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Sentenza — n. 37518/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conditional sentence revocation for Vicenza case due to six-year gap exceeding statutory limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37518/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order revoking the conditional sentence granted in 2016 for the Vicenza case, while upholding the revocation for the Udine case. The appellant argued the revocation was illegal because the subsequent conviction became final years after the original sentence's grant, violating the five-year statutory limit. The court ruled that the revocation was improper because six years had elapsed between the original sentence's finality and the new conviction's finality, exceeding the permissible duration for revocation under Article 168 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.; Art. 163, comma 1, cod. pen.: The revocation of a conditional sentence requires the subsequent conviction to become final after the original sentence's finality but before the expiration of the statutory duration limits.

Parole chiave

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conditional sentence revocation statutory duration limits finality of judgment subsequent conviction timing Article 168 Penal Code procedural annulment five-year term revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.
La prima sospensione è stata revocata ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod.
Art. 163, comma 1, cod. pen.
Il termine -di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione- previsto dall'art. 163, primo comma, cod.
art. 168, comma 1 cod. pen
in quanto il condannato ha commesso nel quinquennio, dal 10 gennaio 2012 al 10 marzo 2016, i reati, accertati con la seconda sentenza (art. 168, comma 1 cod. pen.) La seconda sospensione è stata revocata ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017
Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008
274333; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Rv.
Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012
242036; Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Rv.
Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015
Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020
265724; Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 36378 del 07/07/2023
280056; Sez. 1, Sentenza n. 36378 del 07/07/2023, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Schiratti Adriano nato a Udine il 30/06/1968 avverso l'ordinanza del 19/03/2024 della Corte di Appello di Trieste udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Giuseppe Sansone che chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla revoca della sospensione condizionale disposta con la sentenza n. 1471/2016 emessa il 26/10/2016 dal Gup del Tribunale di Vicenza. RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di Appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento in data 19 marzo 2024, ha accolto la richiesta della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello e ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa ad Adriano Schiratti con le sentenze n. 1774/06 del 14/12/2006, emessa dal Tribunale di Udine, irrevocabile il 20/3/2010 e n. 1471/2016 del 26/10/2016 emessa dal Gup del Tribunale di Vicenza, irrevocabile il 22/12/2016.

2. Nello specifico. La prima sospensione è stata revocata ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. pen. in quanto il condannato ha commesso nel quinquennio, dal 10 gennaio 2012 al 10 marzo 2016, i reati, accertati con la seconda sentenza (art. 168, comma 1 cod. pen.) La seconda sospensione è stata revocata ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. in quanto il ricorrente, con sentenza successiva, emessa il 15 dicembre 2020 dalla Corte di Appello di Trieste, irrevocabile il 2 febbraio 2023, è stato condannato alla pena di anni 4 per un delitto anteriormente commesso, cioè il 13 dicembre 2011.

3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, in un unico articolato motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a entrambe le revoche. Nello specifico la difesa rappresenta che la decisione sarebbe errata in quanto il giudice dell'esecuzione non si sarebbe espresso circa la richiesta formulata dalla difesa di acquisire il fascicolo del giudice della cognizione al fine di valutare la sussistenza o meno dei presupposti per procedere alla revoca della concessione in entrambe le occasioni e, in special modo, della seconda per cui, seguendo i principi posti dalle SU Longo, la sospensione pure concessa per errore non sarebbe stata revocabile.

Sotto altro profilo, poi, la seconda sospensione non avrebbe dovuto essere revocata in quanto la causa di revoca, cioè la sopravvenuta irrevocabilità della sentenza di condanna per il reato anteriormente commesso (il 2 febbraio 2023), sarebbe intervenuta dopo che sono decorsi i termini, cioè i cinque anni dalla irrevocabilità della pronuncia che l'ha concessa (il 22 dicembre 2016).

4. In data 6 giugno 2024 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Giuseppe Sansone chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla revoca della sospensione condizionale di cui alla sentenza n. 1471/2016 del 26/10/2016, emessa dal Gup del Tribunale di Vicenza, irrevocabile il 22/12/2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. In un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 168 cod pen. con riferimento alla revoca di entrambi i benefici. La doglianza è fondata solo in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza n. 1471/2016 del 26 ottobre 2016 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza, irrevocabile il 22 dicembre 2016. Il termine -di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione- previsto dall'art. 163, primo comma, cod. pen., come anche evidenziato dal Procuratore generale nelle conclusioni, si riferisce alla sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale e ne suppone, pertanto, il passaggio in giudicato.

Nell'ipotesi di cui all'art. 168, primo comma, n. 2, c. p., quindi, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, «la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso» (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, Rv. 274333; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Rv. 242036; Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Rv. 253368).

Cioè nel senso, come ulteriormente precisato, che «in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, Rv. 265724; Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056; Sez. 1, Sentenza n. 36378 del 07/07/2023, Rv. 285246 - 01). Nel caso di specie tra la sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza che ha concesso la seconda sospensione condizionale della pena, divenuta irrevocabile il 22 dicembre 2016, e quella successiva, emessa il 15 dicembre 2020 ma divenuta irrevocabile il 2 febbraio 2023, sono trascorsi sei anni e, conseguentemente, la sospensione condizionale non poteva essere revocata.

3. La generica doglianza sollevata in ordine alla revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza n. 1774/06 del 14/12/2006 dal Tribunale di Udine, irrevocabile il 20/3/2010, è infondata. In questo caso, infatti, accertato che il ricorrente ha commesso un reato nel quinquennio, attesa la natura meramente dichiarativa della statuizione, non era comunque necessario acquisire il fascicolo della cognizione.

4. Le ragioni esposte impongono di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale applicata con la sentenza n. 1471/2016, emessa il 26 ottobre 2016 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza, divenuta irrevocabile il 22 dicembre 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale applicata in favore di Schiratti Adriano con la sentenza n. 1471/2016, emessa il 26 ottobre 2016 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza, divenuta irrevocabile il 22 dicembre 2016. Rigetta ne