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Sentenza — n. 37206/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37206/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37206/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRUMENZIO MICHELE nato a SAN SEVERO il 23/02/1981 avverso l'ordinanza del 04/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, STEFANO TOCCI, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato per nuovo giudizio; RITENUTOIN FATTO 1. Con ordinanza in data 4 giugno 2024 , il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha confermato la decisione provvisoria emessa dal giudice relatore di concessione ex art. 678, comma 1ter, cod. proc. pen. a Michele Frumenzio della detenzione domiciliare ex art. 47 ord. pen.in relazione alla pena di mesi sei di arresto.

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37206/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrenteallega l’attestazione della cancelleria in data 10.6.2024, che dà atto del deposito dell’atto di opposizione sulla casella di posta elettronica certificata avvenuta il 20.5.2024. Il regolare deposito dell’atto precludeva l’adozione del provvedimento di conferma della decisione provvisoria del magistrato relatore e imponeva la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. come previsto dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. Sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso perché proceda al giudizio nelle forme suddette.

Parole chiave

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diritti della difesa facoltà di astenersi dal testimoniare legittimità della carcerazione preventiva rinvio del dibattimento diritto di essere sentito rigetto provvisorio dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
Il regolare deposito dell’atto precludeva l’adozione del provvedimento di conferma della decisione provvisoria del magistrato relatore e imponeva la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRUMENZIO MICHELE nato a SAN SEVERO il 23/02/1981 avverso l'ordinanza del 04/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, STEFANO TOCCI, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato per nuovo giudizio; RITENUTOIN FATTO 1. Con ordinanza in data 4 giugno 2024 , il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha confermato la decisione provvisoria emessa dal giudice relatore di concessione ex art. 678, comma 1ter, cod. proc. pen. a Michele Frumenzio della detenzione domiciliare ex art. 47 ord. pen.in relazione alla pena di mesi sei di arresto.

2. Avverso l ’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo. Lamenta la violazione di legge processuale ex art. 606 lett.

c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 678, comma 1 ter , cod. proc. p en., deducendo che, nonostante il Tribunale di sorveglianza avesse attestato che non era stata proposta opposizione dagli interessati, la difesa aveva proposto tempestiva opposizione in data 29/04/2024, che per errore non era stata portata a conoscenza delpredetto Tribunale.

3. Il Procuratore Generale, Stefano Tocci , ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

2. Il ricorrenteallega l’attestazione della cancelleria in data 10.6.2024, che dà atto del deposito dell’atto di opposizione sulla casella di posta elettronica certificata avvenuta il 20.5.2024. Il regolare deposito dell’atto precludeva l’adozione del provvedimento di conferma della decisione provvisoria del magistrato relatore e imponeva la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. come previsto dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. Sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso perché proceda al giudizio nelle forme suddette.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso per nuovo giudizio. Cosìdeciso, il 27 settembre 2024