Cassation annuls appeal order for two defendants due to lack of information, but dismisses third defendant's appeal as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's order regarding two defendants, Dibois Pamela and Dubois Fedora, for failing to gather necessary information on their living conditions and work status. While the court upheld the dismissal of Bianchi Fiorello's appeal as inadmissible due to discretionary factual assessments, it ruled that the other two defendants' request for substituted detention was procedurally flawed. The decision mandates a new trial for the annulled cases, ensuring the executing judge obtains required data before evaluating the substitution request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 D.Lgs. 150/2022; Art. 545 bis c.p.p.: The executing judge must actively obtain information regarding the convicted person's lifestyle and employment to assess the suitability of substituted detention, and cannot reject the request solely due to a lack of such data.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BIANCHI FIORELLO nato a IVREA il 04/05/1979 DIBOIS PAMELA nato a GENOVA il 06/02/1983 DUBOIS FEDORA nato a CHIVASSO il 26/02/1977 avverso l'ordinanza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che chiede dichiararsi il ricorso di Bianchi inammissibile e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata quanto a Dibois Pamela e Dubois Fedora 22- c,‘
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14 febbraio 2024 la Corte di Appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 150/2022 da Bianchi Fiorello, Dibois Pamela e Dubois Fedora di sostituzione delle pene detentive loro rispettivamente inflitte con una pena sostitutiva, ex art. 20 bis cod.pen. La Corte di Appello motivava la reiezione dell'istanza in ragione della assoluta carenza di informazioni in merito alle condizioni di vita dei condannati, in particolare circa lo svolgimento di attività lavorative lecite.
2. Avverso detta ordinanza proponevano ricorso i condannati, tramite il difensore avv. Davide Gatti, lamentando la erronea applicazione dell'art. 545 bis cod proc pen e la correlata manifesta illogicità della motivazione. Premettevano i ricorrenti che l'ordinanza impugnata era stata emessa dalla Corte territoriale in sede di rinvio, a fronte di precedente annullamento da parte di questa Corte che aveva ritenuto - contrariamente al giudice della esecuzione - la istanza di sostituzione della pena tempestiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 I. cit, cioè con riferimento alla pendenza del procedimento avanti alla Corte di Cassazione al momento della entrata in vigore del decreto 150/2022. 2.1 Quanto alla posizione di Bianchi Fiorello rilevava la incongruità della motivazione laddove esclude la sostituibilità della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva, trattandosi di soggetto recidivo, laddove la norma non preclude l'accesso alla sostituzione delle pene ai recidivi; secondariamente lamenta l'erroneità della motivazione, laddove fondata sulla carenza di informazioni circa lo stile di vita del condannato.
Rileva, infatti, il ricorrente come il legislatore non abbia imposto alcun onere di allegazione all'istante, ma , al contrario, un potere - dovere in capo al giudice di disporre gli accertamenti finalizzati all'applicazione della detenzione domiciliare, investendo, all'occorrenza, UEPE e i Servizi sociali. Pertanto, la decisione della Corte territoriale si appalesava erronea in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 545 bis cod proc pen e 58 L. 689/81. Né si poteva ritenere che il giudice dell'esecuzione avesse strumenti diversi e meno incisivi rispetto ai Tribunali di Sorveglianza per disporre dette sostituzioni. 2.2 Quanto alla posizione di Dibois Pamela e di Dubois Fedora, rimarcava la medesima incongruità motivazionale e violazione di legge, avendo anche in questo caso la Corte di Appello abdicato all'esercizio dei poteri istruttori ex officio, previsti esplicitamente dalla norma richiamata.
Rilevava, infine, che la interpretazione data dal giudice dell'esecuzione alla riforma Cartabia, soprattutto con riguardo alla sostituibilità delle pene detentive /1 1 , Af\ brevi con pene sostitutive già nella fase di cognizione e, eccezionalmente, nella fase di esecuzione, era in aperto contrasto con lo spirito della riforma stessa, volto, cioè ad allargare l'ambito di applicazione, onde sgravare i Tribunali di Sorveglianza di tutte le vicende inerenti i liberi sospesi. Rilevava l'incongruità insita nella decisione impugnata le cui conseguenze potrebbero essere che Dubois Fedora, sebbene condannata a pena più elevata, ma per reato non ostativo, potrà vedersi sospendere l'ordine di esecuzione della pena, mentre Dibois Pamela, nonostante sia stata condannata a pena inferiore, ma per reato ostativo, entrerà in carcere.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile quanto a Bianchi Fiorello, in quanto volto a sollecitare una inammissibile rivalutazione di questioni di merito e annullarsi il provvedimento impugnato quanto alle ulteriori ricorrenti, non avendo il giudice dell'esecuzione attivato, come avrebbe dovuto, i poteri di integrazione istruttoria ex officio, previsti esplicitamente dall'art. 545 bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente alle posizioni di Dubois Fedora e Dibois Pamela. Secondo quanto disposto dall'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., «al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato».
In ossequio a tale dettato normativo, non può ritenersi sussistere in capo all'imputato un obbligo di presentare documentazione al giudice, atteso che il comma 3 dell'art. 545-bis cod. proc. pen., come si è evidenziato, non pone a carico dell'imputato alcun obbligo, ma solo la facoltà di presentare documentazione, peraltro, all'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna (in un'ottica di collaborazione ai fini della elaborazione della relazione) e non al giudice che procede, davanti al quale il ricorrente è facultato a presentare memorie. (Sez. 2 - , Sentenza n. 12635 del 23/02/20.
Conseguentemente, non può inserirsi fra le cause ostative alla sostituibilità della pena detentiva l'omissione da parte del richiedente di informazioni circa le attuali condizioni di vita, ovvero circa i mezzi di sostentamento delle imputate, come ritenuto dalla Corte territoriale, posto che, secondo la lettera della norma, in capo al richiedente sussiste una mera facoltà di produrre documentazione, sia all'ufficio di esecuzione penale esterna, sia al giudice che procede, mentre in capo al giudice incombe un potere-dovere di richiedere al detto ufficio, ovvero alla polizia giudiziaria, tutte le informazioni necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali del richiedente.
L'art. 545 bis cod. proc. pen. prevede, per l'applicazione delle pene sostitutive, un meccanismo articolato, definito a struttura bifasica, in cui il giudice instaura una fase di contraddittorio con le parti e, ove necessario, si avvale anche dell'apporto dell'ufficio esecuzione penale esterna al fine di individuare la pena sostitutiva più adeguata, dettagliando obblighi e prescrizioni. (Sez. 6, n. 21929/2024 rv 286486). Tale meccanismo deve intendersi operante anche nel caso in esame, allorquando, cioè, la richiesta di sostituzione della pena precedentemente inflitta venga richiesta al giudice dell'esecuzione, in pendenza del procedimento in fase di legittimità al momento di entrata in vigore del D.Lgs 150/2022, posto che per espressa previsione dell'art. 95 del medesimo decreto, "nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive".
L'eccezionalità costituita dalla possibilità di applicazione della pena sostituiva da parte del giudice della esecuzione, anziché dal giudice della cognizione, secondo il sistema del sentencing anglosassone, è limitata ai casi individuati nella disciplina transitoria e di fatto consente di anticipare alcune forme di esecuzione extracarceraria che erano di esclusivo appannaggio della magistratura di sorveglianza. E' evidente che il giudice della cognizione, ma anche dell'esecuzione, nei limitati casi previsti dall'art. 95 D.Lgs 150/2022, per potere valutare la sostituibilità della pena detentiva necessita di un bagaglio di informazioni che mediamente non possiede e che, dunque, può e deve ottenere, al fine di dare adeguata risposta alla istanza ex art. 545 bis cod. proc. pen., con le modalità previste dall'art. 545 bis comma 3 cod proc pen, non potendosi trincerare dietro una mancanza di informazioni, ovvero dietro un inadempimento da parte del richiedente che, come visto, non ha alcun onere in tal senso.
Il provvedimento impugnato, limitatamente alle posizioni di Dibois Pamela e Dubois Fedora non ha fatto buon governo di tali principi, né del disposto normativo e deve essere annullato con rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo esame nel rispetto di quanto sopra osservato.
2. Il ricorso di Bianchi Fiorello è inammissibile, perché fondato su motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Nel caso del ricorrente Bianchi, infatti, la Corte Territoriale ha fondato la reiezione dell'istanza di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare ex art.20 bis cod. pen. sulla pluralità dei precedenti, sulla gravità dei medesimi, ritenuti indicativi di una spiccata attitudine ad agire senza remore e senza alcuna considerazione della incolumità altrui, per fini di lucro e per assicurarsi l'impunità. Tale valutazione rientra certamente nel perimetro di discrezionalità lasciato dal legislatore al giudice ex art. 58 della legge 689/1981; la decisione reiettiva, parametrata sugli indici di cui all'art. 133 cod. pen., è fondata su valutazioni adeguatamente motivate, non arbitrarie e coerenti.
Per contro, il ricorrente Bianchi sollecita questa Corte ad operare una differente valutazione dei medesimi elementi di fatto al fine di giungere a una differente decisione, operazione inibita al giudice di legittimità. Il ricorso con riguardo alla posizione di Bianchi Fiorello deve essere dichiaro inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. PQM Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di Dibois Pamela e di Dubois Fedora con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano.
Dichiara inammissibile il ricorso di Bianchi Fiorello che condanna al pagamento delle spese processu