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Ordinanza — n. 37520/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against suspension order as inadmissible under procedural taxativity rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37520/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Massimo Carminati inadmissible, ordering him to pay court costs. The Court held that the suspension order was not an 'abnormal' act because it fell within the statutory powers of the supervision tribunal, even if motivated by opportunity rather than procedural necessity. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict criteria for challenging non-appealable decisions.

Regesto Legislator

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Art. 568 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.: An appeal against a supervision tribunal's order suspending the execution of a conditional release is inadmissible unless the act is structurally or functionally abnormal, as the suspension power is a standard judicial function not requiring extraordinary review.

Parole chiave

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procedural taxativity abnormality of act suspension of execution conditional release inadmissible appeal censure procedurali ritardo ingiustificato sospensione del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 568 comma 1 cod. proc. pen.
L'art. 568 comma 1, cod. proc. pen. stabilisce il principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione e il successivo art. 591, comma 1, lett.
Art. 591 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
stabilisce il principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione e il successivo art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 111 Cost., comma 2
art. 111 Cost
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. Ksouri
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. Ksouri, Rv.
Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007
Sez. U, n. 33 del 22/11/2000
238240; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000 - dep.
Sez. U, n. 26 del 24.11.1999
217244; Sez. U, n. 26 del 24.11.1999, dep.
Sez. 6 n. 2325 dell'08/01/2014
215094; Sez. 6 n. 2325 dell'08/01/2014, F., Rv.
Sez. 2, n. 7320 del 10.12.2013
258252; Sez. 2, n. 7320 del 10.12.2013, dep.
Sez. 1, Sentenza n. 23347 del 23/03/2017
Sez. 4, n. 22859 del 04/02/2004, Boukessra ed altri
Sez. 4, n. 22859 del 04/02/2004, Boukessra ed altri, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Carminati Massimo nato a MILANO il 31/05/1958 avverso l'ordinanza del 08/05/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 8 maggio 2024, ha accolto la richiesta avanzata da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma e, per l'effetto, ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma il 22 marzo 2024 ha accolto la richiesta di Massimo Carminati di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo dei propri difensori, in due distinti ma nella sostanza sovrapponibili atti, ha dedotto la nullità del provvedimento perché affetto da abnormità funzionale in quanto sarebbe stato emesso solo per ragioni di opportunità allorché la misura era comunque già in esecuzione, senza che vi fossero state trasgressioni e pure pronunciandosi impropriamente nel merito e sulla fondatezza dei motivi di ricorso proposti dal Procuratore generale.i.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art. 568 comma 1, cod. proc. pen. stabilisce il principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione e il successivo art. 591, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. sanziona con l'inammissibilità ogni impugnazione proposta al di fuori di quanto tipizzato. La giurisprudenza, al fine di far fronte a situazioni di stallo determinate dall'adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all'ordinamento ha creato la categoria dell'abnormità. In questi casi la mancata previsione normativa dell'impugnabilità del provvedimento dipende dalla sua imprevedibile estraneità a qualsiasi categoria processuale e il riconoscimento della ricorribilità per cassazione tende a superare una situazione di stallo altrimenti non rimediabile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. Ksouri, Rv. 272715; in precedenza Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000 - dep. 13/12/2000, P.M. in proc. Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 26 del 24.11.1999, dep. 2000, Rv. 215094; Sez. 6 n. 2325 dell'08/01/2014, F., Rv. 258252; Sez. 2, n. 7320 del 10.12.2013, dep. 2014, Rv. 259159) è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale, quindi, può riguardare due profili che si saldano all'interno di un fenomeno unitario (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Toni, Rv. 243590): quello strutturale (allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale) e quello funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero una indebita regressione del procedimento, ponendosi, in tal caso, anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2). 2.2.

Tanto premesso, poiché il ricorso è stato proposto avverso una statuizione non impugnabile, si deve preliminarmente valutare se il T provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari è da considerarsi o meno abnorme. L'ordinanza di sospensione dell'esecuzione di un provvedimento non è atto abnorme. La decisione impugnata, infatti, non presenta anomalie genetiche o funzionali radicali al punto da fuoriuscire dallo schema normativo processuale, non costituisce cioè atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati (Sez. 1, Sentenza n. 23347 del 23/03/2017, cit.) in quanto rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice ed è, piuttosto, conforme al potere riconosciuto al Tribunale di sospendere l'esecuzione di un provvedimento in precedenza emesso -senza che in ciò possa avere alcun rilievo la ragione effettiva o meno per cui è stato assunto- e non determina (e in concreto non ha determinato) alcuna stasi processuale non altrimenti rimovibile (Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, cit.;

Sez. 4, n. 22859 del 04/02/2004, Boukessra ed altri, Rv. 228780).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i