Cassation appeal dismissed as manifestly unfounded due to correct application of concurrent sentence rules for life imprisonment cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal manifestly unfounded and inadmissible. The applicant, a life prisoner, challenged an execution order imposing day isolation for additional crimes, arguing violations of the Convention on Human Rights and procedural code provisions. The Court ruled that established case law requires applying concurrent sentence rules for life imprisonment cases, rendering the isolation order legally correct and the appeal without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 72, comma 2, cod. pen.; Art. 80, cod. pen.; Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.: In cases of concurrent sentences involving life imprisonment and crimes tried under summary procedure, the provision allowing substitution of day isolation for life imprisonment does not apply, requiring the execution of the life sentence according to concurrent sentencing rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INTERNICOLA ANDREA nato a LURAGO MARINONE il 26/06/1968 avverso l'ordinanza del 05/02/2024 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Raffaele Gargiulo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto rivolto al Tribunale di Como, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Andrea Internicola, che era stato condannato alla pena dell'ergastolo per taluni reati, la revoca dell'isolamento diurno determinata nei suoi confronti dal giudice dell'esecuzione in relazione a pene temporanee inflittegli per ulteriori reati.
2. Con ordinanza del 5 febbraio 2024, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. Osservava che nei confronti di Internicola, che era stato condannato per taluni reati alla pena dell'ergastolo con sentenza irrevocabile, erano state emesse in fase esecutiva: l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como in data 24 aprile 2018, che aveva determinato in quattordici mesi e quindici giorni l'isolamento diurno per altri reati per i quali Internicola era stato condannato a pene temporanee con altre sentenze irrevocabili; l'ordinanza del Tribunale di Como in data 19 novembre 2018, che aveva determinato in quindici giorni l'isolamento diurno per altri reati per i quali Internicola risultava condannato a pena temporanea con una ulteriore sentenza irrevocabile.
Con la citata ordinanza del 5 febbraio 2024, il giudice dell'esecuzione notava che le precedenti ordinanze menzionate non erano state impugnate, divenendo così definitive, e che, comunque, l'istanza di Internicola non poteva essere accolta, perché, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, era applicabile, in caso di pene concorrenti inflitte con condanne diverse emesse a seguito di giudizi abbreviati, di cui una alla pena dell'ergastolo, l'art. 72, comma secondo, cod. pen., per effetto del rinvio operato dall'art. 80 dello stesso codice.
3. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento della citata ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione il 5 febbraio 2024. Il ricorrente deduce violazioni degli artt. 3 e 6 della Convenzione EDU e carenza di motivazione, affermando che l'applicazione della pena dell'isolamento diurno nei confronti di Internicola, per reati giudicati con il rito abbreviato, e per i quali non è stata inflitta la pena dell'ergastolo, non è rispettosa dell'art. 442 cod. proc. pen., nella formulazione previgente alla modifica introdotta dalla legge n. 33 del 2019.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse emesse all'esito di giudizi abbreviati, di cui una alla pena dell'ergastolo, non trova applicazione la previsione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. sulla sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con quella dell'ergastolo, dovendo il giudice, alla stregua dell'art. 663, comma 1, cod. proc. pen., determinare la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene, con conseguente applicabilità dell'art. 72, comma secondo, cod. pen., per effetto del rinvio operato dall'art. 80 dello stesso codice (Sez. 1, n. 11934 del 18/01/2019, Rv. 275014 - 01). 1.2.
L'ordinanza del 5 febbraio 2024 è corretta sia nel rilievo della definitività delle citate precedenti ordinanze del 24 aprile 2018 e del 19 novembre 2028, in mancanza di impugnazione delle stesse, sia nell'applicazione delle norme sopra indicate nel rispetto del suddetto principio di diritto, pienamente condivisibile.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorsc e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.