua.. prima il suocero poi gli altri. .però loro hanno paura di me.. .. io non mi fido di nessuno.. ).

Secondo il teste Di Santo il contrasto tra Aloisio Cataldo e i reggenti della cosca Farao-Marincola derivava, per quanto a lui riferito da Aloisio Cataldo, dalla decisione presa da costoro di uccidere Pirillo Vincenzo (che aveva gestito gli affari illeciti del gruppo in un periodo in cui tutti gli altri personaggi di spicco erano detenuti). L'incontro del mese di maggio era stato preceduto da contatti telefonici intervenuti tra il militare e Aloisio Cataldo. 2.1.5 : La presenza di Farao Silvio e Marincola Cataldo - da latitanti - alla riunione tra esponenti della ‘ndrangheta tenutasi in località Cardano al Campo in data 3 manici 2008, unitamente a Rispoli Vincenzo.

Si tratta di un elemento di notevole rilievo probatorio, emergente da intercettazioni confluite e utilizzate nei processi tenutisi in Milano e relativi al radicamento della 'ndrangheta in Lombardia. 2.1.6 La condotta tenuta da Aloisio Cataldo la mattina del giorno in cui trovò la morte, sino alle ore 16 circa. E' pacifico che in data 26 settembre 2008 Aloisio Cataldo si recò in Lombardia alle prime ore del mattino, in auto, unitamente a De Luca Antonio (dalla provincia di Bologna dove si era di recente trasferito, provenendo dal varesotto); il De Luca ricorda di essere ripartito verso Bologna intorno alle 17.30/18.00 con una diversa vettura, mentre Aloisio rimase nella zona di Legnano (senza fare più ritorno e senza più rispondere al cellulare).

Quel giorno Aloisio incontrò pacificamente il cognato Farao Vincenzo intorno alle ore 12 e fino alle 16 . Successivamente l'unica traccia certa della vittima (ancora in vita) è rappresentata dai filmati della telecamera ubicata presso il bar Nerocafè all'interno del centro commerciale Legnano 2000 tra le 19.07 e le 19.12 . Aloisio entra da solo nel bar alle 19.07, alle 19.11 entra nel bar Cicino Francesco e poco dopo i due escono in sequenza (Aloisio apre la porta dall'interno e lascia passare per primo il Cicino, vedi pag. 215 sentenza primo grado) e Aloisio si reca presso l'esercizio commerciale del Trifino.

Il cellulare della vittima venne rinvenuto, spento, all'interno della vettura rimasta parcheggiata presso il medesimo centro commerciale Legnano 2000. 2.1.7 Il dato obiettivo dell'arresto di Farao Silvio e Marincola Cataldo e le circostanze di fatto in cui ebbe a verificarsi, il 4 novembre del 2008. 2.1.8 II lungo intervallo temporale che intercorre tra la scomparsa di Costantino Isabella (moglie di Blefari Raffaele, anch'egli aderente alla locale di Cirò), avvenuta nell'estate del 2000 e l'omicidio di Aloisio Cataldo, tale da escludere che il fatto di sangue per cui è processo possa essere derivato dai sospetti espressi - al momento della scomparsa - dal padre della donna sul conto di Aloisio.

3. Le fonti di prova dichiarativa. 3.1 Le principali fonti di prova sul fatto omicidiario sono rappresentate da due collaboratori di giustizia: De Castro Emanuele e Farao Francesco. Vi sono poi altri collaboranti cui va riconosciuto un certo rilievo dimostrativo: Oliverio Francesco (unico soggetto escusso nuovamente nel giudizio di secondo grado), Vrenna Giuseppe, Acri Nicola.Conviene indicare, in estrema sintesi, i principali contenuti dichiarativi di tali fonti, riportati da pagina 114 sino a pagina 172 della decisione di primo grado. De Castro Emanuele si presenta come uomo di fiducia e stretto collaboratore di Rispoli Vincenzo e vive principalmente la realtà di Legnano, ove costoro operavano (a suo dire) come cellula di 'ndrangheta con stretti contatti operativi con la 'casa madre' di Cirò.

Limitando le indicazioni di sintesi allo stretto necessario, va ricordato che costui ha affermato di essere stato messo al corrente della necessità di eliminare Aloisio Cataldo da Rispoli Vincenzo (era un ..tema ricorrente..) , in ragione di un mandato omicidiario proveniente da Farao Silvio e Marincola Cataldo. Secondo il De Castro costoro erano stati informati della esistenza di contatti tra Aloisio e un 'capitano dei carabinieri' (cosa che gli venne riferita tanto dal Rispoli che dal Marincola) e, in ogni caso, era noto che Aloisio voleva vendicare la morte dello zio Pirillo.

Sapeva che Farao Francesco era contrario a questo omicidio (per come gli aveva riferito lo stesso Rispoli) e ricorda un episodio in cui dopo una riunione di famiglia a Cirò (nella primavera del 2008) il Farao Francesco era visibilmente agitato. In ogni caso il De Castro venne coinvolto nei preparativi dell'omicidio e in alcuni casi partecipò a degli 'appostamenti' in Calabria (nella primavera del 2008) e in Lombardia, ma in queste occasioni non si riuscì a commettere il delitto (Aloisio doveva essere accompagnato, nei luoghi ove erano appostati, da Farao Vincenzo, ma ciò non avvenne).

Ricorda che proprio ad agosto del 2008 era il Marincola Cataldo a spingere per l'esecuzione dell'omicidio, lamentandosi con il Rispolí dei 'ritardi'. Afferma che gli affiliati alla locale di Legnano-Lonate Pozzolo avevano come luogo di incontro il bar Ritual. Indica Cicino Francesco come persona inserita nel gruppo dei Novella, da sempre alleati del Rispoli. Nel momento di effettiva esecuzione del delitto lui si trovava a Palermo per ragioni di carattere familiare, ma appena rientrato (il giorno dopo) si recò dal Rispoli da cui ebbe dettagliata narrazione di quanto accaduto.

L'omicidio sarebbe stato materialmente commesso dal Rispoli (gli disse.. era capitata l'occasione..) mentre lui e Aloisio erano in una auto BMW (del Longobucco) guidata dal Cicino. Rispoli era seduto dietro e sparò alla testa di Aloisio Cataldo. Occorreva recuperare l'arma (una 357 corta a tamburo) che Rispoli aveva gettato in un campo a circa 2-300 metri dal luogo di rinvenimento dal cadavere, compito che era stato affidato ai fratelli Benevento che non erano riusciti a trovarla. La vettura era ancora ricoverata sul retro della casa dei Benevento.

De Castro a quel punto si occupò del recupero dell'arma, riuscendo a individuarla. L'incontro con Aloisio era stato reso possibile da una iniziativa di Farao Vincenzo che lo aveva fatto venire a Legnano; Aloisio era presente al Bar Rítual di Mezzafame ove forse vi era anche Farao Vincenzo; da qui partirono Rispoli, Cicino e Aloisio con la BMW, che venne poi rottamata (ricorda anche ve venne fatta una denunzia di furto a copertura). Quanto a Oliverio, il De Castro lo indica come affiliato che si occupava di droga a Rho. Ricorda un incontro del 2007-2008 tra lo stesso Oliverio, Marincola Cataldo e Farao Silvio, cui era presente.

Oliverio era, ovviamente, in contatto con il Rispoli (che era il capo della locale di Legnano). Farao Francesco è un cognato della vittima Aloisio Cataldo, in quanto fratello di Farao Elena e di Farao Vincenzo . La narrazione di costui si incentra su quanto avvenuto a Cirò prima dell'omicidio. In particolare, premesso che Farao Silvio e Marincola Cataldo erano a dire del dichiarante (con il padre Giuseppe) i capi della cosca di Cirò e restando sul punto specifico dell'omicidio di Aloisio Cataldo, Farao Francesco afferma di aver saputo dei problemi creati da Aloisio dal fratello Vincenzo (la volontà di vendicare lo zio Pirillo, ucciso in Cirò Marina) già nei mesi antecedenti.

Riferisce di averne parlato con lo zio Farao Silvio e con Marincola Cataldo quando costoro erano latitanti. Durante questo colloquio era evidente la animosità del Marincola Cataldo verso Aloisio. A fronte di un tentativo dello stesso Farao Francesco di evitare problemi al cognato, occupandosi personalmente della situazione e risolvendola senza eccessi, (.. facendogli una passata di botte..) ed in presenza dello zio Farao Silvio (che nulla dice), il Marincola avrebbe a quel punto affermato .. non ti preoccupare... .ce la vediamo noi.. . Farao Francesco sperava che ciò non comportasse la morte dell'Aloisio, ma quando avvenne l'omicidio capì che .. lo avevano fatto ..

Quanto alla fase esecutiva in senso stretto il dichiarante afferma di aver ricevuto informazioni dal cugino Farao Vittorio. Costui gli disse che l'omicidio era stato portato a termine da Farao Vincenzo (suo fratello) e da Rispoli Vincenzo ( disse.. il sangue nostro ce lo dobbiamo bere noi..); fece anche riferimento al fatto che Aloisio era un confidente dei carabinieri. Non ebbe modo di parlarne con il fratello Vincenzo in epoca successiva al fatto. La sorella Elena gli avrebbe detto, quanto alla sera dell'omicidio .. lui era uscito con Vincenzo Rispoli e Vincenzo nostro.. come mai non è rientrato più..?. .

Oliverio Francesco, collaborante dal 2012, è il solo soggetto escusso nuovamente in secondo grado. Nel giudizio di primo grado costui ha dichiarato - sul tema specifico - che frequentava Rispoli, per comune appartenenza alla 'ndrangheta, dal 2005. Nel 2007 aveva incontrato Marincola Cataldo e Farao Silvio (in Calabria), che erano - anche a suo dire - i mandanti dell'omicidio Pirillo. La locale di Legano, con a capo il Rispoli era strettamente collegata a quella di Cirò. Lui e il Rispoli avevano frequenti contatti tramite il Piscioneri. Il dichiarante ha riferito che era venuto a conoscenza della esistenza di intercettazioni del ROS che riguardavano il crossodromo di Cardano al Campo e per questo motivo non aveva preso parte al summit del 3 maggio 2008.

Quanto ad Aloisio Cataldo, venne a sapere che costui maltrattava la moglie Farao Elena ed era un confidente dei carabinieri. Ebbe notizie da Rispoli, Farao Silvio e Marincola Cataldo, in via preventiva rispetto all'omicidio. Sarebbe stato Piscioneri Giuseppe a riferire che Aloisio Cataldo si era incontrato a Malpensa con il maggiore De Santo. In particolare fu Rispoli, tempo prima dell'omicidio, a dirgli che se fosse accaduto qualcosa ad Aloisio .. erano stati loro.. , mentre Farao Silvio e Marincola Cataldo in una occasione gli avrebbero detto che .. si deve bonificare il terreno.., espressione riferita ai comportamenti tenuti da Aloisio Cataldo.

Dopo l'omicidio si sarebbe incontrato con il Rispoli che venne all'incontro con De Castro Emanuele. Da ciò che il Rispoli gli disse (sia pure in modo non esplicito) lui comprese che anche il De Castro aveva preso parte all'omicidio dell'Aloisio (Rispoli avrebbe elogiato il De Castro per il suo modo di sparare). Sempre Rispoli gli disse anche che avevano fatto inginocchiare Aloisio prima di sparargli. Vrenna Giuseppe si presenta come appartenente alla famiglia mafiosa di Crotone. Arrestato nel 2009, collaborante dal 2010. Aveva buoni rapporti con Farao Giuseppe che incontrò in carcere subito dopo l'arresto e prima di essere sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. .

Conferma che Farao Giuseppe, Farao Silvio e Marincola Cataldo erano i capi della cosca di Cirò. Il più influente era Farao Giuseppe. Negli incontri avuti in carcere Farao Giuseppe - in una occasione - gli avrebbe spiegato le ragioni dell'omicidio di Pirillo Vincenzo (.. è voluto morire lui..) e dell'Aloisio Catal-do (.. mio genero se l'è cercata questa morte perché si è messo a sparlare su di noi dopo la morte del Pirillo., non si poteva fare a meno..), facendogli intendere che era stata .. una cosa di famiglia.. Acri Nicola, già capo della locale di Rossano, ha riferito sull'omicidio di Aloisio Cataldo.

Costui collabora dal 2021. Conferma la particolare influenza della locale di Cirò nella struttura della 'ndrangheta . Lui aveva stima in particolare di Marincola Cataldo e venne messo al corrente - dallo stesso Marincola - della necessità di eliminare Pirillo Vincenzo, che aveva retto la cosca in precedenza. Successivamente, chiese notizie dell'avvenuto omicidio di Aloisio Cataldo - che pure conosceva - a Castellano Vito, che lo rassicurò dicendo che era stata una cosa 'interna' alla cosca Farao-Marincola (.. se la sono vista tra di loro..). Analoghe informazioni, circa le ragioni dell'omicidio, le ebbe anche da Tommaso Trapasso.

4. Le ragioni delle diverse valutazioni della prova, per come espresse nelle due decisioni di merito. 4.1 Come si è detto, la decisione di primo grado perviene alla affermazione di responsabilità di Rispoli Vincenzo ed alla assoluzione dei restanti quattro imputati. Le linee argomentative possono essere sintetizzate nel modo che segue. 4.1.1 Quanto alla condanna di Rispoli Vincenzo, si formula - in premessa - un giudizio di piena attendibilità delle fonti dichiarative De Castro Emanuele e Farao Francesco. Secondo la Corte di Assise, inoltre, non vi è dubbio circa la riconducibilità del movente ad un contesto mafioso, così come descritto nella imputazione.

De Castro ha effettivamente cooperato con il Rispoli (sul punto vi sono ampi riscontri circa la stretta frequentazione) ed ha preso parte alle attività preparatorie dell'omicidio di Aloisio Cataldo, come da lui narrato, nonché alle attività successive (il recupero dell'arma). Solo per un caso (assenza da Legnano per motivi familiari) non è stato presente al momento esecutivo in senso stretto. Le sue dichiarazioni vengono ritenute dotate di alto valore dimostrativo nei confronti del Rispoli e le imprecisioni circa la collocazione temporale di alcuni avvenimenti vengono ritenute frutto del tempo trascorso dai fatti.

Quanto al Farao Francesco si afferma che le sue narrazioni riguardano in parte accadimenti cui ha partecipato in prima persona (in particolare l'incontro avuto con Farao Silvio e Marincola Cataldo in cui si parlava proprio dei problemi cagionati da Aloisio Cataldo; l'incontro avuto con il fratello Vincenzo prima che costui partisse per Milano durante il quale pure si parlò della situazione di Aloisio Cataldo) ed in parte conoscenze indirette (egli riporta, quanto al momento esecutivo, informazioni avute da Farao Elena e, soprattutto, da Farao Vittorio).

Vengono ritenute non decisive, al fine di intaccare l'attendibilità di Farao Francesco, talune discrasie con la narrazione resa dal De Castro. La convergenza piena tra i due dichiaranti sul ruolo tenuto dal Rispoli Vincenzo, in una con la autonomia genetica della rispettiva conoscenza (quella del De Castro con natura confessoria, in quanto proveniente proprio dal Rispoli) e con i riscontri oggettivi a talune affermazioni (ad es. quelle sulla vettura utilizzata) rese dal De Castro, conducono alla affermazione di responsabilità del Rispoli, in un contesto che - anche secondo il giudice di primo grado - impone di ritenere valida la genesi mafiosa del fatto, ascrivibile ad una esigenza 'interna' alla cosca di 'ndrangheta Farao-Marincola.

Quanto alle assoluzioni, va evidenziato che la Corte di Assise reputa inattendibile (in modo espresso) il collaborante Oliverio (perché alcune sue affermazioni sono risultate non veritiere, come quella sulla fase esecutiva in cui coinvolge erroneamente De Castro) e reputa sostanzialmente non valutabili perché 'indirette' (e non confermate dalle fonti primarie) le dichiarazioni rese da Vrenna Giuseppe e Acri Nicola. Ciò posto, la valutazione delle fonti dichiarative 'collaborative' viene espressamente limitata ai contributi di De Castro Emanuele e Farao Francesco:

a) per i due ipotetici mandanti osserva, quanto a Farao Silvio che la condotta silente descritta da Farao Francesco in occasione del colloquio «diretto» è equivoca e non può dirsi espressiva di un concorso morale in omicidio, posto che - tra l'altro - anche la contestuale espressione di Marincola Cataldo [.. ce la vediamo noi.j non è univocamente interpretabile come decisione omicidiaria (v. pag. 216 sentenza primo grado) . Anche la confermata qualità di capo della cosca non può essere ritenuta utile riscontro al de relato del De Castro. Analoghe considerazioni vengono espresse per la posizione di Marincola Cataldo, sicchè si ritiene non raggiunta la prova del mandato omicidiario;

b) per il Cicino rileva che la mera affermazione del De Castro è priva di riscontri oggettivi (non sono stati registrati contatti telefonici quel giorno tra Cicino e Rispoli). In particolare, non viene ritenuto decisivo il segmento del filmato delle ore 19.12, che pure lo ritrae in uscita dal Bar Nerocafè, per le considerazioni espresse a pagina 219 della sentenza di primo grado (ove si evidenzia che una volta usciti, in sequenza, dal bar, il solo Aloisio si ferma presso il vicino esercizio commerciale del Trifino). Non vi sono, per il giudice di primo grado, altri elementi di prova a carico;

c) per Farao Vincenzo si afferma, in sintesi, che vi è contrasto tra il dichiarato del De Castro e quello di Farao Francesco e che pur essendo lui quel giorno - senza dubbio alcuno - a Legnano non vi è certezza sul fatto che la sera abbia davvero incontrato la vittima (si compie riferimento alla deposizione di Farao Elena e del De Luca che smentiscono il narrato di Aloisio Francesco e di Farao Francesco sul punto della presenza serale) e non vi è contezza del suo effettivo ruolo concorsuale. 4.2 Secondo i giudici di appello, come si è anticipato, la Corte di primo grado commette una serie di errori in diritto - ed in chiave logica - nella parte della decisione in cui manda assolti Farao Silvio, Marincola Cataldo, Farao Vincenzo e Cicino Francesco.

Viene confermata la condanna del Rispoli. 4.2.1 Conviene indicare in modo estremamente sintetico i punti essenziali della decisione di secondo grado, per le ragioni già esposte in premessa. La Corte di secondo grado, da pag. 107 a pag. 137 affronta il tema della rinnovazione istruttoria, consapevole della delicatezza del medesimo, trattandosi di decisione - quella di secondo grado - che ha quasi totalmente ribaltato in malam (per 4 posizioni su cinque) la sentenza di primo grado. Sotto il profilo del metodo la Corte di secondo grado fa applicazione del principio di diritto per cui l'obbligo di rinnovazione è correlato alla decisività della prova dichiarativa erroneamente (in ipotesi) apprezzata in primo grado e non si estende agli elementi (erroneamente) non valutati dal primo giudice o ritenuti non influenti.

Viene evidenziato, pertanto, che da ciò deriva la necessità di ri-ascolto esclusivamente della fonte Oliverio e non anche degli altri collaboratori di giustizia. Viene inoltro disposto ex officio il nuovo esame degli imputati destinatari dell'appello della parte pubblica, su temi di prova ritenuti necessari ed indicati alla pagina 110, nonché una perizia trascrittiva su una intercettazione già presente in atti. La Corte di secondo grado respinge la richiesta di escussione - proveniente dalla parte pubblica - di un nuovo collaboratore di giustizia, tale Aloe Gaetano. 4.2.2 Sul piano valutativo viene ribadita la assoluta attendibilità (già affermata in primo grado) dei dichiaranti De Castro Emanuele e Farao Francesco.

Vengono esaminate ed espressamente confutate le obiezioni coltivate, sul punto, con i motivi di appello. Vengono, in secondo luogo, 'recuperati alla valutazione' i dichiaranti ulteriori, in particolare Vrenna e Acri, colpevolmente (secondo la Corte di Assise di Appello) non valutati nei loro contenuti dichiarativi, dai giudici di primo grado.Si afferma che la natura indiretta del loro portato narrativo non è - in alcun modo - indice di scarsa attendibilità o di irrilevanza rispetto al tema della decisione, anche se la fonte primaria si rifiuta di confermare il contenuto narrativo o fornisce una versione diversa.

Vi sono, di contro, alcune variazioni dei profili di attendibilità/inattendibilità di alcune fonti dichiarative. In particolare:

a) previa nuova escussione, viene variato il giudizio di inattendibilità del dichiarante Oliverio Francesco, con recupero probatorio del suo contributo (v. pag. 235 e ss. della decisione impugnata);

b) senza nuova escussione viene affermata la totale inattendibilità del teste Farao Elena (v. già alla pagina 20 della decisione di secondo grado, con posteriore approfondimento da pagina 210 in avanti);

c) senza nuova escussione viene affermata la totale inattendibilità del teste De Luca Antonio (si veda sentenza di secondo grado, già a pagina 30, con posteriore approfondimento da pagina 210 in avanti);

d) senza nuova escussione viene affermata la parziale inattendibilità del teste Aloisio Francesco per talune reticenze mostrate durante l'esame (v. da pagina 210 in avanti della decisione di secondo grado). Vi è - inoltre - una forte valorizzazione di altri dati probatori, secondo la Corte di Assise d'Appello, colpevolmente trascurati nella sintesi decisòria del primo grado. In particolare, e senza pretesa di esaustività, si tratta essenzialmente di :

a) i contenuti della conversazione registrata dal Ten. Di Santo del colloquio avuto con Aloisio Cataldo pochi mesi prima dell'omicidio . Si tratta, secondo i giudici di appello, di un formidabile riscontro alla genesi dell'omicidio in termini di 'dipendenza' dalle condotte di Aloisio Cataldo tese a ribellarsi alla autorità del suocero e di Farao Silvio e Marincola Cataldo, che ben sapevano del suo tentativo di avvisare il Pirillo delle manovre che avrebbero condotto alla sua morte (.. io non mi fido di nessuno.. sennò ero già morto qualche anno fa. .).Le indicazioni fornite all'investigatore circa la probabile presenza dei reggenti del clan in Lombardia (con latitanza gestita dal Rispoli) trovano conferma nelle intercettazioni relative all'incontro del 3 maggio 2008 in Cardano al Campo. La decisione di primo grado indica questo elemento in parte narrativa ma non lo recupera in chiave valutativa a carico dei mandanti Farao Silvio e Marincola Cataldo (sorta di travisamento per omissione);

b) il contenuto del messaggio scambiato da De Luca Antonio e Aloisio Francesco il 4 novembre del 2008, subito dopo l'arresto di Farao Silvio e Marincola Cataldo in cui si rievoca la loro responsabilità per l'omicidio di Aloisio Cataldo (il De Luca scrive hanno arrestato i tuoi zii .. magari era stato prima di ammazzare Cataldo.. e Aloisio Francesco risponde .. sono contento ma non dire che sono i miei zii..) . Anche in tal caso la decisione di primo grado indica questo elemento in parte narrativa ma non lo recupera in chiave valutativa a carico dei mandanti Farao Silvio e Marincola Cataldo (sorta di travisamento per omissione);

c) il fatto che dopo la morte di Aloisio Cataldo non vi fu alcuna 'reazione' da parte del gruppo Farao/Marincola, a dimostrazione logica del fatto che la decisione 'apparteneva' ai vertici della medesima cosca (dunque a Farao Silvio e Marincola Cataldo);

d) le verifiche tecniche sugli spostamenti tra il 26 e il 27 settembre 2008 dei soggetti che facevano parte (secondo esiti giudiziari e secondo i contenuti narrativi del De Castro Emanuele) del gruppo ristretto del Rispoli e che avrebbero avuto un ruolo nella esecuzione del delitto e nelle attività immediatamente successive. Secondo la Corte di Assise di Appello il punto centrale è rappresentato dalla convergenza di movimenti di più persone nella zona del bar Ritual (che sarebbe stato il luogo dell'incontro tra Rispoli e Aloisio Cataldo). La cella di copertura del bar Ritual viene agganciata da Rispoli alle ore 19.18 ; in precedenza si era verificata una conversazione tra lo stesso Rispoli e Benevento Antonio i cui contenuti evocano un prossimo incontro tra i conversanti; alle ore 19.13 Benevento Antonio aggancia la cella che copre la zona del bar Ritual; la stessa cella viene agganciata da Benevento Mario alle 20.10 .

Ed ancora vi sono contatti telefonici, a partire dalle 23.14 e sino alle ore 2.42 del 27 settembre tra Rovito Giuseppe e i due fratelli Benevento (Mario e Antonio). Ciò porta a ritenere confermata la versione de relato fornita dal De Castro secondo cui il luogo dell'incontro fa il Rispoli e la vittima fu proprio il bar Ritual dove Aloisio sarebbe stato accompagnato, verosimilmente, dal Cicino dopo l'incontro tra i due al centro commerciale Legnano 2000;

e) la falsa denunzia di furto della vettura BMW del 12 dicembre 2008, dopo la cessione (ritenuta anch'essa fittizia a Molfese Giovanni) avvenuta il 7 novembre del 2008;f) la conversazione del 28 settembre 2008 intercorsa tra i soggetti (Rizzo padre e figlio) che gestivano la latitanza di Marincola Cataldo e Farao Silvio, richiamata a pagina 303 della sentenza di secondo grado. 4.2.3 Da tutti gli elementi conoscitivi disponibili si trae, per la Corte di secondo grado, la totale conferma dell'ipotesi formulata in sede di redazione del capo di imputazione.

In tale accezione, si afferma che l'incrocio narrativo tra De Castro Emanuele, Farao Francesco, Oliverio Francesco, Vrenna Giuseppe e Acri Nicola (in una con i contributi prima indicati, diversi da fonti dichiarative) è solido e crea assoluta certezza sulla identità dei mandanti, nelle persone di Farao Silvio e Marincola Cataldo, per assoluta e costante convergenza sul nucleo essenziale delle dichiarazioni. Del resto, sarebbe una evidente contraddizione logica quella espressa dalla decisione di primo grado (la condanna del Rispoli e l'assoluzione dei mandanti) posto che - pacificamente e specie secondo le fonti principali De Castro e Farao Francesco - Rispoli non agiva per un interesse personale e la eliminazione dell'Aloisio era stata a lungo sollecitata dai vertici del gruppo criminale.

La stessa Corte di Assise si dice certa della genesi mafiosa del delitto ma, con evidente contraddizione, assolve i mandanti. Non si condivide, in particolare, la valutazione di «equivocità» del colloquio intercorso tra Farao Francesco da un lato e Farao Silvio e Marincola Cataldo dall'altro (espressa nella decisione di primo grado) trattandosi invece di una chiara manifestazione della esistenza di una deliberazione omicidiaria nei confronti di Aloisio Cataldo ormai presa dai vertici del gruppo. 4.2.4 Quanto alla fase esecutiva in senso stretto si afferma che: le discrasie tra le due principali narrazioni (De Castro e Farao Francesco) dipendono esclusivamente dalla natura indiretta delle conoscenze di entrambi sul momento della esecuzione e non intaccano il complessivo giudizio di attendibilità;

Farao Vincenzo fu il soggetto che consenti di tendere la trappola ad Aloisio Cataido. E' provato che il 24 settembre 2008 Farao Vincenzo si recò dalla Calabria a Castello d'Argile per incontrarsi con Aloisio Cataldo e che il 25 settembre si spostò a Legano presso la abitazione della madre del Rispoli.Non è dunque un caso che Aloisio decida di recarsi a Legnano il giorno 26 settembre e le affermazioni di Farao Francesco e di Aloisio Francesco su quanto riferito a loro da Farao Elena e al De Luca circa la presenza, nel momento decisivo, di Farao Vincenzo sono veritiere (con correlato giudizio di inattendibilità dei due testi che hanno negato in dibattimento di averle rilasciate).

E' possibile che Vincenzo Farao abbia sperato di non dover essere ulteriormente coinvolto nell'omicidio del cognato (ed in tal senso sono rintracciabili alcune affermazione dello stesso De Castro) ma ciò è avvenuto, in ragione di quanto è emerso dalla istruttoria. Si ritiene significativo il mancato utilizzo del cellulare da parte di Farao Vincenzo nel pomeriggio del 26 settembre 2008 (impedisce la rilevazione di celle di aggancio). Anche se la fonte De Castro indica come solo probabile la presenza di Farao Vincenzo al momento decisivo dell'appuntamento al Bar Ritual, è evidente secondo la Corte di Assise d'Appello che Aloisio non si sarebbe recato (probabilmente con il Cicino) al bar Ritual se non fosse stato 'rassicurato' dalla presenza del cognato; la narrazione del De Castro, ampiamente riscontrata, crea certezze, come si è detto, sulla identificazione dell'esecutore materiale in Rispoli Vincenzo; quanto alla posizione del Cicino la Corte di secondo grado valorizza, a riscontro della narrazione del De Castro:

a) le prove relative alla particolare vicinanza operativa tra Rispoli, Novella e lo stesso Cicino;

b) la rivalutazione della sequenza visiva del bar Nerocafè, che a parere dei giudizi di secondo grado va letta in aderenza al complessivo quadro probatorio, come il momento in cui Aloisio viene 'prelevato' dal Cicino e condotto al bar Ritual dove erano ad attenderlo il Rispoli e Farao Vincenzo;

c) ciò sarebbe avvalorato ulteriormente da agganci di cella del pomeriggio, che seppure non indicativi di contatti diretti con il Rispoli fanno comprendere che il Cicino si sarebbe recato intorno alle 16.30 presso l'abitazione dei fratelli Benevento. Vi è pertanto sufficiente e preciso riscontro alla narrazione resa dal De Castro.

5. I ricorsi proposti da tutti i condannati.La sintesi degli atti di ricorso - particolarmente estesi - sarà qui operata in riferimento a quanto strettamente necessario per la motivazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. . 5.1 Ha proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, Rispoli Vincenzo. 5.1.1 Il primo atto di ricorso è a firma del difensore avv. Michele D'Agostino ed introduce deduzioni in punto di vizio di motivazione, apparenza di motivazione, mancata assunzione di prova decisiva e violazione del canone di metodo di cui all'art.192 cod.proc.pen. .

Le argomentazioni difensive sono state ribadite con una memoria del 22 maggio 2024, illustrativa del contenuto del ricorso e rubricata in termini di motivi aggiunti, con ampie citazioni di giurisprudenza. 5.1.2 Si afferma che la decisione, anche sulla posizione del Rispoli, non può definirsi in termini di 'doppia conforme', essendosi rielaborato in modo ampio l'intero materiale probatorio acquisito durante il giudizio di primo grado. Viene ritenuto meramente apparente l'ordito motivazionale in punto di attendibilità del dichiarante De Castro, essendo state irragionevolmente superate le questioni poste con i motivi di appello.

De Castro era mosso da motivi di astio nei confronti del Rispoli ed è stato smentito su numerosi punti della narrazione. Si ripercorrono ampiamente le emergenze processuali. Si torna in particolare sulla prova generica e sulle risultanze balistiche (che non sarebbero in linea con le dichiarazioni rese dal De Castro). Si ritiene non congruamente esaminato il comportamento del Rispoli che nel pomeriggio del 27 settembre si recò spontaneamente presso i Carabinieri unitamente al cugino Farao Vincenzo . Non si è tenuto conto dell'assenza di contatti telefonici tra Rispoli e Cicino nella giornata del 26 settembre 2008.

Analoghe critiche vengono articolate in riferimento al giudizio di attendibilità di Farao Francesco nonché in riferimento al recupero delle dichiarazioni rese dall'Oliverio. La Corte di secondo grado avrebbe da un lato 'sorvolato' sui profili di scarsa attendibilità intrinseca dei dichiaranti, dall'altro recuperato in modo parziale, selettivo e incongruo le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia reputate non utili dalla prima Corte di Assise. Il ricorrente entra a piene mani nella rievocazione dei contenuti dell'istruttoria con riproduzione di brani di dichiarazioni alternandoli con considerazioni valutative (da pagina 7 a pagina 56) allo scopo di sostenere come la motivazione espressa dalla Corte di secondo grado non possa dirsi aderente alla regola di giudizio di cui all'art.533 cod.proc.pen. . 5.1.3 Il secondo atto di ricorso è a firma del difensore avv.

Gianni Russano ed introduce più motivi. Anche in tal caso risultano depositati motivi aggiunti del 28 maggio 2024 tesi ad illustrare i contenuti del ricorso principale. 5.1.4 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione per omessa valutazione di una memoria depositata il 16 maggio 2023 . Viene allegata al ricorso una copia della memoria cui si ritiene che la Corte di secondo grado non abbia fornito risposta alcuna. I punti vengono sommariamente ripresi nell'atto di ricorso. Si tratta, in massima parte, di punti di pretesa "smentita" del narrato del principale collaborante, De Castro Emanuele, che la Corte di secondo grado non avrebbe preso in esame, così come gli argomenti tesi ad illustrare la assoluta inattendibilità di Oliverio Francesco. 5.1.5 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva.

Non vi è stata adeguata motivazione circa il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria con nuovo ascolto della teste Fregnan Michela. Si sostiene che il collaborante De Castro aveva chiesto copia del titolo cautelare sull'omicidio Aloisio (emesso sulla base delle dichiarazioni rese da Farao Francesco) e la teste Fregnan in primo grado avrebbe detto il falso perché subornata. 5.1.6 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione sul tema delle causali alternative dell'omicidio Aloisio. La sentenza di secondo grado, secondo la difesa, affronta il tema ma banalizza i contenuti dimostrativi che erano stati posti a sostegno di dette causali e ne depotenzia in modo irragionevole il peso dimostrativo.

Vengono riproposti i temi di prova (tentato omicidio in danno di Cavallaro Giuseppe e la scomparsa di Isabella Costantino; traffico di sostanze stupefacenti in cui era coinvolto Aloisio Cataldo) allo scopo di evidenziare la inadeguatezza della motivazione contenuta nella decisione di secondo grado. Si evidenziano, altresì, segmenti della istruttoria che sostengono la tesi (antagonista rispetto al narrato del De Castro) della esistenza di buoni rapporti tra Aloisio Cataldo e il cugini Rispoli Vincenzo, e finanche con i latitanti Farao Silvio e Marincola Cataldo.

Il movente espresso in sentenza non era, dunque, per nulla accertato a fronte di simili evidenze. Aloisio Cataldo non era in buoni rapporti con lo zio Pirillo, come altre risultanze istruttorie dimostrano. 5.1.7 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in punto di valutazione della prova dichiarativa. Si ribadisce che le dichiarazioni rese da Farao Francesco e De Castro Emanuele divergono in modo netto su molti punti e che, pertanto, non può parlarsi di convergenza sul nucleo essenziale. Vengono nuovamente illustrate le criticità derivanti dal confronto tra le narrazioni e si contrasta la valutazione di irrilevanza di tali difformità.

Si torna, in sostanza, sui punti di 'disallineamento delle dichiarazioni' già illustrati nel primo atto di ricorso. Analoga doglianza - anche qui con riproduzione dei contenuti istruttori - viene diretta al 'recupero' della narrazione del dichiarante Oliverio. 5.1.8 Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione in tema di ricorrenza della premeditazione e finalità di agevolazione del gruppo mafioso. In ogni caso, si afferma, i giudici del merito hanno motivato in modo meramente apparente circa la ricorrenza delle due aggravanti sopra richiamate. 5.2 Ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto, Farao Silvio.

L'atto è a firma del difensore avv. Gianni Russano. 5.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 603 comma 3 bis bis cod.proc.pen. e vizio di nullità della sentenza impugnata. La difesa contesta la 'parzialità' della rinnovazione istruttoria (con escussione in secondo grado del solo dichiarante Oliverio), ritenuta non conforme alla previsione di legge. Oltre al collaborante Oliverio andavano risentiti, si afferma, anche i due collaboranti De Castro Emanuele e Farao Francesco, nonché i testi Farao Elena, De Luca Antonio e Aloisio Francesco.

Si motiva l'eccezione attraverso una serie di considerazioni che espongono il 'mutamento' dei profili valutativi di tali fonti dichiarative tra il primo e il secondo grado. In tale accezione si sostiene che la rielaborazione complessiva della prova dichiarativa - realizzata in secondo grado - doveva essere preceduta da un riascolto di tutte le fonti dichiarative 'incidenti' sulla decisione finale.In particolare si evidenzia che non è rilevante l'esistenza o meno di una richiesta di parte alla nuova escussione, dovendo procedere il giudice di secondo grado ex officio alla rinnovazione, in ragione dei principi espressi da Sez.

U Dasgupta e dalla posteriore giurisprudenza. La mancata rinnovazione, in particolare, delle fonti De Castro Emanuele e Farao Francesco avrebbe portato al ribaltamento della decisione di primo grado - nei confronti di Farao Silvio - sulla base dei medesimi elementi di prova ritenuti non idonei dal giudice di primo grado. 5.2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione del canone del ragionevole dubbio in riferimento alla assenza di una reale motivazione rafforzata, dato l'esito assolutorio del giudizio di primo grado. 5.2.3 Per il resto i motivi di ricorso sono del tutto coincidenti con quelli del secondo atto di ricorso proposto dal medesimo difensore per la posizione Rispoli, cui si opera rinvio. 5.3 Due atti di ricorso sono stati introdotti, tramite i difensori, da Marincola Cataldo. 5.3.1 H primo atto è a firma del difensore avv.

Salvatore Staiano. 5.3.2 Al primo motivo si deduce la nullità per violazione della regola di comportamento di cui all'art.603 comma 3 bis cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione per assenza di motivazione rafforzata . Si riprendono i temi illustrati al primo motivo di ricorso per Farao Silvio. Secondo il ricorrente la selezione della rinnovazione è arbitraria. Andava estesa alle fonti Farao Francesco e De Castro Emanuele, oggetto di valutazione in sede di ribaltamento dell'esito assolutorio di primo grado. Si compie riferimento ai contenuti di Cass. n. 28732 del 2023, in chiave di necessaria globalità della rinnovazione di tutte le fonti effettivamente incidenti sulla decisione.

La motivazione della decisione di secondo grado - inoltre - sarebbe 'inutilmente sovrabbondante' e non realizzerebbe un efficace percorso di confutazione e superamento delle ragioni che hanno condotto alla assoluzione in primo grado. Si rievocano i contrasti narrativi tra le fonti Farao Francesco e De Castro Emanuele, da ritenersi non componibili, a differenza di quanto ritenuto dalla decisione di secondo grado.5.3.3 Al secondo motivo si riprende il tema della inammissibilità formale dell'atto di appello del PM Distrettuale (l'atto è sottoscritto dal sostituto dott.

Vassena presente alle udienze di primo grado, con il visto del Procuratore Aggiunto DDA). Si sostiene la legittimazione del solo Procuratore della Repubblica, con violazione dell'art. 593 bis cod.proc.pen. . Le argomentazioni con cui è stato respinto il motivo di appello non rispettano, secondo la difesa del ricorrente, la lettera della legge, che vede legittimato il solo Procuratore della Repubblica e non anche il Procuratore Aggiunto (che avrebbe apposto un visto illegittimo o comunque inidoneo a realizzare la conformità dell'atto al modello legale tipico). 5.3.4 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta convergenza delle due fonti principali rappresentate da De Castro Emanuele e Farao Francesco .

Vengono sviluppati i punti di mancata convergenza, specie in riferimento agli accadimenti che precedono l'esecuzione del delitto. Si tratta del 'mancato ricordo' del De Castro di aver lui stesso 'fatto strada' a Farao Francesco (secondo il narrato di costui) e a uno dei cugini al 'covo' del latitanti Marincola Cataldo/Farao Silvio; e del 'mancato ricordo' dell'episodio della riunione in Cirò dell'aprile 2008 dopo la quale il De Castro ebbe a cogliere lo 'sfogo' di Francesco Farao (episodio narrato dal primo ma non dal secondo). Si critica in modo specifico la motivazione con cui la Corte di secondo grado ha ritenuto `superabile' o 'irrilevante' il contrasto narrativo. 5.3.5.

Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese da Oliverio Francesco. Vengono riprodotti stralci specifici della attività istruttoria e viene confutata la tesi della Corte di Assise d'Appello secondo cui le 'inesattezze' narrate da Oliverio dipendevano dalle modalità indirette di apprensione della conoscenza. 5.3.6 II secondo atto di ricorso è a firma del difensore avv. Sergio Rotundo. In apertura si formula un motivo 'autonomo' in punto di apparenza di motivazione - della decisione di secondo grado - posteriore alla rinnovazione istruttoria.Si ritiene, in particolare, non congruamente motivato il 'superamento' dei profili di scarsa attendibilità dell'Oliverio che avevano determinato la scelta del giudice di primo grado di non valutane il contributo.

Per il resto i motivi sono analoghi a quelli del primo atto di ricorso, cui si opera rinvio. Sono stati depositati motivi nuovi, ulteriormente esplicativi degli atti principali, del 24 maggio 2004. 5.4 Ha proposto ricorso per cassazione Cicino Francesco, a mezzo del difensore avv. Emanuele Occhipinti, con deposito di motivi nuovi a firma del difensore avv. Letterio Rositano. 5.4.1 Si deduce al primo motivo vizio di nullità in rapporto alla rinnovazione 'selettiva', con erronea applicazione dell'art.603 comma 3 bis cod.proc.pen. . Secondo la difesa non poteva la Corte di secondo grado procedere alla affermazione di penale responsabilità di Cicino Francesco senza rinnovare l'esame della principale fonte a carico, rappresentata da De Castro Emanuele . 5.4.2 Con il secondo motivo, articolato in più punti, si deduce vizio di motivazione in riferimento al dovere di motivazione rafforzata, in presenza di una assoluzione in primo grado basata - si sostiene - sui medesimi elementi di prova.

Non vi sarebbe un reale incremento di persuasività della motivazione, tale da superare il ragionevole dubbio. In particolare la difesa evidenzia come, in realtà, alla base della affermazione di responsabilità di Cicino vi sia esclusivamente la chiamata in reità de relato introdotta da De Castro Emanuele, cui si aggiunge il dato 'documentale' della compresenza - per circa di un minuto - del Cicino e di Aloisio Cataldo al bar Nerocafè intorno alle 19.10 del 26 settembre 2008. Si tratta dei medesimi elementi reputati inidonei dal giudice di primo grado le cui argomentazioni vengono superate con motivazione apparente e - in taluni punti - meramente assertiva.

Si evidenzia che:

a) al contrario di quanto affermato in sentenza non vi è alcun accertamento giudiziario definitivo che attesti la comunanza di interessi criminali tra Novella Alessio e Cicino Francesco;

b) del tutto assertiva è la affermazione contenuta in sentenza circa la presenza del Cicino in orario pomeridiano (ore 16.20) presso l'abitazione dei Benevento, in via Plinio di Legnano, unitamente ad Aloisio, posto che la pretesa localizzazione è correlata all'impegno di una 'cella telefonica' che copre una vasta area del comune di Legano, ove lo stesso Cicino risiede;

c) ancor più assertiva è la pretesa presenza del Cicino in orario serale presso il bar Ritual in compagnia del Rispoii e dell'Aloisio, posto che ciò è affermato (sempre de relato) dal solo De Castro, che è la fonte che bisognerebbe riscontrare . Il solo telefono del Rispoli ha agganciato una cella che ricomprende l'area ove è ubicato il bar Ritual (alle 19.18) ma non quello del Cicino;

d) del tutto fantasiosa è l'idea secondo cui il Cicino avrebbe accompagnato Aloisio Cataldo dal centro commerciale ove era ubicato il bar Nerocafè al bar Ritual perché non lo dice nemmeno il De Castro. Come ha evidenziato la decisione di primo grado, dopo l'uscita 'in contemporanea' dal Bar Nerocafè di Rispoli e Aloisio, quest'ultimo si reca nel vicino esercizio commerciale del Trifino Santo da solo e non in compagnia del Cicino. Le telecamere del centro commerciale non inquadravano il parcheggio ove era ubicata la vettura di Aloisio Cataldo. 5.4.3 Le doglianze sono ribadite ulteriormente con l'atto del 12 marzo 2024 a firma del difensore avv.

Letterio Rositano. 5.5. Nell'interesse di Farao Vincenzo sono stati depositati due atti di ricorso. 5.5.1 II primo atto è a firma avv. Vianello Accorretti. Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alle modalità applicative dell'obbligo di rinnovazione ai sensi dell'art. 603 comma 3bis cod.proc.pen. . Anche in tal caso si contesta la riapertura 'selettiva' dell'attività istruttoria. Bisognava rinnovare le prove dichiarative decisive e non solo la fonte Oliverio. In particolare per quanto riguarda Farao Vincenzo la difesa argomenta circa la variazione di valore dimostrativo conferita dalla Corte di secondo grado alle deposizioni rese da Farao Elena e De Luca Antonio (con valorizzazione delle dichiarazioni rese da Aloisio Francesco, de relato da costoro).

Simile apprezzamento, si afferma, non poteva essere realizzato senza un riascolto delle tre fonti coinvolte. 5.5.2 Al secondo motivo si lamenta la mancata attuazione del diritto alla controprova, in quanto in ogni caso il riascolto delle fonti dichiarative ulteriori era stato espressamente richiesto dalle difese. 5.5.3. Il terzo motivo riguarda l'affermazione di responsabilità e l'assenza di una reale motivazione rafforzata, sia sui profili in fatto che su quelli in diritto.In particolare si ribadisce che non vi è alcuna reale identificazione - nel caso concreto - del ruolo concorsuale che sarebbe stato svolto da Farao Vincenzo, in violazione dei principi di diritto espressi nella nota decisione Sez.

U 2002 Andreotti. Non vi è alcun elemento di certezza circa il fatto che il Farao Vincenzo abbia incontrato Aloisio Cataldo il 26 settembre del 2008 oltre le ore 16.00 . Non vi è prova, in particolare, della sua presenza serale al bar Ritual, affermata de relato dal solo De Castro. Le dichiarazioni rese dal Farao Francesco non raffigurano, nella parte diretta, un effettivo coinvolgimento di Farao Vincenzo nella dinamica di progettazione o di realizzazione del fatto delittuoso, mentre quelle rese de relato (da Farao Vittorio, a sua volta de relato ma non si sa da chi..) sono inconciliabili con quelle del De Castro Emanuele.

Dunque la decisione di secondo grado supera in modo solo apparente i profili di fatto e di diritto che avevano portato alla assoluzione - in primo grado - di Farao Vincenzo. Il secondo atto a firma del difensore avv. Russano riprende tutti i profili di critica di cui ai precedenti atti di ricorso del medesimo difensore .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sono fondati, nei limiti e per le ragioni che si diranno, i ricorsi proposti da Farao Vincenzo e Cicino Francesco, mentre sono infondati i ricorsi proposti da Rispoli Vincenzo, Farao Silvio e Marincola Cataldo.

2. Alcune premesse di metodo risultano necessarie. Conviene accorpare i motivi di ricorso «comuni» e dare priorità di trattazione ai motivi strettamente processuali. 2.1 II motivo in punto di inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione alla proposizione dell'atto da parte del PM sottoscrittore (con il visto del Procuratore Aggiunto DDA) è infondato. La infondatezza si dirige in due diverse direzioni, che questa Corte - trattandosi di questione esclusivamente processuale - può liberamente percorrere. La prima concerne la legittimazione autonoma - ai sensi dell'articolo 570 comma 2 cod.proc.pen. - del rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni, ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U n. 21716 del 23.2.2023) anche a seguito della introduzione dell'art. 593 bis cod.proc.pen., il che rende in ogni caso valido l'atto di appello di cui si discute. La seconda riguarda la riconducibilità - in ogni caso - dell'atto al Capo dell'Ufficio competente ai sensi dell'art.51 comma 3 bis cod.proc.pen. . Ciò perché anche in ipotesi di apposizione del visto da parte di un soggetto a ciò delegato da parte del Procuratore Capo, l'atto è da ritenersi riconducibile al Capo dell'Ufficio, senza necessità di esibizione di un formale atto di delega (si veda, su tema analogo relativo alla necessità o meno di esibire il documento della intesa formalizzata tra Procuratore della Repubblica e Procuratore Generale, quanto ritenuto dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte nella decisione prima citata). 2.2 II motivo in punto di «parzialità» della rinnovazione istruttoria in secondo grado (introdotto da tutti i ricorrenti ad esclusione di Rispoli Vincenzo) è fondato limitatamente alla posizione di Farao Vincenzo, mentre è infondato per Farao Silvio, Marincola Cataldo e Cicino Francesco. 2.2.1 Nell'affrontare il tema occorre precisare che tanto l'autorevole precedente giurisprudenziale Sez.

U Dasgupta - più volte evocato negli atti di ricorso - che i contenuti della previsione di legge che ne è derivata (art. 603 co.3 bis cod.proc.pen.) non postulano come necessaria, in caso di appello proposto dal Pubblico Ministero avverso una decisione di proscioglimento, la integrale rinnovazione della istruzione dibattimentale ma si limitano a richiedere che venga realizzato, da parte del giudice di secondo grado, l'ascolto diretto delle fonti dichiarative il cui apporto risulti (secondo la prospettazione dell'appellante ed in rapporto ai motivi della assoluzione) decisivo al fine di pervenire alla compiuta ed esauriente ricostruzione del fatto controverso (in tal senso v.

Sez. I n. 35696 del 27.3.2019, rv 276825 secondo cui la previsione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non impone la rinnovazione di tutte le prove dichiarative ma solo di quelle che sono state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che sono considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"). 2.2.2 Simile considerazione deriva già dall'esame dei contenuti della nota decisione Dasgupta, nel cui ambito si ricollega il dovere di riassunzione della prova ai contenuti prospettici dell'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero, da un lato, ed alla necessità di realizzare, attraverso la percezione diretta dell'apporto dichiarativo, le condizioni per l'eventuale superamento del ragionevole dubbio dall'altro.

Ciò ha portato a ritenere sussistente la necessità per il giudice 24 dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dei profili di attendibilità del portatore di una dichiarazione ritenuta decisiva, peraltro senza distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante. In particolare, nella decisione Dasgupta si è affermato in premessa che, lì dove il ribaltamento della prima decisione derivi - in misura decisiva - da una diversa valutazione dei profili di attendibilità della prova dichiarativa, la nuova valutazione difforme deve essere assistita dalla diretta percezione di quel contributo da parte del giudice, posto che [..] dal lato del giudice, la percezione diretta è il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa.

L'apporto informativo che deriva dalla diretta percezione della prova orale è condizione essenziale della correttezza e completezza del ragionamento sull'apprezzamento degli elementi di prova, tanto più in relazione all'accresciuto standard argomentativo imposto per la riforma di una sentenza assolutoria dalla regola del "ragionevole dubbio", che, come già osservato, si collega direttamente al principio della presunzione di innocenza. Dal lato dell'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica una efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell'appello del p.m. che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano state poste a sostegno della tesi di accusa [..].

L'aspetto della, almeno tendenziale, decisività della fonte o comunque della «restrizione» dei doveri istruttori di rinnovazione - in secondo grado - alle sole fonti il cui apporto abbia inciso in modo rilevante sull'esito assolutorio contestato dal P.m. impugnante si coglie, nella disposizione normativa introdotta dal legislatore del 2017 dal collegamento logico e funzionale tra l'obbligo di rinnovazione e il motivo di critica esposto dal Pubblico Ministero nell'atto di appello, lì dove il legislatore pone in modo esplicito la correlazione tra la rinnovazione istruttoria ed i «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa», motivi che nella costruzione normativa del sistema delle impugnazioni devono possedere il carattere della specificità . 2.2.3 Da quanto detto sopra, deriva che, dovendosi escludere l'esistenza di un obbligo di rinnovazione «integrale» della prova dichiarativa, in caso di appello del Pubblico Ministero, il controllo di legittimità sulle scelte operate dal giudice di secondo grado su tale questione si esplica - in concreto - attraverso l' apprezzamento della rispondenza o meno della selezione operata ai criteri sin qui descritti, essenzialmente in riferimento ai contenuti della decisione assolutoria di primo grado ed alle doglianze introdotte con l'atto di appello.

Il nodo centrale, ad avviso del Collegio, resta quello di comprendere e analizzare le ragioni per cui il giudice di primo grado è pervenuto ad una pronunzia assolutoria, posto che di obbligo di rinnovazione (vedi già Sez. U Patalano) si può parlare solo dove vi sia un 'tema concreto' di valutazione e non un errore di diritto o un evidente travisamento compiuto dal giudice di primo grado cui la seconda decisione pone rimedio: ..quanto esposto vale tuttavia (sia peri! giudizio ordinario che per il giudizio abbreviato) nei casi in cui di differente "valutazione" del significato della prova dichiarativa si possa effettivamente parlare: non perciò quando il documento che tale prova riporta risulti semplicemente "travisato", quando, cioè, emerga che la lettura della prova sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione.

In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante (così, per tutte, Sez. U Patalano). 2.2.4 Una posizione interpretativa maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità, esclude in particolare l'applicabilità dei criteri Dasgupta nell'ipotesi in cui il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, bensì all'esito della differente interpretazione della fattispecie concreta, fondata su una complessiva valutazione dell'intero compendio probatorio (Sez. 5, n. 42746 del 9/5/2017, Fazzini, Rv. 271012;

Sez. 5, n. 33272 del 28/3/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 12783 del 24/1/2017, Caterino, Rv. 269596, in riferimento al caso di motivazione generica in primo grado; Sez. 3, n. 19958 del 21/9/2016, dep. 2017, Chiri, Rv. 269782; Sez. 2, n. 54717 del 1/12/2016, Ciardo, Rv. 268826); si lascia, in tal modo, una certa quota di indeterminatezza nella individuazione della reale portata della regula iuris che imporrebbe la rinnovazione. In particolare nel corso dell'anno 2018, dopo la introduzione della norma ad hoc, è stata più volte afferma tale tesi; tra le molte sentenze, si segnalano:

Sez. V, n. 57093 del 15/11/2018, Spreafico; Sez. V, n. 57070 del 31/1072018, Serra; Sez. H n. 55158 del 18/9/2018, Miccichè; Sez. V, n. 53415 del 18/6/2018, Boggi, che ha efficacemente chiarito come alla rinnovazione dovrà darsi corso non già quando si pongano questioni di valutazione tout court di una prova dichiarativa, bensì nelle sole ipotesi in cui vi sia stata, della prova predetta, una valutazione difforme rispetto a quella che si ritenga doverosa. 2.2.5 Successivamente, Sez. V, n. 1386 del 18/11/2021, dep. 2022, Mariani, non massimata ha affermato, in modo significativo, che: "...non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice...; in queste ipotesi, infatti, non viene in rilievo il metodo del contraddittorio, baluardo di garanzia maieutica ottimale dei contenuti di una prova dichiarativa, che rimane inalterata nel suo significato probatorio in conseguenza della immutata valutazione di attendibilità (sicché della rinnovazione non vi è necessità a salvaguardia del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e della presunzione di innocenza).....

Va dunque precisato che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero a tenere in conto elementi diversi e trascurati dal primo giudice If • • Il • Sulla medesima posizione interpretativa va segnalata Sez. II n. 5045 del 17.11.2020, dep.2021 rv 280562, secondo cui il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la valutazione della prova compiuta dal primo giudice sia inficiata da un errore di diritto. 2.2.6 n canone interpretativo cui occorre - dunque - dare continuità, è quello della riaffermazione della possibilità di una rinnovazione istruttoria parziale, ai sensi dell'art.603 comma 3 bis cod.proc.pen. lì dove, una volta assicurata la rinnovazione della fonte su cui è stato formulato in primo grado un argomentato giudizio di inattendibilità - le ragioni della assoluzione dipendano, per il resto, da errori di diritto o travisamenti per omissione, posto che in tal caso non vi è una «valutazione probatoria» del giudice di primo grado da contrastare ma un nuovo giudizio da formulare (sul punto, in modo non dissimile, la stessa decisione Sez.

I n. 28732 del 2023 citata dalla difesa) e fermo restando che va individuato il seguente limite :

a) la valutazione della prova dichiarativa è sempre il risultato di una operazione di comparazione e di raffronto tra i contenuti della singola fonte e gli altri apporti istruttori, siano essi della medesima specie (altre prove dichiarative) o di diversa specie (prove documentali, accertamenti tecnici, captazioni di conversazioni etc..). Ciò perché la individuazione dei profili di 'verità' o 'falsità' di un apporto narrativo derivano dalla intuizione logica (nella dimensione fenomenica immediata) e dalla riproduzione argomentativa (nella posteriore motivazione della sentenza) dei punti di convergenza o meno del singolo apporto dichiarativo con il complesso delle altre evidenze acquisite al processo (sul tema, v.

Sez. II n. 13953 del 21.2.2020, rv 279146, ove si è affermato che i fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio");

b) da tale primo assunto deriva, per conseguenza logico-giuridica, che se la ratio dell'obbligo di rinnovazione istruttoria in caso di (prospettico) ribaltamento di una assoluzione è quella di rafforzare il profilo cognitivo del giudice di secondo grado, valorizzando l'immediatezza, ed al fine di superare (in ipotesi) un contrasto narrativo tra le diverse fonti che ha determinato in primo grado la emersione del ragionevole dubbio, l'ambito della rinnovazione deve investire tutte le fonti dichiarative coinvolte in un contrasto e non può limitarsi alla selezione di una delle medesime (v. Sez. I n. 41358 del 29.4.2022, rv 283678) ;

c) ma al tempo stesso, in un processo cumulativo occorre comprendere se ed in quanto la posizione del singolo imputato sia effettivamente coinvolta, o meno, nel contrasto narrativo tra più fonti o dipenda dalla ritenuta inattendibilità di una fonte dichiarativa nel giudizio di primo grado, posto che solo in tali casi la mancata o parziale rinnovazione istruttoria può dare luogo a quello che - si badi bene - dopo l'entrata in vigore della legge n.103 del 2017 non è qualificabile come vizio di motivazione ma come vizio del procedimento probatorio (secondo quanto affermato da Sez.

U n.14426 del 28.01.2019 Pavan). Ed i procedimenti probatori, nei processi cumulativi, ben possono essere «indipendenti» gli uni dagli altri, posto che una determinata fonte può avere rilievo per uno ma non per un altro degli imputati. 2.2.7 Sulla base delle premesse sin qui esposte, il Collegio rileva che la violazione dell'art. 603 comma 3 bis sussiste esclusivamente in riferimento alla posizione di Farao Vincenzo e non in rapporto alle posizioni di Farao Silvio, Marincola Cataldo e Cicino Francesco, come si è detto in apertura. Ciò perché esaminando le ragioni delle pronunzie assolutorie in primo grado (cui sono correlati i poteri di critica del PM impugnante) solo nel caso di Farao Vincenzo, al di là dei profili squisitamente valutativi (tipici del momento giurisdizionale nella sua massima e più delicata espressione), siamo di fronte ad un «contrasto dichiarativo tra fonti» che non poteva essere sciolto senza un nuovo ascolto dei soggetti portatori di quel contrasto (in aderenza ai contenuti di Sez.

I n. 41358 del 29.4.2022, rv 283678 in precedenza citata). Il contrasto, di vitale importanza nella economia della decisione, riguarda il comportamento tenuto da Farao Vincenzo dopo le ore 16.00 del 26 settembre 2008 ed in particolare la sua presenza - o meno - nelle ore successive insieme ad Aloisio Cataldo, quale ipotetico fattore di rassicurazione del cugino (in ciò consistendo, in ipotesi, l'apporto concorsuale di costui al fatto delittuoso). Su questo specifico punto le valutazioni espresse dal giudice di secondo grado (di inattendibilità di Farao Elena e di De Luca Antonio e di parziale attendibilità di Aloisio Francesco) potevano essere formulate solo previo nuovo ascolto dei soggetti in questione, in quanto modificative dell'approccio valutativo seguito dal giudice di primo grado.

In tale aspetto, preliminare a tutto, il ricorso introdotto da Farao Vincenzo è fondato, dovendosi affidare al giudice del rinvio il compito di procedere - su tale circostanza - al nuovo ascolto delle fonti dichiarative portatrici del contrasto, tra cui - limitatamente a tale aspetto - lo stesso Farao Francesco. 2.2.8 Ma la fondatezza della doglianza introdotta da Farao Vincenzo non si estende alle altre posizioni. Ciò perché le ragioni delle assoluzioni pronunziate in primo grado nei confronti di Farao Silvio e Marincola Cataldo - in particolare - sono state effettivamente influenzate (a parità di valutazione di attendibilità dei dichiaranti Farao Francesco e De Castro Emanuele) da errori di diritto e travisamenti per omissione, mentre la posizione di Cicino Francesco non va inquadrata sotto tale profilo (un unico dichiarante vi è a suo carico, valutato nello stesso modo tra primo e secondo grado) ma sotto quello dell'obbligo di motivazione rafforzata.

In particolare, quanto a Farao Silvio e Marincola Cataldo, la Corte di secondo grado - a parere del Collegio - ha correttamente limitato la rinnovazione istruttoria alla escussione di Oliverio Francesco, posto che :

a) solo nei confronti di Oliviero il giudice di primo grado aveva formulato un espresso giudizio di inattendibilità, il che rendeva necessaria la riassunzione, mentre la valutazione del portato dichiarativo di De Castro Emanuele e Farao Francesco si è mossa costantemente sul piano della assoluta attendibilità di costoro (in caso contrario i primi giudici non sarebbero pervenuti alla affermazione di responsabilità di Rispoli Vincenzo, bersaglio di quelle dichiarazioni) ;

b) di contro, la esclusione di altre fonti dichiarative, ad es. Vrenna e Acri, non si è basata su argomenti logici ma su un evidente errore di diritto, rappresentato dalla convinzione di non poter valutare una fonte di prova indiretta - sui fatti oggetto di giudizio - non confermata dalla fonte primaria. Si tratta, quanto al punto sub b) di un errore di diritto da cui deriva una arbitraria (questa sì) restrizione del paniere degli elementi valutabili per pervenire alla soluzione del caso portato a giudizio. Correttamente, dunque, il giudice di secondo grado ha rimediato a tale errore con apprezzamento (anche cartolare) del portato narrativo della fonte de relato.

E' innegabile infatti che a fronte della 'negazione' del fatto da parte della fonte primaria (specie ove si tratti dell'imputato o comunque di soggetti coinvolti in un contesto di azioni illecite, nel cui ambito hanno appreso le notizie di interesse) il contributo dichiarativo de relato resta liberamente valutabile ed è soggetto, se immesso da fonte cui si applica la cautela valutativa di cui all'art.192 comma 3 cod.proc.pen., alla regola del necessario 'completamento' attraverso l'acquisizione di riscontri esterni. Ma predicare, come si legge nella motivazione di primo grado, la esclusione dal quadro valutativo di quei contributi, sol perché indiretti e privi di conferma dalla fonte primaria, è del tutto erroneo.Sotto tale profilo, pertanto, va osservato che i profili di critica valutabili (fondati per il Cicino ma infondati per Farao Silvio e Marincola Cataldo) sono quelli che riguardano la reale esistenza di una motivazione rafforzata e non già la violazione della disposizione di legge di cui all'art.603 comma 3 bis cod. proc. pen. .

3. Sono fondate - sotto tale profilo - le doglianze esposte al secondo motivo dell'atto di ricorso proposto nell'interesse di Cicino Francesco. 3.1 Va premesso che in riferimento allo standard giustificativo della decisione, in ipotesi di ribaltamento della pronuncia di primo grado, le linee ermeneutiche, autorevolmente tracciate da questa Corte si esprimono - da tempo - nel senso che la decisione di riforma della sentenza di primo grado deve confutare specificamente, pena il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi rappresentare una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia chiara ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (già Sez.

VI, n. 6221 del 20/04/2005, Ag/ieri, rv. 233083; Sez. V, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, v. 254638). Non basta, pertanto, prendere in esame con completezza i punti argomentativi che hanno determinato l'insorgenza del dubbio determinante l'assoluzione, ma è necessario che la attribuzione di «diversa valenza» all'uno o all'altro elemento di prova sia realizzata con particolare chiarezza e sia capace di raffigurare l'erroneità della precedente attribuzione di valore (in positivo o in negativo) al singolo elemento di prova considerato. Viene accentuato - in tale chiave - il controllo di legittimità sul cd. profilo finalistico della motivazione con cui si afferma la responsabilità, posto che la precedente statuizione assolutoria (nel giudizio di primo grado) pone la necessità di una argomentazione, in secondo grado, capace di fugare ogni «ostacolo logico» alla affermazione di responsabilità. 3.2 Sotto tale profilo, come si diceva, il ricorso di Cicino Francesco è fondato.Ad avviso del Collegio, la motivazione espressa in sentenza non consente di risolvere in modo congruo - e rispettoso del canone valutativo di cui all'art.533 cod.proc.pen. - le ambiguità probatorie che erano state evidenziate in primo grado.

Ciò perché, anzitutto, l'accrescimento degli elementi dimostrativi è - nel caso del Cicino - solo apparente, tra primo e secondo grado di giudizio, così come dedotto dal ricorrente. Restano infatti i due dati dimostrativi principali :

a) le dichiarazioni rese dal Rispoli;

b) la sequenza video che inquadra prima Aloisio e poi Cicino tra le ore 19.08 e le ore 19.12 presso il bar Nerocafe, con tutte le ambiguità sottese al comportamento successivo tenuto dall'Aloisio, evidenziato nella decisione di primo grado. E' di certo possibile che Aloisio, pur in un complessivo contesto di diffidenza emerso nella istruttoria, si sia - per qualche ragione ignota - fidato del Cicino e abbia accettato un (primo) passaggio da costui verso il bar Ritual, luogo ove avrebbe (secondo la narrazione del De Castro) incontrato il Rispoli, tuttavia la valenza del riscontro (in questo caso rappresentata dal segmento del filmato), pur di interesse, resta non pienamente univoca, dovendosi considerare che il decesso dell'Aloisio sarebbe avvenuto in un orario posteriore che potrebbe essere non brevissimo (il range è fino oltre l'una di quella notte), il che lascia aperte ipotesi alternative (in rapporto alla figura ed al ruolo del Cicino) non prive di cittadinanza logica.

Inoltre, è fondata - ad avviso del Collegio - la doglianza difensiva sul rilievo attribuito, in chiave rafforzativa, agli agganci di cella pomeridiani realizzati dall' apparecchio telefonico del Cicino (in particolare intorno alle 16.30 nei pressi della abitazione dei fratelli Benevento, sodali del Rispoli e indicati dal De Castro come favoreggiatori nella fase post delictum). Non viene chiarito, in particolare, se la posizione registrata dell'apparecchio del Cicino sia effettivamente 'anomala' rispetto al suo luogo di abitazione o ad altri luoghi da lui frequentati, il che rende fortemente assertiva l'affermazione secondo cui il Cicino era anch'egli - in quella fascia oraria - a casa dei fratelli Benevento.

Anche la comune militanza associativa, per vicinanza del Cicino al Novella e di costui al Rispoli - asseverata in sentenza - pur se esistente non sarebbe decisiva ai fini qui considerati, trattandosi di un aspetto «di contesto», di interesse ma non capace di accrescere - in quanto tale - lo specifico portato narrativo del De Castro sul fatto omicidiario. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio, quanto alla posizione di Cicino Francesco, a diversa Sezione della Corte di Assise di Appello di Milano.

4. Sono infondati i ricorsi proposti da Rispoli Vincenzo, Farao Silvio e Marincola Cataldo. 4.1 Nessun rilievo, quanto alle doglianze in tema di mera 'apparenza' di conformità argomentativa tra primo e secondo grado, può essere dato all'ordine espositivo della sentenza o alla variazione di argomentazioni con particolare riferimento alle doglianze introdotte da Rispoli Vincenzo. Come è noto, il giudizio di secondo grado è giudizio di merito pieno, nell'ambito del quale il giudice di appello esercita i poteri ordinari di ricostruzione del fatto, essendo a lui attribuita non la potestà di decidere sui motivi' ma sui 'punti della decisione' cui si riferiscono i motivi proposti (ai sensi dell'art.597 comma 1 cod. proc. pen. ) .

Dunque è del tutto pacifico, negli insegnamenti di questa Corte, che il giudice di secondo grado - attraverso la rappresentazione in motivazione delle ragioni della decisione - resta libero di attribuire una data valenza ad un elemento ricostruttivo piuttosto che ad un altro (in ciò sostanziandosi, peraltro, la complessa attività del decidere) con il solo limite del divieto di far ricorso alla propria scienza privata e del rispetto della continenza con il fatto su cui è chiamato a pronunziarsi (tra le molte, sul tema Sez. VI n. 25383 del 27.5.2010, rv 247826;

Sez. H n. 13151 del 10.11.2000, rv 218590; Sez. VI n. 11984 del 24.10.1997, rv 209490; Sez. H n. 7767 del 29.11.1990, rv 187867) . A nulla rileva, pertanto, in chiave di rispetto delle norme processuali, l'aver in parte variato l'ordine espositivo della ricostruzione dei fatti, posto che detta 'variazione' si basa comunque su elementi acquisiti nel processo e non influisce minimamente sui diritti difensivi. 4.2 Inoltre, sempre in premessa sulle tre posizioni qui rimaste in esame, occorre esporre i criteri di valutazione del vizio di motivazione e la evoluzione giurisprudenziale in tema di verifica delle argomentazioni basate sulla analisi di plurime chiamate in reità o correità.4.3 Secondo il costante insegnamento di questa Corte il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, trattandosi di valutare non già il fatto in quanto tale ma l'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito (v.

Sez. I, 6.6.1996, ric. Lombardi). In tal senso, va qui ribadito - in premessa - il generale limite di apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte di questa Corte, non essendo possibile compiere - in sede di legittimità - nuove attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile, in sede di verifica, un vizio specifico, tale da comportare di per sè l'annullamento della decisione (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Ciò, peraltro, non esclude la necessità di apprezzare - anche in sede di controllo di legittimità e sempre restando nel 'perimetro' della verifica dei motivi espressi nel giudizio di merito - l'avvenuto assolvimento del dovere di «completezza e persuasività» della motivazione in rapporto alle regole di giudizio che presidiano l'affermazione della penale responsabilità (art. 533 comma 1 cod. proc. pen.) e normativizzano talune coordinate essenziali della parte ricostruttiva del giudizio (art. 192 commi 2 e 3 cod.proc.pen.).

Il principio - ormai definitivamente recepito nel sistema processuale - per cui la penale responsabilità deve essere accertata «al di là di ogni ragionevole dubbio» (nel senso che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, secondo l'assunto di Sez.

I n. 31456 del 21.5.2008, rv 240763) altro non è che la plastica rappresentazione dell'ordinario procedimento logico sulla base del quale si può ritenere raggiunta, in sede giudiziaria, la prova positiva di una «proposizione» che racchiude in sè un rapporto tra un fatto e il suo autore, quale è l'imputazione. L'avvenuta esplicazione normativa del criterio (legge n.46 del 2006) chiude un percorso di generalizzazione condivisa, che trova origine nella indicazione di specifiche regole (già nel testo del codice del 1988) tese a guidare l'attribuzione di rilevanza probatoria agli elementi di prova indiziaria (art. 192 comma 2) e agli elementi di prova dichiarativa diversi dalla testimonianza (art. 192 commi 3 e 4) e connotati dalla non 'autosufficienza' dimostrativa (in tal senso già Sez.

I, n. 2100 del 6.5.'94, ric. Siciliano, rv. 198079) . In tal senso, le diverse norme in questione si completano e si influenzano a vicenda, trattandosi di criteri logici tesi da un lato a garantire il metodo (art.192) dall'altro a rendere accettabile il risultato (art. 533) dell'intera operazione ricostruttiva. Lì dove si apprezzi l'inosservanza di tali precetti, pertanto, la motivazione della sentenza può risultare viziata non tanto in punto di mera logicità interna quanto in ragione del generale dovere di rapportare il giudizio sul fatto alle regole decisòrie tipiche della fase presa in esame, come affermato in più occasioni da questa Corte di legittimità (si veda, tra le altre, Sez.

VI n. 8705 del 24.1.2013, che, pur occupandosi in via diretta del caso di una condanna intervenuta nel giudizio di secondo grado, efficacemente qualifica in via generale la tipologìa di vizio in questione - derivante dalla violazione del canone di giudizio di cui all'art. 533 - in termini di «peculiare concretizzazione del vizio dell'apparenza di motivazione»). 4.4 Ciò posto, vanno ricordate le principali coordinate giurisprudenziali in tema di controllo motivazionale emerse nella presente sede di legittimità. Le funzioni di controllo sull'apparato argomentativo, delimitate dalla avvenuta esplicazione dei motivi di ricorso, possono comportare diversi livelli di verifica : - verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le molte, Sez.

II n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, Rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, Rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ; - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile ex multis in Sez.

VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, Rv 254572 nonchè in Sez. H n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, Rv 245627); - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ;- verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito (applicazione dell'art. 192) e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (cd. travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tema di incidenza del travisamento, ex multis , Sez.

I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516, ove si è precisato, sul punto, che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante; ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento» ).

5. Nell'applicare tali principi al caso qui trattato, occorre anche evidenziare che la copiosa elaborazione della regola normativa di cui all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. in tema di valore probatorio della chiamata in correità consente di attenuare lo scetticismo iniziale espresso da autorevole dottrina nei confronti del dato normativo in questione (definito come formula ma/riuscita, trattandosi di argomento non codificabile, in quanto involge questioni da clinica giurisprudenziale). In realtà nell'interpretare la locuzione altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità - contenuta nell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. - va anzitutto precisato che la conferma imposta dalla norma non è direzionata alla persona del dichiarante (soggetto la cui attendibilità è tuttavia da valutarsi previamente, in rapporto alla esistenza di indicatori tali da asseverare la sua partecipazione al fatto narrato o comunque da rappresentare le modalità della sua conoscenza) ma alle specifiche dichiarazioni (come già ritenuto, tra le altre, da Sez.

VI nella decisione del 7.5.1999, ric. Emmanuello - ove si afferma con chiarezza che una lettura del genere sarebbe, infatti, contraria non solo alla ratio legis, ma anche alla lingua italiana, perché la particella .. ne.., nell'espressione' ne confermano l'attendibilità' va riferita al soggetto della frase, che è il sostantivo 'le dichiarazioni' , le quali, appunto, devono essere confortate da altri elementi che ne confermino l'attendibilità). Va anche precisato che nell'utilizzare l'espressione elementi di prova per descrivere gli elementi 'convalidanti' il legislatore ha di certo inteso evidenziare : la natura ontologica degli elementi utilizzati come riscontro, nel senso che gli stessi non possono concretizzarsi in meri sospetti (non basati su dati sensibili ma solo su elaborazioni soggettive) ma devono possedere una autonoma consistenza e una, sia pur limitata, capacità rappresentativa; la correlazione con il principio di pertinenza (ai sensi dell'art. 187 cod.proc.pen.) tra detti elementi e l'imputazione contestata.

Dunque il riscontro per essere tale deve - seppure in via mediata - non soltanto accrescere l'attendibilità intrinseca del dichiarante (in punto di attendibilità soggettiva), ma proiettarsi (sia pure solo sul piano logico-deduttivo) verso i fatti delittuosi attribuiti nella specifica decisione all'indagato . Ovviamente, tale idoneità probatoria dell'elemento di riscontro non va intesa in termini di «autosufficienza», dovendo comunque lo stesso fungere da 'necessario completamento' della narrazione oggetto di verifica (cfr., tra le molte, già Sez.

VI n. 5649 del 22.1.1997, ric. Dominante, nella parte in cui si precisa che la funzione processuale degli 'altri elementi di prova' è semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata; altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art.192 co.3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice; nello stesso senso, Sez.

VI n.4108 del 17.2.1996, ric. Cariboni, rv 204439). Così come, secondo il chiaro insegnamento derivante già da Sez. VI, 6.3.2000 ric. Fortugno, il dato probatorio (della più diversa natura e provenienza) valorizzabile in chiave di riscontro può anche riferirsi a fatti apparentemente secondari, dai quali sia possibile risalire, con logica deduzione, all'oggetto dell'accusa. 5.1 Nel compiere l' operazione valutativa, pertanto, va accuratamente vagliata la 'capacità dimostrativa' del singolo elemento di riscontro, secondo criteri capaci di selezionare - sul piano logico - l'apporto fornito.

Non appare inutile, pertanto, evidenziare una distinzione di carattere generale - nel territorio qui esaminato - tra :- elementi che rappresentano la mera possibilità che il narrato del collaborante corrisponda al vero (ciò accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui il dichiarante abbia rappresentato, come elemento rilevante, l'avvenuto colloquio con altre persone in carcere o in un determinato luogo frequentato dai protagonisti del colloquio; la comune detenzione di tali soggetti nel periodo indicato o la frequentazione del luogo in questione è un dato che obiettivamente sorregge la possibile verificazione del colloquio, ma nulla dimostra, in via aggiuntiva, circa la sua effettività o il suo contenuto; ancora, lo stato di libertà dell'incolpato al momento della commissione del fatto rende solo astrattamente possibile la sua attribuzione al soggetto indicato, e così via): si tratta, in tal caso , di semplici elementi di non/smentita, di certo utili sul piano della verifica di attendibilità intrinseca del dichiarante, ma che non possiedono una 'autonoma' capacità di asseverazione dei fatti posti a base della contestazione e non possono, quindi ritenersi riscontri alla narrazione operata nel senso imposto dall'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. ; - elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, pur rappresentando un fatto diverso da quello oggetto di prova, ma ad esso ricollegabile sia sul piano oggettivo che, soprattutto, soggettivo; sul punto, è stato ritenuto, in molti arresti, che la riscontrata, duratura appartenenza ad un gruppo delittuoso, con uno specifico ruolo, rende probabile la partecipazione, dei diversi soggetti chiamati, alle azioni delittuose commesse da quel gruppo, in ciò incrementando il quantum di conoscenza posto a base della chiamata, e ciò specie in relazione alla consumazione di quei reati che siano concretamente 'espressivi' del programma delittuoso e sempre valutandosi in concreto la posizione del chiamato ( tra le molte, Sez.

I, 30.3.'04, n.17886, ric. Voi/aro rv 228282; Sez. IV, 10.12.'04 n. 5821, Alfieri ; nonché Sez. VI n. 1472 del 2.11.1998, ric. Archesso, rv 213446; Sez.II, 23.10.'03, ric. Avare/lo e Sez. VI, n.41352 del 24.9.2010, ric. Contini, rv 248713) così come gli elementi tesi ad asseverare taluni antecedenti causali del fatto, indicati nella dichiarazione principale, accrescono il valore persuasivo della chiamata in correità. Si tratta, in tal caso, di riscontri indiretti, di natura logico- indiziaria , atteso che il rapporto tra il fatto da provare e il contenuto informativo del dato conoscitivo «di supporto» richiede l'applicazione di un criterio inferenziale che consente di operare, nell'ambito della necessaria valutazione unitaria e congiunta, il raccordo tra le diverse circostanze (si veda, sul punto Sez.

I n. 16792 del 9.4.2010, rv 246948, nonchè Sez. I n.16548 del 14.3.2010, rv 246935, sull'obbligo di valutazione unitaria e congiunta dei diversi dati conoscitivi acquisiti) - elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, rapportandosi, in via diretta ai fatti (o alle persone) oggetto di prova (in tal senso, la verifica positiva circa particolari specifici dell'azione delittuosa - difficilmente conoscibili o non divulgati in precedenza - accresce la complessiva idoneità rappresentativa della narrazione ; il possesso di mezzi o cose utilizzate per la commissione del reato o dallo stesso derivate, conformemente alla narrazione del dichiarante, in capo all'incolpato, è da ritenersi significativa, in assenza di razionali ipotesi alternative; la stessa acclarata convergenza di più fonti dichiarative - dotate di reciproca autonomia genetica- parimenti si pone come dato accrescitivo rispetto alla dichiarazione di base, come riaffermato da Sez.

U. n. 20804 del 29.11.2012) : si tratta di elementi qualificabili come riscontri «diretti», atteso il rapporto immediato tra il fatto da provare e il contenuto informativo dell'elemento di sostegno alla narrazione . 5.2 Ma la identificazione della esatta direzione (fermo restando il vaglio preliminare di attendibilità intrinseca) e delle possibili 'categorie' di elementi di riscontro esterno, qui abbozzata, non esaurisce, ovviamente, il tema in trattazione. Se si risale alla ratio della cautela valutativa, imposta circa l'affidabilità probatoria delle dichiarazioni del correo, si comprende agevolmente quale sia il rilievo del metodo valutativo da seguire nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte a più dati istruttori accomunati - come nel presente processo - dalla provenienza «interna» al complessivo circuito criminale posto a monte dell'evento trattato.

La condivisibile preoccupazione del legislatore (espressa anche da norme apparentemente solo descrittive di adempimenti procedurali come l'art. 141 bis cod.proc.pen. o delimitanti l'area del diritto di difesa come l'art. 106 comma 4bis ) è anche quella di evitare suggestive e inquinanti circolarità dichiarative tra le varie fonti, tali da determinare una pluralità solo apparente di dati dimostrativi tesi ad asseverare il coinvolgimento dell'imputato nel fatto. Se infatti è corretto ipotizzare il reciproco incremento probatorio, tra le diverse chiamate, ciò chiama in causa la constatazione di tipo logico per cui quando più fonti, dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, finiscono con il riferire fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò aumenta oggettivamente le probabilità che i fatti narrati corrispondano al vero.

Ma tale assunto è strettamente correlato alla verifica non solo in punto di attendibilità generica del dichiarante quanto da operarsi sul versante della coerenza e costanza narrativa (con assenza di sospetti incrementi tra il contenuto originario delle dichiarazioni e le affermazioni successive) nonchè sulla ricorrenza degli ulteriori presupposti messi in rilievo - per tutte - nella decisione Sez. U. n. 20804/2013 del 29.11.2012 Aquilina (rv 255143 - 255145) intervenuta sul tema del cd. riscontro «incrociato» tra più chiamate in reità (fonti plurime de auditu).

Nella indicata pronunzia (a sua volta punto di approdo di precedenti orientamenti che risulta inutile citare) pur constatandosi l'assenza di una «catalogazione gerarchica in senso piramidale» dei tipi di prova, sganciata dal concreto contesto processuale, e pur riaffermandosi, in via generale, il valore e l'immanenza del principio del libero convincimento, si pone particolare attenzione al rigore metodologico che deve governare un simile procedimento valutativo e al correlato «aggravio» dell'onere motivazionale. In termini generali, la valutazione congiunta delle chiamate risulta significativa - a fini di dimostrazione del fatto- lì dove ricorrano : - la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; - l'indipendenza delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condizionamenti inquinanti; - la specificità nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità dello stesso all'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni di accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere; - l'autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice. 5.3 L'assenza di tali condizioni (da apprezzarsi sempre in concreto) può pertanto determinare - non essendo possibile operare in sede di legittimità una autonoma «rielaborazione» dell'apparato argomentativo - l'annullamento della decisione impugnata, per quanto sinora argomentato.

Va detto, infatti, che la possibilità di una autonoma valutazione da parte di questa Corte dell'eventuale apparato argomentativo residuo (lì dove, ad esempio, si rilevi un difetto di autonomia o convergenza di una delle dichiarazioni utilizzate come riscontro incrociato) pure ritenuta in questa sede possibile in ipotesi di rilevazione del vizio di inutilizzabilità di un singolo elemento di prova (tra le altre, Sez. VI n. 10094 del 22.2.2005, rv 231832 e Sez. V n.569 del 18.11.2003, rv 226972) da un lato tende a scontrarsi, sul piano logico, con la stessa struttura e conformazione normativa del giudizio di legittimità, in quanto implica la formulazione di un giudizio autonomo da parte della Corte sul fatto oggetto del processo (da ritenersi esorbitante anche dall'ambito applicativo dell'art. 619 cod.proc.pen. come ben precisato da Sez.

I n. 9707 del 10.8.1995, rv 202302), dall'altro mal si adatta al fenomeno qui considerato, trattandosi non già di escludere un dato che potrebbe non essere stato - in concreto - utilizzato nella decisione ma di rilevare uno specifico vizio del complesso procedimento di valutazione incrociata dei dati disponibili. In sede di legittimità, pertanto, essendo inibita la rielaborazione autonoma della rilevanza e consistenza del dato probatorio, è doverosa la verifica - in rapporto al contenuto delle doglianze - del corretto inquadramento delle categorie logiche e giuridiche in punto di qualificazione dell' elemento di prova, realizzate in sede di merito su tale complesso terreno ricostruttivo, nonchè l'avvenuta applicazione dei profili metodologici sin qui richiamati (in tal senso v.

Sez. VI n. 33875 del 12.5.2015, rv 264577), frutto della costante opera di mediazione interpretativa affidata alla Corte di Cassazione. In particolare negli arresti successivi a Sez. Un. Aquilina è stato ulteriormente precisato che in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (così Sez.

VI n. 47108 del 8.10.2019, rv 277393).

6. Sulla base dei principi di diritto sopraindicati va affermata in primis la infondatezza degli atti di ricorso introdotti nell'interesse di Rispoli Vincenzo. 6.1 In termini generali, va evidenziato che la convergenza narrativa sul ruolo di co-esecutore svolto dal Rispoli si realizza in rapporto ad un contributo «primario» che è, indubbiamente, quello proveniente dal De Castro (in larga misura con conoscenza diretta, che diventa indiretta solo sullo specifico segmento temporale della esecuzione materiale), cui accedono le narrazioni di Farao Francesco (per conoscenza diretta sulla fase genetica e indiretta su quella esecutiva) e di Oliverio Francesco (che avrebbe appreso della avvenuta esecuzione proprio dal Rispoli, in un contesto definibile di confessione stragiudiziale).A detto incrocio narrativo la Corte di secondo grado ha aggiunto alcuni dati tecnici che tendono ad asseverare ab extemo la narrazione del De Castro, come quello relativo ai contatti telefonici 'notturni' intervenuti tra i soggetti indicati dallo stesso De Castro come fiancheggiatori del Rispoli nella specifica vicenda omicidiaria. 6.2 In una visione non atomistica dei frammenti ricostruttivi di una vicenda complessa, come è quella dell'omicidio di un membro (sia pure acquisito) della famiglia Farao, famiglia di peso nella organizzazione della 'ndrangheta (per voce comune di tutti i collaboranti e per approdi giudiziari citati nelle decisioni), è corretto - come fa la Corte di secondo grado - evidenziare come il Rispoli (membro della medesima famiglia di sangue) non abbia, in ipotesi, agito per un proprio esclusivo interesse ma in esecuzione di un mandato ricevuto dai vertici della cosca, ma su tale aspetto si tornerà in seguito.

Qui basti dire - in prima approssimazione - che l'incrocio narrativo tra i soli De Castro Emanuele e Farao Francesco, in presenza di verificata autonomia genetica e attendibilità intrinseca dei dichiaranti è ampiamente sufficiente alla affermazione di responsabilità (tanto del Rispoli che dei mandanti), in rapporto ai principi di diritto sopra evidenziati, tratti da Sez. U Aquilina. Del tutto logico, dunque, che le difese abbiano - negli atti di ricorso - cercato di ridiscutere i profili di attendibilità intrinseca di De Castro Emanuele e Farao Francesco, al di là di quelli del dichiarante Oliverio, la cui voce - va detto sin d'ora - è solo voce aggiuntiva, per nulla decisiva, che ben può essere eliminata dal quadro decisorio senza conseguenza alcuna sulla tenuta complessiva della decisione (il che confina alla irrilevanza le doglianze su detto dichiarante) . 6.3 Tuttavia, la pretesa di una rivalutazione - in sede di legittimità - dei profili di attendibilità di un dichiarante è destinata alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (lì dove si risolva nella riproposizione di argomenti in fatto estrapolati da una complessa istruttoria), salva l'ipotesi della avvenuta emersione di un possibile «punto di disarticolazione» del ragionamento espresso dal giudice di merito all'interno del percorso motivazionale.

Tale preteso punto di `disarticolazione' dei ragionamenti espressi in sentenza sulla attendibilità dei principali dichiaranti (per contrasto con risultanze obiettive di prova generica, per insanabile contraddizione interna delle dichiarazioni, per non componibili difformità delle narrazioni oggetto di analisi..) non è dato rinvenire, nonostante gli sforzi delle difese dei ricorrenti, atteso che la Corte di secondo grado ha fornito su ogni spunto critico delle risposte non illogiche e, dunque, non rivalutabili in sede di legittimità. 6.3.1 La affermazione testè realizzata è indirizzata a motivare il rigetto dell'atto di ricorso a firma del difensore avv.

Michele D'Agostino, nella cui esposizione si coglie il chiaro tentativo di 'trascinare' questa Corte ad un riesame di singoli segmenti della istruttoria, aspetto non compatibile con la fisionomia del giudizio di legittimità. Va rilevato, a questo punto, nella valutazione complessiva dei due atti di ricorso introdotti dalle difese Rispoli, che la Corte di Assise di Appello ha valutato tutte le doglianze relative alle pretese ragioni di inattendibilità del De Castro e del Farao Francesco, fornendo chiavi di lettura dei pretesi 'punti critici' non manifestamente illogiche e, dunque non rivalutabili nella presente sede di legittimità. 6.3.2 In particolare vi sono risposte, nella decisione di secondo grado, su:

a) la tendenza del De Castro a non collocare con precisione nel tempo la sequenza degli accadimenti, spiegata con le 'abitudini di vita' del soggetto e la distanza temporale (circa dieci anni) tra fatti e narrazione. Si tratta di spiegazione non manifestamente illogica, anche perché le vicende narrate dal De Castro (ad esempio gli appostamenti) non hanno trovato dati di ulteriore conferma ma nemmeno dati di oggettiva smentita, come congruamente argomentato nella decisione di merito (v. pag. 187 e ss. decisione impugnata);

b) la non coincidenza di alcuni punti specifici tra la narrazione del Farao Francesco e quella del De Castro su accadimenti avvenuti a Cirò nel periodo antecedente all'omicidio (presenza del De Castro nel trasferimento verso il covo dei latitanti narrata dal Farao Francesco e non dal De Castro / manifestazione di rabbia del Farao Francesco narrata dal De Castro e non ricordata dal Farao), spiegata con la diversa 'valenza' che per Farao Francesco (soggetto contiguo ma non aduso ad occuparsi di vicende di questo rilievo) aveva l'incontro con i latitanti, rispetto alle abitudini del De Castro e con la non particolare rilevanza del momento dello sfogo verbale (che colpì il De Castro ma di cui il Farao non ha conservato memoria).

Anche in tal caso di tratta di argomentazioni non manifestamente illogiche (v. pag. 192 e ss. decisione impugnata);c) la pretesa non linearità della narrazione del De Castro sui tempi e sulle modalità del rinvenimento dell'arma utilizzata dal Rispoli e gettata in un campo. Anche in tal caso la Corte di secondo grado rileva, in modo corretto, che non vi sono effettivi punti di smentita, restando la narrazione del De Castro in un contesto di opinabilità ma non certo di falsificazione (v. pag. 207 e ss. decisione impugnata). A ciò va aggiunto, come argomento ulteriore, che quanto alla complessiva narrazione, tanto del De Castro che di Farao Francesco, portano sostegno logico - come si è ritenuto in sede di merito - sia gli elementi di prova che sono stati acquisiti sul movente mafioso 'interno' al gruppo dei Farao-Marincola (primo fra tutti la registrazione del colloquio intervenuto tra Aloisio Cataldo e il De Santo il 10 maggio del 2008 più volte citata e rettamente interpretata dalla Corte di secondo grado quanto al timore manifestato da Aloisio e alle ragioni del medesimo) che i dati tecnici che hanno riguardato gli anomali contatti, proprio durante la notte tra il 26 e il 27 settembre 2008, tra i fratelli Benevento e Rovito Giuseppe.

Si tratta di dati esterni alla narrazione che, sul piano del metodo valutativo, oltre ad essere riscontri esterni hanno ricadute positive sul giudizio di attendibilità dei dichiaranti. Senza alcun vizio logico è stata, dunque, ritenuta sussistente, in entrambi i gradi di giudizio, la attendibilità intrinseca di De Castro Emanuele e Farao Francesco. Le dichiarazioni rese da costoro risultano autonome sul piano della formazione delle rispettive conoscenze e - in un comune contesto di individuazione della matrice mafiosa dell'omicidio - sono convergenti sul ruolo esecutivo tenuto da Rispoli Vincenzo. 6.3.3 Dalle considerazioni che precedono deriva l'affermazione di infondatezza (ai confini con la inammissibilità per motivi non consentiti) del ricorso a firma D'Agostino e del quarto motivo del ricorso Russano (sempre per Rispoli Vincenzo). 6.4 Gli altri motivi del ricorso avv.

Russano sono parimenti infondati. 6.4.1 Sia il tema della pretesa parziale (se non omessa) valutazione della memoria difensiva che quello della non congrua motivazione delle 'piste alternative' richiedono la formulazione di un passaggio logico-giuridico preliminare. Va ricordato, in proposito quanto è stato più volte affermato circa la stessa 'natura' della sentenza di merito, atto teso a rappresentare una argomentazione complessa, capace di fornire esplicazione logica ai contenuti autoritativi della decisione, espressi in dispositivo. Ciò in rapporto al 'nodo' essenziale di ogni valutazione giudiziaria, ossia l'essere - quantomeno nelle intenzioni - la motivazione un atto capace di rappresentare una adeguata e razionale sintesi dei temi dimostrativi emersi nel processo, attraverso una loro organica reductio ad unum.

La critica deve pertanto porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo. Come è stato efficacemente affermato già da Sez. V n. 8411 del 21.5.1992 (rv 191487) il vizio di motivazione, dunque, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa; la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri.

Ed è proprio il giudizio di 'relazione' con il tenore complessivo della decisione che porta ad affermare la infondatezza dei suddetti motivi. I punti della memoria sono stati scrutinati nel contesto complessivo della decisione, come si è detto in precedenza e le ipotesi alternative sono risultate - con piena logicità argomentativa - soccombenti anche a fronte della particolare forza delle evidenze a carico del Rispoli e dei mandanti (v. pag. 146 e ss. decisione impugnata). Va pertanto richiamato, quanto al primo motivo del ricorso avv. Russano, l'insegnamento offerto da Sez.

I n. 26536 del 24.6.2020, rv 279578, secondo cui la omessa valutazione di una memoria difensiva può, al più, rifluire come vizio di motivazione, lì dove sia riscontrabile una obiettiva carenza argomentativa della decisione, aspetto che per quanto sinora detto è del tutto da escludersi. 6.4.2 Ed ancora, vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza e carenza di specificità il secondo e il quinto motivo dell'atto di ricorso qui scrutinato. Quanto al diniego di nuova escussione del teste Fregnan (secondo motivo) il ricorso è del tutto aspecifico, avendo la Corte di secondo grado motivato in modo del tutto congruo il diniego (vedi pag. 127 e ss. della decisione impugnata).

Si sarebbe trattato di una ammissione della prova in appello su punto già esaminato ed in chiave meramente esplorativa, il che determina la totale assenza di decisività del mezzo istruttorio richiesto. Quanto alle circostanze aggravanti della premeditazione e del finalismo mafioso (quinto motivo) il punto è ampiamente argomentato - in modo del tutto logico e coerente con le risultanze processuali - dalla Corte di secondo grado (p. 226 e s..) e la critica difensiva risulta del tutto aspecifica. 6.5 Anche i ricorsi proposti da Marincola Cataldo e Farao Silvio sono infondati, per le ragioni che seguono.

Verrà compiuta una valutazione cumulativa, data la assoluta medesimezza di condizione processuale. 6.5.1 Dei motivi processuali già si è detto in precedenza ai paragrafi 2.1 e 2.2 da intendersi qui riproposti nei loro contenuti. 6.5.2 Della congrua motivazione espressa in sede di merito sui profili di attendibilità dei due dichiaranti principali, Farao Francesco e De Castro Emanuele, pure si è detto, trattando la posizione del Rispoli. 6.5.3 Residuano da scrutinare i punti relativi alla esistenza o meno di una motivazione 'rafforzata' rispetto al primo grado e le doglianze relative al recupero valutativo, previa escussione, del dichiarante Oliverio. \Ir» 6.5.4 Ad avviso del Collegio i rilievi in punto di motivazione rafforzata sono • infondati.

La particolarità del giudizio di merito qui in scrutinio (intendendosi per tale quello comprensivo di primo e secondo grado) sta nella assoluta 'debolezza' della motivazione della decisione di primo grado, quanto alle posizioni dei mandanti Farao Silvio e Marincola Cataldo, mandati assolti in quella sede. Si è già notato - infatti - che la Corte di primo grado esclude dal quadro valutativo, in virtù di un errore in diritto, dei contributi dichiarativi sicuramente utili alla complessiva ricostruzione del fatto (e con piena logicità recuperati nella decisione di secondo grado) come quelli di Vrenna Giuseppe e di Acri Nicola.

Si tratta di due dichiaranti che apprendono circostanze di fatto rilevanti, in particolare il primo, confermative della ascrivibilità dell'omicidio ad un problema «interno» alla famiglia (di sangue e mafiosa) Farao-Marincola. La fonte primaria di Vrenna è proprio Farao Giuseppe, suocero della vittima (come si è ricordato in parte narrativa). Per convergenti dichiarazioni e emergenze di altri processi (vedasi presenza al summit di tardano al Campo) i reggenti della cosca nel periodo in questione erano Farao Silvio e Marincola Cataldo. Da ciò, per logica comune, deriva :a) la sicura presenza di una motivazione rafforzata, posto che la Corte di secondo grado si serve di elementi colpevolmente trascurati dal giudice di primo grado, tali da rafforzare la impronta genetica dell'omicidio come riferibile ad una decisione dei reggenti della cosca Farao-Marincola in quel momento in libertà (rectius latitanti), Farao Silvio e Marincola Cataldo;

b) la considerazione della particolare rilevanza dei dati trascurati dal giudice di primo grado, posto che oltre alle fonti dichiarative Vrenna e Acri la Corte di primo grado menziona/ ma non valuta» contenuti delle conversazioni registrate dal Di Santo il 10 maggio del 2008 che esprimono in modo chiaro, per come logicamente interpretati dalla Corte di secondo grado, come la fonte dei timori per la propria vita - espressi da Aloisio Cataldo - fossero proprio le probabili determinazioni aggressive dei reggenti Farao Silvio e Marincola Cataldo. Dunque viene da dire che il rafforzamento del percorso valutativo è - nel caso in esame - quasi 'agevolato' dalla particolare timidezza valutativa espressa, nel caso che ci occupa, dal giudice di primo grado. 6.5.5 In simile quadro, peraltro, la Corte di Assise di Appello realizza un complessivo e condivisibile «riequilibrio logico» dei dati dimostrativi che avevano condotto in primo grado alla affermazione di responsabilità del solo Rispoli Vincenzo, sulla base di due considerazioni ineccepibili: - la prima è rappresentata dalla contraddittoria limitazione del giudizio di responsabilità ad uno degli esecutori (Rispoli) che, pacificamente, non aveva agito, secondo le stesse fonti dichiarative ritenute attendibili dal giudice di primo grado, per interesse personale ma come componente di una cellula di 'ndrangheta; - la seconda è rappresentata da una piana interpretazione della valenza dimostrativa (fermo restando il portato narrativo) dell'incontro intervenuto ad agosto del 2008 tra Farao Francesco da un lato e Farao Silvio e Marincola Cataldo dall'altro, risultando del tutto congrua e logica la motivazione espressa sul punto dal giudice di secondo grado (ossia la rappresentazione della decisione già presa, dai vertici del gruppo, di eliminare Aloisio Cataldo).

In particolare sul secondo aspetto il giudice di primo grado aveva illogicamente valorizzato la 'speranza' del destinatario della comunicazione (Farao Francesco) di una possibile equivocità di quella espressione .. ce la vediamo noi.. pronunziata da Marincola Cataldo in presenza di Farao Silvio (che non interviene a smentire o a minimizzare), espressione che nel contesto in cui è stata pronunziata aveva un significato del tutto univoco, come ritenuto dal giudice di secondo grado. 6.5.6 Le rettifiche logiche e giuridiche realizzate dalla Corte di assise di Appello, per quanto sinora detto, sono non soltanto ineccepibili ma del tutto idonee, dato il chiaro incrocio narrativo tra fonti dotate di autonomia percettiva (limitando il campo a De Castro Emanuele, Farao Francesco, Vrenna Giuseppe e Acri Nicola), a sostenere l'esito di condanna dei due ricorrenti qui in trattazione.

Ciò rende, come si è anticipato trattando la posizione del Rispoli, irrilevante e non decisivo il tema di critica rappresentato dal recupero della fonte Oliverio, su cui si addensano profili di non cristallina attendibilità soggettiva. Ma, a ben vedere, la fonte Oliverio non ha alcuna portata d