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Sentenza — n. 37379/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order denying crime continuation due to insufficient temporal analysis ignoring unitary criminal intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37379/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Florence Tribunal's execution order which rejected the claim of crime continuation based solely on a temporal gap between offenses. The appellant argued that tax violations stemmed from a single business crisis, proving a unified criminal plan, while the court emphasized that mere repetition or habit does not constitute the required intellectual unity of intent. The decision mandates a new evaluation because the lower court failed to consider concrete indicators of a premeditated design beyond the time interval.

Regesto Legislator

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Art. 81 c.p., comma 2; The recognition of crime continuation requires concrete indicators of a unified criminal design at the time of the first offense, excluding mere habitual repetition or general tendency to offend.

Parole chiave

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crime continuation unified criminal design execution order annulment tax evasion unitary criminal intent tempestività tributaria arretrati d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 81 c.p., comma 2
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
art. 81 c.p
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 40123 del 22.10.2010
Sez. I n. 12905 del 17.3.2010
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABBATE ANGELA EMANUELA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 20/10/1985 avverso l'ordinanza del 26/02/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/septite le conclusioni del PG \). T(.Q_A)Q.L.; c,ttIL e-due-C.0-z cgibe IN FATTO E IN DIRITTO 1.

1. Con ordinanza resa in data 26 febbraio 2024 il Tribunale di Firenze - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevocabili, introdotta da Abbate Angela Emanuela . 1.1 In motivazione si rileva, in sintesi, che:

a) pur trattandosi di condotte omogenee quanto a violazione del bene giuridico protetto, l'esistenza di un consistente intervallo temporale (settembre 2013/ settembre 2015) non consente di ravvisare la unitaria deliberazione delle violazioni.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Abbate Angela Emanuela . Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 La difesa del ricorrente prospetta, in sintesi, che:

a) il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che le violazioni tributarie, per omesso versamento di imposta, oggetto delle due decisioni irrevocabili sono correlate ad un periodo di difficoltà nella gestione di una medesima impresa, il che fa emergere in maniera chiara la unitarietà della sottostante deliberazione criminosa; b)peraltro, si era rappresentato che una analoga violazione era stata commessa anche per l'annualità 2014 ma è stata dichiarata la prescrizione del reato, ciò a dimostrazione della programmazione unitaria correlata alla crisi dell'azienda.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez.

I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 3.2. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.

Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez.

Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità 3 //( spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

4. Nel caso in esame il giudice della esecuzione, con motivazione non adeguata rispetto al necessario percorso valutativo sin qui esposto, ha valorizzato esclusivamente l'intervallo temporale tra le violazioni, senza apprezzare la concreta situazione di fatto (indicativa di una deliberazione di fondo unitaria) e l'esistenza di una ulteriore condotta (pur non pervenuta ad esito di condanna), ulteriormente idonea a concorrere ad un giudizio favorevole in punto di riconoscimento del medesimo disegno criminoso. Va pertanto disposta nuova valutazione, previo annullamento con rinvio della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze. Così deciso