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Sentenza — n. 37213/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against revocation of suspended sentence due to failure to prove new financial inability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37213/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giorgio Ceffalia's appeal against the revocation of his suspended sentence for non-payment of civil compensation. The lower court found that Ceffalia, despite receiving free legal aid and income support, had not demonstrated a new, objective inability to pay the €1,000 per victim. The court ruled that the execution judge correctly evaluated existing economic conditions and that mere indicators from INPS documents were insufficient to prove a subsequent impediment to payment.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; In cases of suspended sentences conditional on civil payment, the execution judge may revoke the benefit upon non-payment, and the appellant must prove a new, objective inability to perform the obligation, as prior economic assessments and existing judgments preclude re-litigation of past conditions.

Parole chiave

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suspended sentence revocation civil compensation payment execution judge powers new impediment proof judicial res judicata free legal aid status Italian criminal procedure indigenza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Avverso l ’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Giorgio Ceffalia e con un motivo unico ha lamentato la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ne consegue il rigettodel ricorso, statuizione dalla quale deriva, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.,la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese processuali.
art. 582 cod. pen
6172/2021, definitiva l’11/01/2013 in relazione al reato di cui all’art. 582 cod. pen., beneficioche era subordinato al pagamento da parte dell’imputato di una provvisionale immediatamente esecutiva liquidata in € 1.000,00 per ciascuna parte civile.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20317 del 18/04/2024
Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CEFFALIA GIORGIO nato a MILANO il 24/04/1978 avverso l'ordinanza del 04/04/2024 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; RITENUTOIN FATTO 1. Con ordinanza in data 4 aprile 2024 , il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, harevocato il beneficio della sospensione dell’esecuzione della pena concesso a Giorgio Ceffalia con sentenza n. 4816/2020, emessa dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica, confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza n. 6172/2021, definitiva l’11/01/2013 in relazione al reato di cui all’art. 582 cod. pen., beneficioche era subordinato al pagamento da parte dell’imputato di una provvisionale immediatamente esecutiva liquidata in € 1.000,00 per ciascuna parte civile.

Il Tribunale accertava che il pagamento non era avvenuto e riteneva che non fosse documentata alcuna oggettiva incapacità ad adempiere da parte dell’imputato.2. Avverso l ’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Giorgio Ceffalia e con un motivo unico ha lamentato la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. per omessa motivazione in punto di sussistenza concreta ed effettiva di una ragione di impedimento del risarcimento pecuniario. Il Tribunale non aveva dato atto delle circostanze che dimostravano la condizione economica del condannato, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio e poi anche al beneficio del reddito di cittadinanza, e che davano conto dell’incolpevole condotta di inadempimento, dalla quale non poteva discendere il provvedimento di revoca. Il ricorrente allega documentazione INPS e ISEE, già prodotta al giudice dell’esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Le condizioni economiche del condannato ai fini della concessione del beneficio subordinato al pagamento della provvisionale devono essere prese in esame dal giudice di merito , il quale, se intende subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, « è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato» (Sez. 2, n. 20317 del 18/04/2024, Rv. 286410-01). Tale valutazione integra gli accertamenti posti a fondamento della statuizione e può essere oggetto di contestazione o di censura nei gradi successivi di giudizio.

Come su tutte le altre statuizioni anche su questa si forma il giudicato e anche questa deve andare in esecuzione, così com’è formulata.Tant’è vero che «in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere » (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023).

Passata dunque in giudicato la sentenza che concede il beneficio e lo subordina all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, dinanzi al giudice dell’esecuzione possono solo farsi valere fatti dimostrativi della sopravvenuta impossibilità ad adempiere e non possono essere dedotte condizioni che sono state già oggetto di valutazione da parte del giudice della cognizione o la cui rilevanza,ai fini della possibilità di adempiere, siano comunque già coperte dal giudicato. Il ricorrente fa riferimento alle proprie asserite condizioni economiche disagiate risalenti già all’epoca del giudizio e difatti cita l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio in quel procedimento; non deduce tuttavia elementi dimostrativi di fattiche abbiano dato origine ad un impedimento sopravvenuto .

Il giudice dell’esecuzione dà atto delle dichiarazioni del condannato che aveva sostenuto peraltro di essere ignaro del suo obbligo di pagare la provvisionale (ignoranza del tuttoinammissibile, avendo egli partecipato anche a mezzo del suo difensore al processo);attesta altresì che le condizioni di disagio economico non sono state documentatee che nel termine entro il quale avrebbe dovuto adempiere il condannato non ha assunto alcuna iniziativa. Con queste affermazioni il ricorso non si confronta e lamenta la mancata valutazione della documentazione INPS e ISEE, che contiene peraltro meri indicatori e che non consente di ricavare la sussistenza di sopravvenuti elementi di impossibilità ad adempi ere , a fronte di una somma non particolarmente onerosa da versare alle person e offes e (€ 1.000,00 per ciascuna delle due parti civili, obbligazione in solido –e quindi con possibilità di riparto in regresso – con gli altri due coimputati).

Non solo non risulta che il condannato abbia corrisposto anche solo parzialmente l’importo indicato nella provvisionale, ma nemmeno che abbia chiesto rateizzazioni o differimenti o abbia rappresentato sopravvenuti impedimenti.

3. Ne consegue il rigettodel ricorso, statuizione dalla quale deriva, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.,la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces