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Sentenza — n. 37199/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37199/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37199/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Gerasimov Anton Yordanov (alias di Stratkov Kiril Milchev) ricorre avverso l'ordinanza del 12 aprile 2024 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato le richieste di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, con riferimento alla residua pena di anni uno, mesi undici e giorni ventotto di reclusione di cui alla sentenza del 20 aprile 2018, divenuta definitiva, in ordine al reato di possesso di documenti falsi, ai sensi dell'art. 497 -bis cod. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato l'irreperibilità del condannato, comportamento non compatibile con i benefici richiesti.

Regesto Legislator

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art. 497 -bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37199/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti documenti mancanti documenti d'identità uso di false generalità false dichiarazioni senza giuramento procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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art. 497 -bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GERASIMOV ANTON YORDANOV nato il 29/12/1976 avverso l'ordinanza del 12/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Francesca Costantini, chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Gerasimov Anton Yordanov (alias di Stratkov Kiril Milchev) ricorre avverso l'ordinanza del 12 aprile 2024 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato le richieste di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, con riferimento alla residua pena di anni uno, mesi undici e giorni ventotto di reclusione di cui alla sentenza del 20 aprile 2018, divenuta definitiva, in ordine al reato di possesso di documenti falsi, ai sensi dell'art. 497 -bis cod. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato l'irreperibilità del condannato, comportamento non compatibile con i benefici richiesti.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, con riferimento all'art. 677, comma 2 -bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di rilevare che il condannato aveva ritualmente eletto domicilio presso lo studio del difensore in Priverno, via Spirito Santo 72. Inoltre, nel ricorso si evidenzia l'inidoneità delle ricerche effettuate ai fini della pronuncia di irreperibilità dell'interessato, posto che lo stesso aveva indicato quale abitazione nella quale fruire del beneficio penitenziario richiesto quella sita in Sermoneta scalo, via dei Latini 9, e non in via Latina 9, luogo nel quale i carabinieri di Sermoneta si erano recati in data 1 aprile 2024 ai fini delle verifiche previste dalla normativa.

Le verifiche, inoltre, erano state effettuate al nome errato di Gerasimov Anton Yordanov e non, al nome corretto di Stratkov Kiri! Milchev, effettivi nomi anagrafici del condannato. Nel ricorso, quindi, si evidenzia che la dedotta irreperibilità del condannato non poteva essere ritenuta dal giudice di merito quale sintomatica di un suo disinteresse per la procedura, non essendo dipesa da una sua omessa od erronea indicazione di un domicilio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo il quale la concessione di una misura alternativa alla detenzione presuppone la reperibilità del soggetto per la realizzazione dei fini della risocializzazione.Pertanto, l'opposta situazione di fatto della irreperibilità è incompatibile con la struttura dell'istituto in esame e tale, quindi, da giustificare una declaratoria di inammissibilità de plano da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 1676 del 06/03/2000, Omari, Rv. 215819).

Una volta presentata la richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione, infatti, il condannato ha l'obbligo di collaborare con gli operatori del servizio sociale delegati a raccogliere utili informazioni sul suo conto, anche al fine di predisporre un programma di intervento con previsione delle prescrizioni idonee, da un lato, ad assicurare la rieducazione del reo e, dall'altro, a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati. Pertanto, il comportamento del condannato che, dopo aver chiesto la concessione della misura alternativa in esame, faccia perdere le sue tracce, dimostra, senza alcun dubbio, la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale che hanno lo specifico compito di formulare proposte sulla base delle informazioni raccolte.

Ne consegue che l'irreperibilità del condannato ben può essere valutata in chiave negativa dal Tribunale di sorveglianza ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto tale comportamento si pone in netto contrasto con le finalità proprie di detto istituto (Sez. 1, n. 811 del 07/02/1996, Marinkovic, Rv. 204015). Nel caso di specie, come rilevato nello stesso provvedimento impugnato, emerge dagli atti e dalla nota del Carabinieri del 2 aprile 2024 che, presso l'abitazione indicata dal ricorrente (via dei Latini, 9, Sermoneta), risulta risiedere altra persona sin dalla data 1 ottobre 2021, non ravvisandosi quindi errori nelle ricerche operate dei Carabinieri.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento