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Sentenza — n. 37188/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37188/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37188/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Caltanissetta rigettava l'istanza di Giuseppe Del Buono - in espiazione di pena, per effetto della sentenza emessa dalla stessa Corte in data 2 febbraio 2021, irrevocabile dal 9 febbraio 2022 - tesa ad ottenere lo scomputo dalla pena da eseguire, ai sensi dell'art. 657, comma 1, cod. proc. pen., del periodo (due anni, undici mesi e ventiquattro giorni) di sottoposízione, durante il processo, alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, con prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione tra le ore 20 e le ore 6.30.

Regesto Legislator

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art. 657 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37188/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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restrizione di libertà remissione della pena riduzione della pena esecuzione delle pene indennizzo per carcerazione preventiva adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 657 cod. proc. pen
265169-01), la misura cautelare dell'obbligo di dimora non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che essa sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari.
art. 616 cod. proc. pen
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Buono Giuseppe, nato a Mazzarino il 10/09/1985 avverso l'ordinanza del 26/03/2024 della corte di assise di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Caltanissetta rigettava l'istanza di Giuseppe Del Buono - in espiazione di pena, per effetto della sentenza emessa dalla stessa Corte in data 2 febbraio 2021, irrevocabile dal 9 febbraio 2022 - tesa ad ottenere lo scomputo dalla pena da eseguire, ai sensi dell'art. 657, comma 1, cod. proc. pen., del periodo (due anni, undici mesi e ventiquattro giorni) di sottoposízione, durante il processo, alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, con prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione tra le ore 20 e le ore 6.30.

2. Ricorre il condannato per cassazione, con rituale ministero difensivo. Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione degli artt. 284 e 657 cod. proc. pen., sul presupposto che la prescrizione accessoria alla misura cautelare fosse stata immotivatamente e ingiustificatamente imposta, trasmodando in prescrizione «aggressiva», idonea a snaturare l'essenza della misura trasformandola in custodiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Lazzerini, Rv. 281908-01; Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016, dep. 2017, Curea, Rv. 271043-01; Sez. 2, n. 44502 del 03/07/2015, Cartanese, Rv. 265169-01), la misura cautelare dell'obbligo di dimora non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che essa sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha ineccepibilmente escluso che la prescrizione accessoria di permanenza domiciliare nelle ore serali e notturne fosse arbitraria, essendo la stessa viceversa protesa (come motivatamente indicato nella richiesta del pubblico ministero, recepita dal G.i.p.) a salvaguardare esigenze concorrenti di cautela, con riferimento ad individuo condannato a pena definitiva elevata.

La prescrizione imposta non ha neppure precluso «la possibilità per l'interessato di interagire con la sua naturale sfera territoriale o di intessere relazioni sociali», come ha ulteriormente e logicamente argomentato il giudice a quo, dovendosi conclusivamente ritenere che la sua introduzione non abbia fatto assumere alla misura cautelare surrettizio carattere custodiale..

2. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce