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Sentenza — n. 37099/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to missed civil payment deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37099/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Abdoulaye Thior's cassation appeal challenging the revocation of his conditional sentence suspension. The lower court revoked the benefit because the defendant failed to pay the civil compensation within the statutory deadline of September 23, 2022, despite subsequent partial payments. The court ruled that post-deadline payments do not cure the default, as the revocation operates automatically by law once the mandatory term expires.

Regesto Legislator

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Art. 163 cod. pen; Art. 640 cod. proc. pen: The revocation of a conditional sentence suspended on civil compensation occurs automatically upon failure to meet the payment deadline, rendering subsequent voluntary payments irrelevant unless impossibility is proven.

Parole chiave

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conditional sentence revocation civil compensation deadline automatic revocation post-deadline payment suspended sentence Italy dilazione di pagamento tardivo pagamento delle spese pagamento a rate

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, afferma che, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod.
Art. 640 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022
Come specificato da Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv.
Corte cost., sent. n. 49 del 1975
Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004
Infatti, il termine per l'adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, RV.
Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016
Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv.
Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016
266466; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, Annunziata, Rv.
Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016
266783; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv.
Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016
267330; Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, Di Dio, Rv.
Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023
Va, ancora, ricordato che, secondo Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Latta nzi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: THIOR ABDOULAYE nato il 28/02/1967 avverso l'ordinanza del 19/02/2024 del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad te, Abdoulaye Thior con sentenza del medesimo Tribunale pronunciataV5 febbraio 2021, divenuta irrevocabile il 23 settembre 2021.

A ragione il G.E. osservava come il condannato non avesse provveduto, nel termine prescritto (fissato al 23 settembre 2022), al pagamento della somma assegnata alla parte civile a titolo di provvisionale, adempimento al quale era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Rilevava anche il G.E. come, con dichiarazione depositata in data 30 giugno 2023, la parte civile avesse attestato che il prevenuto le aveva chiesto le coordinate bancarie per procedere al pagamento rateizzato della somma, senza però specificare numero, cadenza e importo dei ratei, e che successivamente, in data 13 giugno 2023, la stessa aveva ricevuto solo un bonifico bancario da 150 euro.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Abdoulaye Thior, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale lamenta la mancata assunzione di prova decisiva, avendo il Tribunale omesso di acquisire la prova degli avvenuti versamenti effettuati per il pagamento della provvisionale, avvenuti mediante degli accrediti postepay. Evidenziava in particolare il ricorrente che, «ancorché successivamente allfS'udieM celebratasi avanti al tribunale di Modena il 15 febbraio u.s.», per conto del Thior fossero stati inviati allo stesso difensore i pagamenti effettuati in favore della persona offesa, che venivano prodotti in allegato all'atto di integrazione del ricorso per cassazione.

3. Il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Silvia Salvadori, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Preliminarmente, va evidenziato che la sentenza di condanna irrevocabile conteneva l'espressa statuizione di un termine per l'adempimento delle obbligazioni civili, da individuarsi $3.1- 23/09/2022, come condizione per fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta. Come specificato da Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577, la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di "obblighi risarcitori" mira a rafforzare il dovere di adempiere e garantisce "che il comportamento del reo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell'istituto stesso della sospensione condizionale della pena" (Corte cost., sent. n. 49 del 1975), consentendo al condannato di acquisire maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose che sono derivate dalla propria condotta illecita ed essendo maggiormente rispondente all'interesse dell'ordinamento a che la risposta sanzionatoria sia la più calibrata possibile al caso concreto.

La giurisprudenza di legittimità, inoltre, afferma che, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l'adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, RV. 229035;

Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, Annunziata, Rv. 266783; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330; Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, Di Dio, Rv. 267109). Va, ancora, ricordato che, secondo Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Latta nzi, Rv. 285245 - 01, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere.

3. Nel caso in esame, il G.E. ha fatto corretta applicazione dei principi che governano la materia, attesa la circostanza pacifica che, al momento della decisione assunta con il provvedimento qui impugnato (15/02/2024), il termine fissato in sentenza per l'adempimento degli obblighi, a quel momento inadempiuti, cui la sospensione condizionale era subordinata, era ampiamente scaduto. Si appalesa pertanto del tutto destituita di fondamento la doglianza avanzata in sede di ricorso, attesa l'evidente non decisività, se non l'irrilevanza, delle prove asseritamente pretermesse dal G.E., attinenti ad asseriti pagamenti successivi al 23/09/2022.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag