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Sentenza — n. 37382/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37382/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37382/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KADDARI MOHAMED nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 06/11/1966 avverso l'ordinanza del 06/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sept-ite le conclusioni del PG iciaLksi.QL: eija. (to_ c-coutcC(/).Q ott.0 c_a9t/›0/47 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 6 marzo 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto le domande introdotte da Kaddari Mohamed, tese ad ottenere le misure alternative della detenzione domiciliare o dell'affidamento in . prova al servizio sociale. 1.1 In motivazione viene evidenziato chel"istante non ha indicato un domicilio in sede di domanda iniziale, né tale aspetto è stato oggetto di successiva precisazione in udienza.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37382/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, per costante orientamento interpretativo di questa Corte, in tema di misure alternative alla detenzione, è legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di un condannato di essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale fondato sulla mancanza di una sua stabile residenza, atteso che detta mancanza impedisce al servizio sociale un costante contatto diretto con il condannato, necessario all'espletamento delle indispensabili funzioni di supporto e controllo che l'art. 47, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354, demanda al servizio medesimo (tra le molte, Sez.

Parole chiave

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statuto di dimora diritto all'assistenza sociale diritto all'alloggio domicilio di una parte permesso di domicilio domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KADDARI MOHAMED nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 06/11/1966 avverso l'ordinanza del 06/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sept-ite le conclusioni del PG iciaLksi.QL: eija. (to_ c-coutcC(/).Q ott.0 c_a9t/›0/47 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 6 marzo 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto le domande introdotte da Kaddari Mohamed, tese ad ottenere le misure alternative della detenzione domiciliare o dell'affidamento in . prova al servizio sociale. 1.1 In motivazione viene evidenziato chel"istante non ha indicato un domicilio in sede di domanda iniziale, né tale aspetto è stato oggetto di successiva precisazione in udienza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Kaddari Mohamed, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 In particolare si evidenzia che :

a) vi è stata elezione di domicilio per le notifiche in sede di istanza presso lo studio del difensore;

b) l'assenza di ulteriori indicazioni non è causa di inammissibilità, ben potendo il Tribunale in udienza delegare accertamenti ai sensi dell'art.666 comma 5 cod. proc. pen. ;

c) vi era stata richiesta di informazioni ai Carabinieri di Cagliari ma il Tribunale ha deciso in assenza delle informazioni richieste, né sono state fatte verifiche su una ipotesi di )14-r sistemazione alloggiativa indicata dal difensore dopo l'udienza camerale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, per costante orientamento interpretativo di questa Corte, in tema di misure alternative alla detenzione, è legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di un condannato di essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale fondato sulla mancanza di una sua stabile residenza, atteso che detta mancanza impedisce al servizio sociale un costante contatto diretto con il condannato, necessario all'espletamento delle indispensabili funzioni di supporto e controllo che l'art. 47, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354, demanda al servizio medesimo (tra le molte, Sez.

I n. 27347 del 17.5.2019, rv 276198). 3.2 La domanda, dunque, non è stata dichiarata inammissibile per omessa elezione di domicilio (presso il difensore) ma è stata respinta perché il richiedente, non indicando un domicilio ove poter essere reperito, non ha collaborato alla 2 LÌ esecuzione delle verifiche preliminari (indagine sociale etc.) e ciò legittimamente è stato valutato come elemento indicativo di non affidabilità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21