Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of interest and insufficient argumentation regarding curfew extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the request to extend curfew hours lacked specific justification beyond vague claims of good conduct. The defense argued that recent behavioral irregularities warranted strict time limits, while the prosecution requested dismissal. The court rejected the appeal because the primary request for marriage ceremony attendance had already expired, and the secondary request for curfew extension was generic and unargued.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, in relazione all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the underlying request lacks specific factual grounds or if the event sought has already occurred, preventing the cultivation of interest.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IODICE ANTONIO (CUI 04FRBWU) nato a TRIGGIANO il 13/03/1987 avverso l'ordinanza del 22/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette/sentite le conclusioni del PG, LIDIA GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 .P1C
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 22/02/2024 il Magistrato di Sorveglianza di Bari ha rigettato l'istanza proposta da Antonio Iodice, affidato in prova al servizio sociale - con prescrizione di rientro serale alle ore 17:00 salvo motivi di lavoro -in espiazione della pena inflitta con sentenza 13/04/2016 della Corte di appello di Bari, tendente ad ottenere un ampliamento dell'orario di uscita fino alle ore 22:00 in considerazione della condotta corretta serbata fino a quel momento, nonché tendente ad ottenere per il giorno 10 marzo 2024 l'autorizzazione a rientrare alle 20:00, per poter prender parte alle prove del proprio matrimonio.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione (così riqualificata l'opposizione avanzata al Tribunale di sorveglianza) Antonio Iodice,' per mezzo del proprio difensore Avv. Alessandra De Filippis, articolando un unico motivo con il quale lamenta assenza di motivazione; osserva in particolare la difesa come, nel settembre 2022, allorquando lo Iodice fu ammesso alla misura alternativa, il Tribunale di sorveglianza aveva specificatamente indicato alcune "iniziali" gravose prescrizioni, ed in particolare quelle orarie, in considerazione di comportamenti irregolari relativamente recenti; che da allora il comportamento dell'affidato è stato sempre regolare con relazioni positive dell'UEPE; che il mantenimento della restrizione oraria impedisce il percorso rieducativo del condannato, da svolgersi anche attraverso tutte le attività extralavorative che ne comportino la crescita.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Lidia Giorgio, ha chiesto che il ricorso venga respinto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Con riferimento al diniego di partecipazione alle prove del matrimonio del 10 marzo 2024, deve prendersi atto dell'intervenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione da parte del ricorrente, in considerazione della circostanza che l'evento fissato per il 10 marzo 2024 è ormai trascorso. • 3. Del pari inammissibile si appalesa il ricorso con riferimento al provvedimento di diniego della richiesta di ampliamento delle fasce orarie nelle quali l'affidato deve rimanere a casa (attualmente dalle 17:00 alle 7:00).Va infatti osservato come la richiesta originaria formulata dal condannato e rivolta al Tribunale di sorveglianza, in data 20 febbraio 2024, allegata al ricorso, fosse volta essenzialmente ad ottenere l'autorizzazione a recarsi alle prove del matrimonio, il 10 marzo 2024; del tutto generica e affatto argomentata risulta invece essere la richiesta di ampliamento delle fasce orarie, motivata esclusivamente da un vago riferimento della "buona condotta finora tenuta", e senza che il condannato adducesse specifiche necessità tali da giustificare il rilevante ampliamento della fascia di libertà.
Né all'originaria genericità della domanda può supplire un'impugnazione diffusa che sottoponga per la prima volta al giudice di legittimità questioni non rilevabili di ufficio che non siano state già proposte al giudice di merito (c.f.r. l'art. 606, comma 3, in relazione all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.) L'originaria inammissibilità dell'istanza originaria, rilevabile da questa Corte, riverbera pertanto i suoi effetti anche sul corrispondente motivo di ricorso.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa