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Sentenza — n. 37209/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37209/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37209/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CEROLINI GIUSEPPE nato a CIVITANOVA MARCHE il 28/02/1967 avverso l'ordinanza del 15/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, KATE TASSONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso; RITENUTOIN FATTO 1.Con ordinanza in data 15 maggio 2024 , il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza di affidamento in prova richiesto da Giuseppe Cerolini. Il Tribunale di sorveglianza motivava la sua decisione in ragione della ragguardevole entità della pena inflitta al condannato; dello stile di vita improntato a trarre profitto da iniziative economiche illec ite e, in genere, da attività illegali; della recente sentenza del Tribunale di Macerata che lo ha ritenuto responsabile di un’articolata serie di illeciti in materia fiscale e tributaria, accertati tra il 2013 ed il 2017, da cui è risultata un’evasione di imposte prossima a 15 milioni di euro;del certificato dei carichi pendenti che attesta procedimenti a suo carico per fattispecie di false fatturazioni e di violazione di norme della disciplina fallimentare, alcuni dei quali già approdati a sentenze non definitive di condanna;delle informazioni dei Carabinieri di Macerata che hanno riferito anche di frequentazioni controindicate; d e ll’inattendibilità della documentazione relativa alla prospettiva di assunzione presso una società risultata irreperibile nella sede ufficiale; e infine « ad abunda n tiam » del la mancata documentazione di condotte riparatorie.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 37209/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 05), d’altro canto costante giurisprudenza afferma che comunque « è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett.

Parole chiave

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rinuncia alle prestazioni d'assicurazione procedura di ricusazione reinserimento professionale ripresa fiscale aziendale licenziamento per motivi economici ripresa economica
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CEROLINI GIUSEPPE nato a CIVITANOVA MARCHE il 28/02/1967 avverso l'ordinanza del 15/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, KATE TASSONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso; RITENUTOIN FATTO 1.Con ordinanza in data 15 maggio 2024 , il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza di affidamento in prova richiesto da Giuseppe Cerolini. Il Tribunale di sorveglianza motivava la sua decisione in ragione della ragguardevole entità della pena inflitta al condannato; dello stile di vita improntato a trarre profitto da iniziative economiche illec ite e, in genere, da attività illegali; della recente sentenza del Tribunale di Macerata che lo ha ritenuto responsabile di un’articolata serie di illeciti in materia fiscale e tributaria, accertati tra il 2013 ed il 2017, da cui è risultata un’evasione di imposte prossima a 15 milioni di euro;del certificato dei carichi pendenti che attesta procedimenti a suo carico per fattispecie di false fatturazioni e di violazione di norme della disciplina fallimentare, alcuni dei quali già approdati a sentenze non definitive di condanna;delle informazioni dei Carabinieri di Macerata che hanno riferito anche di frequentazioni controindicate; d e ll’inattendibilità della documentazione relativa alla prospettiva di assunzione presso una società risultata irreperibile nella sede ufficiale; e infine « ad abunda n tiam » del la mancata documentazione di condotte riparatorie.

2. Avverso l ’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato e dopo una ricostruzione del procedimento, nella quale sottolineava che in sede di convocazione presso l’Ufficio esecuzione penale esterna Cerolini si era presentato con l’avv. Andrea Natalini in sostituzione dell’originario difensore, Avv. Massimo Di Bonaventura,e che il nuovo difensore era stato indicato anche alla Stazione dei Carabinieri di Civitanova Marche, lamentavache, quando in vista dell’udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza egli aveva richiesto un rinvio per un concomitante impegno professionale, la sua istanza era stata respinta reputando tardiva la nomina e indicandolo quale codifensore con l’avv. Massimo Di Bonaventura. Con un primo motivo articolato ai sensi dell’art. 606 lett.

d) cod. proc. pen., lamentava la mancata assunzione quale prova decisiva della transazione raggiunta dal Cerolini con la Tecnopol s.p.a. e di cui si dà atto nella sentenza di condanna della Corte di appello di Torino in data 25/11/2019, che costituiva il titolo da eseguire, e che doveva valere come dimostrazione di condotta riparatoria. Con un secondo motivo articolato ai sensi dell’art. 606 lett.

c) del codice di rito, lamentava la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; deduceva che il Tribunale di sorveglianza non aveva tenuto conto della documentazione sanitaria che attestava le precarie condizioni di salute del condannato, già versata all’Ufficio esecuzione penale esterna , e che non aveva tenuto conto delle circostanze dedotte ai fini dell’impedimento dell’avv. Natalini, la cui assenza aveva lasciato il Cerolini privo di difesa tecnica. 3.Il Procuratore Generale, Kate Tassone, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo lamenta la mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla raggiunta transazione con la TECNOPOL s.p.a., originaria parte civile nel procedimento definito con sentenza in data 25/11/2019 ed è manifestamente inammissibileperché del tutto generico. Per un verso non vi è traccia di alcuna specifica richiesta in tal senso formulata dalla difesa e disattesa dal Tribunale, per altro verso lo stesso ricorrente afferma che il documento era già in atti e che comunque il contenuto si poteva evincere dalla sentenza sopra richiamata.

Anche a voler ritenere la doglianza diretta a lamentare l’omessa valutazione di tale prova (peraltro solo richiamata e nemmeno specificamente indicata nel ricorso disattendendo il principio di autosufficienza), occorre evidenziare che essa non poteva sotto alcun profilo ritenersi decisiva; la mancanza di condotte riparatorie era richiamata nel provvedimento impugnato solo come ragione residuale e sovrabbondante e comunque quello prospettato dal ricorrente è solo un accordo transattivo intervenuto con una parte civile, a seguito di condanna al pagamento di provvisionale immediatamente esecutiva da parte del giudice di primo grado 3.

Inammissibile è anche la censura di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella quale vengono affastellate doglianze disomogenee e imprecise, oltre che manifestamente infondate. Si lamenta l’omessa compiuta valutazione delle condizioni di salute del Cerolini, facendo generico riferimento a non meglio indicata «documentazione sanitaria», nemmeno depositata in udienza, ma che sarebbe stata consegnata al responsabile dell’UEPE di Macerata; nello stesso contesto si deduce che non si era tenuto conto della richiesta di rinvio avanzata dal nuovo difensore avv.

Natalini, per concomitante impegno processuale, senza tuttavia indicare quale norma processuale sarebbe stata violatanella specie, anche alla luce di quanto si dirà subito infra; infine si lamenta che il Tribunale di sorveglianza non aveva indicato l’Ufficio di sorveglianza competente «per qualsivoglia problematica propria del Sig. Cerolini Giuseppe», anche per questo profilo omettendo di indicare la norma violata. Se per un verso basterebbe ricordare che «i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta,ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 05), d’altro canto costante giurisprudenza afferma che comunque « è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicatospecificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti dellamotivazione censurata » (Sez. 4 n. 8294 del 01/02/2024, Rv. 285870-01) A ciò si aggiunga che il ricorrentenon allega alcuno dei documenti dai quali si evincerebbero le condizioni di salute e le vicende della nomina dell’avv.

Natalini. Non risulta che la documentazione medica che sarebbe stata prodotta all’UEPE sia stata messa a disposizione del Tribunale di sorveglianza e non si espone quale refluenza avrebbe potuto avere rispetto all’affidamento in prova. Sotto altro profilo, nonsi nega che manca l’espressa revoca del precedente difensore (facendo riferimento – anche stavolta in maniera del tutto generica – a dissidiintercorsi tra il professionista e il condannato) e questo è il presupposto in base al quale il rinvio non è stato concesso, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

4. Per le considerazioni sin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr