Sentenza — n. 37175/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava, in punto di penale responsabilità, quella di primo grado, resa dal G.u.p. del locale Tribunale all'esito del giudizio abbreviato, nella parte in cui essa aveva dichiarato: - Antonio Di Venere colpevole dei reati di rapina, tentata e consumata (capi 1 e 2 della rubrica), di detenzione e porto di arma comune da sparo (capo 4) e di tentato omicidio (capo 6), uniti in continuazione, per avere l'imputato, il 27 luglio 2020, con la minaccia di una pistola, cercato di sottrarre al legittimo proprietario un primo motociclo, e per averne poi sottratto con le stesse modalità uno diverso, ad altri appartenente, tramite il quale si trasferiva da Torre a Mare a Triggiano e qui attentava alla vita di Michele Losacco, facendo fuoco contro di lui, ad altezza d'uomo e a distanza ravvicinata, senza riuscire ad attingerlo per imperizia propria e per l'abilità della vittima; - Nunzio Losacco colpevole di concorso nei reati di tentato omicidio (capo 7) e di detenzione e porto di arma comune da sparo (capo 8), uniti in continuazione, per avere l'imputato partecipato, dal fronte contrapposto, al medesimo conflitto a fuoco, avendo condotto sul posto, a bordo di un ciclomotore, il padre Michele, il quale a sua volta esplodeva tre colpi di pistola all'indirizzo del Di Venere con l'intenzione di ucciderlo, senza centrare neppure egli lo scopo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37175/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Di Venere Antonio, nato a Bari il 07/12/1988 2. Losacco Nunzio, nato a Bari il 10/06/1998 avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava, in punto di penale responsabilità, quella di primo grado, resa dal G.u.p. del locale Tribunale all'esito del giudizio abbreviato, nella parte in cui essa aveva dichiarato: - Antonio Di Venere colpevole dei reati di rapina, tentata e consumata (capi 1 e 2 della rubrica), di detenzione e porto di arma comune da sparo (capo 4) e di tentato omicidio (capo 6), uniti in continuazione, per avere l'imputato, il 27 luglio 2020, con la minaccia di una pistola, cercato di sottrarre al legittimo proprietario un primo motociclo, e per averne poi sottratto con le stesse modalità uno diverso, ad altri appartenente, tramite il quale si trasferiva da Torre a Mare a Triggiano e qui attentava alla vita di Michele Losacco, facendo fuoco contro di lui, ad altezza d'uomo e a distanza ravvicinata, senza riuscire ad attingerlo per imperizia propria e per l'abilità della vittima; - Nunzio Losacco colpevole di concorso nei reati di tentato omicidio (capo 7) e di detenzione e porto di arma comune da sparo (capo 8), uniti in continuazione, per avere l'imputato partecipato, dal fronte contrapposto, al medesimo conflitto a fuoco, avendo condotto sul posto, a bordo di un ciclomotore, il padre Michele, il quale a sua volta esplodeva tre colpi di pistola all'indirizzo del Di Venere con l'intenzione di ucciderlo, senza centrare neppure egli lo scopo.
La Corte di appello concedeva anche a Nunzio Losacco le attenuanti generiche, già riconosciute a Di Venere dal primo giudice, e riduceva la pena principale, rispetto ad entrambi, alla misura di sette anni di reclusione per Di Venere e di cinque anni di reclusione per Nunzio Losacco. La sentenza di primo grado era confermata nel resto, e quindi anche in ordine alle pene accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici ed interdizione legale), nei confronti di entrambi gli imputati.
2. Ricorrono costoro per cassazione, mediante atti separati sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Di Venere, nell'unico motivo, denuncia vizio di motivazione in rapporto all'affermazione di penale responsabilità circa i reati di cui ai capi 4) e 6). Il ricorrente ricorda di avere rinunciato, nel corso del giudizio di secondo grado, al motivo di appello inerente la sussistenza, quanto al capo 2), dell'aggravante del nesso teleologico, contestata per essere la rapina stata commessa allo scopo di consumare l'omicidio a mano armata.
Da tale rinuncia la Corte di appello avrebbe indebitamente derivato la piena sussistenza dei reati strumentali (la detenzione e il porto di arma comune da sparo, di cui al capo 4) e del reato fine (il tentato omicidio, di cui al capo 6), senza considerare che l'aggravante - per la cui eliminazione l'appellante non aveva insistito - sarebbe stata ben compatibile con la ricostruzione alternativa della difesa, secondo la quale si sarebbe trattato di arma giocattolo, funzionale alla sola futura commissione, in danno di Michele Losacco, del reato di minaccia.
Né si comprenderebbe come Giuseppe Cassano, vittima della rapina consumata, avesse potuto con certezza affermare che si trattasse di arma vera. 2.2. Nunzio Losacco, con il primo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto all'entità della pena principale, calcolata a partire da una pena base (otto anni di reclusione) indebitamente superiore al minimo edittale, e previa riduzione per le attenuanti generiche pari ad un sesto, inferiore alla massima consentita. Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge in rapporto alle pene accessorie.
Essendo la pena principale finale, relativa al reato più grave sub capo 8), stata ridotta in appello alla misura di quattro anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, l'interdizione legale avrebbe dovuto essere eliminata e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici avrebbe dovuta essere sostituita con l'interdizione temporanea.
3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Di Venere è infondato. Come anche rilevato dal Procuratore generale requirente, la sentenza impugnata motiva adeguatamente sul giudizio di responsabilità in ordine ai capi 4) e 6) della rubrica. Essa, dopo aver dato atto della rinuncia dell'imputato al motivo di appello relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, secondo comma, cod. pen. (nesso teleologico tra la rapina ai danni di Cassano e il progettato tentato omicidio di Michele Losacco, da compiersi con la pistola), argomenta autonomamente sulla natura micidiale dell'arma e sull'animus necandi, attingendo al riguardo da specifiche fonti di prova, di natura logica e rappresentativa.
Il giudizio è quindi articolato e soddisfacente, niente affatto basato sull' automatica statuizione del vincolo teleologico in discorso, ma emergente da un ragionamento probatorio che tiene conto di altri plurimi aspetti, ignorati nel ricorso, tra cui lo scopo dell'azione (che non era solo quello di intimidire), il postumo e tardivo ritrovamento dell'arma a salve (frutto di pura messinscena, il materiale balistico sequestrato (che testimonia che a sparare fossero state due armi contrapposte). Alla reiezione del ricorso del Di Venere segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il primo motivo del ricorso di Nunzio Losacco è infondato. La pena principale, a suo carico, è stata incensurabilmente quantificata dalla Corte di appello, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutole dagli artt.132 e 133 cod. pen. Detta pena è stata, dal giudice di secondo grado, congruamente ridimensionata, anche per effetto della concessione delle attenuanti generiche, e la sua misura finale appare di tutto favore e prossima ai minimi.
3. Fondato appare, viceversa, il secondo motivo del medesimo ricorso. Ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre infatti fare riferimento alla misura della pena determinata in concreto per il reato più grave, nell'eventualità ulteriormente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione (Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwoke, Rv. 272408- 01;
Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240-01), salvo che si tratti di continuazione interamente omogenea (Sez. 6, n. 17564 del 06/04/2023, Fuschino, Rv. 284593-01). Non venendo in rilievo tale ultima ipotesi, a fronte di pena principale (riferita al più grave reato di tentato omicidio) conclusivamente pari a quattro anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, l'interdizione legale e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici non potevano essere mantenute, mentre quest'ultima andava sostituita con l'interdizione dai pubblici uffici per pari durata.
4. Si impone pertanto, rispetto a Nunzio Losacco, l'annullamento della sentenza impugnata in relazione alle pene accessorie, senza rinvio, potendo il Collegio, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., direttamente ricondurre a legalità le relative statuizioni. Il ricorso di Nunzio Losacco deve essere nel resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Losacco Nunzio relativamente alla pena accessoria della interdizione legale che esclude, e alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici che ridetermina nella durata di anni cinque. Rigetta nel resto il ricorso di Losacco Nunzio. Rigetta il ricorso di