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Sentenza — n. 37388/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37388/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37388/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI RENZO nato a BIENTINA il 10/09/1952 avverso l'ordinanza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sept-ite le conclusioni del PG 6( • /20.».11-4..)-o-0 f csUrt. c—cu—tc CAJ per_ (A-N% 14,si2"‘"%iì oek' h IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 27 febbraio 2024 la Corte di Appello di Firenze - quale giudice della esecuzione - ha disposto non luogo a provvedere su (ulteriore, rispetto ad altre domande già presentate) domanda introdotta da Martinelli Renzo, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37388/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, dato che non si confronta con le reali ragioni della decisione, rappresentate dalla esistenza di un precedente procedimento esecutivo avente ad oggetto i medesimi fatti e loe medesime richieste. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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motivi di cassazione recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale criminalità persistente cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI RENZO nato a BIENTINA il 10/09/1952 avverso l'ordinanza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sept-ite le conclusioni del PG 6( • /20.».11-4..)-o-0 f csUrt. c—cu—tc CAJ per_ (A-N% 14,si2"‘"%iì oek' h IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 27 febbraio 2024 la Corte di Appello di Firenze - quale giudice della esecuzione - ha disposto non luogo a provvedere su (ulteriore, rispetto ad altre domande già presentate) domanda introdotta da Martinelli Renzo, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Martinelli Renzo, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, dato che non si confronta con le reali ragioni della decisione, rappresentate dalla esistenza di un precedente procedimento esecutivo avente ad oggetto i medesimi fatti e loe medesime richieste. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pr