Cassation court dismisses appeal against surveillance court rejection of alternative measures due to high recidivism risk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Francesco Berlingieri's appeal against the Catanzaro surveillance court's refusal to grant alternative measures like community detention. The lower court denied these requests citing the appellant's prior drug convictions, pending charges, and recent arrest for illegal drug possession as evidence of high recidivism risk. The supreme court upheld this decision, ruling that the surveillance court's assessment of the defendant's dangerousness was legally sound and free from motivational defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; In cases of alternative measures, a negative prognostic judgment based on specific prior convictions and pending cases is justified when it demonstrates a significant propensity to offend, rendering mere absence of negative indicators insufficient for a favorable outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI FRANCESCO nato a CATANZARO il 01/10/1994 avverso l'ordinanza del 01/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, CRISTINA MARZAGALLI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava le istanze di applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare, presentate nell'interesse di Francesco Berlingieri, in relazione alla pena di anni 1 mesi 10 di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 01 marzo 2021, per reati di cui agli artt. 23 legge 110 del 1975, 697 e 648 cod. pen., commessi nel 2020.
A fondamento del provvedimento reiettivo, il Tribunale osservava come l'istante fosse gravato da precedenti in materia di stupefacenti commessi nell'anno 2014, nonché da carichi pendenti per ricettazione e violazione del codice della strada, anch'essi risalenti all'anno 2014; rilevava anche come il Berlingieri si trovasse attualmente in stato di custodia cautelare in carcere perché tratto in arresto in data 29/12/2023 per detenzione illecita di stupefacenti. Alla luce di tali dati, i giudici di merito pervenivano alla conclusione che il condannato non avesse intrapreso un processo di revisione critica del proprio tm passato e presentasse un marcato pericolo di recidiva, sì da risultareArjUcate misure inadeguate a contenere il rischio di reiterazione criminosa.
2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Francesco Berlingieri, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando sei motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen., essendo la decisione impugnata sorretta da motivazione apparente: ed invero, quest'ultima risulta fondata solo sulle precedenti condanne, peraltro per fatti risalenti nel tempo, nonché sul carico pendente per detenzione illecita di stupefacenti commessa il 29 novembre 2023, sebbene tale procedimento non sia ancora approdato nemmeno al giudizio di primo grado. 2.2.
Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata con particolare riferimento al travisamento della prova, per essere il Tribunale pervenuto a un giudizio di pericolosità sociale dell'odierno ricorrente e rischio di recidivanza delittuosa, senza acquisire, come normativamente previsto, la relazione comportamentale dell'UEPE. 2.3. Con il terzo motivo il condannato eccepisce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione anche per travisamento della prova, per avere i giudici 33-P di merito sostenuto la mancanza di revisione critica, sebbene il condannato abbia manifestato il suo sincero ravvedimento, ammettendo le proprie responsabilità fin dall'udienza di convalida dell'arresto. 2.4.
Con il quarto e il quinto motivo lamenta violazione dell'art. 47 commi 2 e 7 ord. pen. e vizio di motivazione laddove si sostiene che l'affidamento in prova può essere concesso allorquando sia idoneo a contribuire alla rieducazione del reo egl assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva. 2.5. Con il sesto e ultimo motivo denuncia violazione dell'art. 47 ter comma 1 bis ord. pen. con riferimento al diniego del beneficio della detenzione domiciliare, nonostante la presenza di plurimi elementi favorevoli al suo reinserimento sociale del condannato, quali la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, l'intervenuto ravvedimento nell'immediatezza del fatto contestato, il non allarmante curriculum criminale, la non gravità del reato (detenzione illegale di un'arma), la non particolare entità della condanna, di appena anni 1 e mesi 10 di reclusione, la giovane età e le degradate condizioni socio economiche (appartenenza ad etnia rom).
3. Il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Cristina Marzagalli, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato.
2. Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato la decisione di rigetto delle istanze sulla base di osservazioni pienamente indicate nell'ordinanza, pervenendo a un giudizio che rappresenta ragionevole esercizio del potere discrezionale del giudice del merito circa l'inidoneità delle misure alternative alla rieducazione del condannato e a fronteggiare le esigenze di prevenzione. Il testo indica in modo plausibile, come elementi negativi concorrenti, le precedenti condanne, l'intervenuta carcerazione a seguito di arresto in flagranza per detenzione illecita di stupefacente e l'assenza di una riflessione critica delle proprie condotte devianti.
Alla luce dei suddetti dati, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che non possa formularsi un giudizio prognostico favorevole di prevenzione del rischio di recidiva. Gli argomenti utilizzati dal Tribunale di sorveglianza per spiegare il rigetto delle istanze di ammissione ai benefici invocati richieste rispettano il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative e occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362;
Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914). Il giudice a quo ha valorizzato, in un giudizio unitario, con motivazione che risulta congrua, logica e fedele alle risultanze procedimentali, i trascorsi criminali del ricorrente, nonché il recente arresto per altro delitto in materia di stupefacenti, ritenendo detto ultimo episodio sintomatico dell'assenza di una rivisitazione critica degli agiti delittuosi. In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qulunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo.
3. L'impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e con