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Sentenza — n. 37374/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37374/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37374/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 26 febbraio 2024, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Vincenzo Di Mauro con sentenza del 4 aprile 2003 del Tribunale di Catania, irrevocabile il 23 febbraio 2004, sussistendone i presupposti di legge.

Regesto Legislator

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art. 674 cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen, art. 179 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37374/2024 — snpen · Corte di Cassazione: b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 - 01, in cui, nel procedimento di sorveglianza, era stata dichiarata l'inammissibilità de plano dell'istanza del detenuto di ammissione alla semilibertà in violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.).

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revoca dell'annullamento revoca straordinaria revisione della sentenza penale revoca della moratoria concordataria impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 674 cod. proc. pen
Secondo il costante e consolidato orientamento di questa Corte, nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si deve osservare quanto stabilito dall'art.
art. 666 cod. proc. pen
pen., si deve osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen.
art. 179 cod. proc. pen
che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MAURO VINCENZO nato a PATERNO' il 06/11/1983 avverso l'ordinanza del 26/02/2024 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, R. Piccirillo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 26 febbraio 2024, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Vincenzo Di Mauro con sentenza del 4 aprile 2003 del Tribunale di Catania, irrevocabile il 23 febbraio 2004, sussistendone i presupposti di legge.

2. Avverso la descritta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, Vincenzo Di Mauro, chiedendone l'annullamento per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, atteso che il Tribunale, preso atto dell'irregolare notifica al condannato del decreto di fissazione dell'udienza camerale del 29 giugno 2023, ha ritenuto di poter decidere de plano, disponendo la revoca della citazione.

3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, R. Piccirillo, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo il costante e consolidato orientamento di questa Corte, nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si deve osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen. (tra le molte: Sez. 3 n. 1439 del 16/12/2005, Sela, Rv. 233317; Sez. 1 n. 20290 del 06/05/2008, Di Dia, Rv. 239994). Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, essendo tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 cod. proc. pen. le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Al condannato, pertanto, compete l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio fissata per la deliberazione dell'incidente, che va deciso a seguito di un procedimento in contraddittorio tra le parti.

3. Nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione, dopo aver accertato l'irregolarità della notifica dell'avviso di udienza al condannato, anziché disporne la rinnovazione, ha ritenuto di decidere sulla richiesta di revoca del beneficio de plano e si è riservato la decisione, depositando successivamente il provvedimento impugnato (cfr. verbale di udienza nel quale è annotato che "pur rilevando l'irregolarità della notifica, il Tribunale rileva che trattandosi di provvedimento che può decidersi de plano, revoca la citazione e si riserva di decidere de piano"). Ne deriva che all'udienza del 29 giugno 2023 non è stato correttamente instaurato il contraddittorio, con conseguente nullità assoluta del procedimento e del provvedimento, all'esito, adottato.

4. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio. Invero, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett.

b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 - 01, in cui, nel procedimento di sorveglianza, era stata dichiarata l'inammissibilità de plano dell'istanza del detenuto di ammissione alla semilibertà in violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso il 7 giugno 2024 Il Cons