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Sentenza — n. 37092/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls Trani Court order for granting alternative detention due to lack of jurisdiction by execution court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37092/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Trani Court's order granting alternative detention to Scarcelli, ruling the execution court lacked jurisdiction. The Prosecutor argued that measures for an already executed sentence fall under the Supervision Court, not the execution judge, despite the new 2022 law. The Court held that since the sentence was already executed, the request concerned alternative detention measures reserved for the Supervision Court, rendering the Trani Court's decision void.

Regesto Legislator

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Art. 70 L. n. 354/1975; Art. 666 c.p.p.: When a request for alternative detention relates to a sentence already subject to execution, jurisdiction belongs exclusively to the Supervision Court, not the execution judge.

Parole chiave

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alternative detention measures judicial jurisdiction execution of sentence Supervision Court competence ne bis in idem principle D.Lgs 150/2022 annulment without remittal scarcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 70 L. n. 354 del 1975
Questo vuol dire, pertanto, che la competenza funzionale a provvedere era del Tribunale di Sorveglianza di Bari, ai sensi dell'art. 70 L. n. 354 del 1975.
Art. 666 c.p.p.
Art. 95 D.Lgs. n. 150 del 2022
Di conseguenza, in nessun modo avrebbe potuto essere considerato eventualmente applicabile - ciò che, peraltro, nemmeno ritiene espressamente l'ordinanza del Tribunale di Trani - il regime transitorio previsto dall'art. 95 D.Lgs.
Art. 47-ter ord. pen.
Art. 665 c.p.p.
Art. 677 c.p.p.
Art. 649 c.p.p.
Art. 650 c.p.p.
L. n. 689 del 1981
sulle istanze di applicazione di una delle pene sostitutive di cui alla L. n. 689 del 1981 presentate entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani nel procedimento a carico di SCARCELLI Michele, nato ad Andria il 17.9.1966 avverso l'ordinanza del Tribunale di Trani dell'8.3.2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 6.3.2024, il Tribunale di Trani provvedeva in ordine ad un'istanza, proposta nell'interesse di SCARCELLI Michele, di concessione della sanzione sostitutiva dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare in relazione ad una condanna di due anni di reclusione, inflittagli con una sentenza del Tribunale di Trani in data 4.6.2020 (irrevocabile il 3.11.2020). In particolare, il Tribunale accoglieva la richiesta subordinata, sostituendo la pena detentiva con la misura alternativa della detenzione domiciliare.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 665 e ss., 677 e ss. cod. proc. pen. e 47-ter ord. pen., in quanto il Tribunale di Trani si è erroneamente ritenuto competente, evidentemente in funzione di giudice dell'esecuzione, a decidere in ordine all'applicazione di misure alternative alla detenzione di competenza del Tribunale di Sorveglianza del luogo dell'esecuzione. La richiesta, infatti, riguardava la commutazione di una pena per la quale era stato già emesso un ordine di esecuzione del pubblico ministero e, pertanto, non poteva essere qualificata come una richiesta di applicazione di una pena sostitutiva prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2022. 2.2 Con il secondo motivo, deduce la violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 649, 650 e 666 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Trani, in violazione del principio del ne bis in idem, si è pronunciato su una richiesta di identico tenore già in precedenza negativamente vagliata dal giudice competente, ossia il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza dell'8.1.2024, comunicata alla Procura ed al difensore in pari data.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 2.5.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto la competenza funzionale a decidere sull'istanza di Scarcelli spettava al Tribunale di Sorveglianza, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022.

4. Con memoria depositata in data 2.5.2024, il difensore dell'imputato ha chiesto di rigettare il ricorso, disattendo i motivi di doglianza in -quanto l'istanza è stata correttamente indirizzata al giudice dell'esecuzione competente, vertendo essa sulla concessione di sanzioni sostitutive disciplinate dal D.Igs. n. 150 del 2022, più favorevoli delle misure alternative alla detenzione. Né — ha aggiunto — la precedente pronuncia era suscettibile di costituire una preclusione, in quanto il rigetto dell'altra e diversa istanza presentata al Magistrato di Sorveglianza in via provvisoria è stato fatto oggetto di impugnazione, che sarà vagliata dal Tribunale di Sorveglianza nell'udienza fissata solo ad ottobre 2024.CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è fondato.

Effettivamente il Tribunale di Trani ha provveduto su quella che doveva considerarsi una istanza di applicazione di misure alternative alla detenzione, presentata in relazione a una pena inflitta con una sentenza irrevocabile sin dal 2020. Benché definite nel provvedimento impugnato (e verosimilmente, ancor prima, nell'istanza difensiva) quali "sanzioni sostitutive", quelle richieste da Scarcelli erano evidentemente "misure alternative alla detenzione", in quanto relative ad un giudicato già formato, laddove le pene sostitutive si applicano invece con la sentenza di condanna resa al termine del procedimento penale.

Di conseguenza, in nessun modo avrebbe potuto essere considerato eventualmente applicabile - ciò che, peraltro, nemmeno ritiene espressamente l'ordinanza del Tribunale di Trani - il regime transitorio previsto dall'art. 95 D.Lgs. n. 150 del 2022, il quale ha stabilito, per i soli procedimenti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto, la competenza del giudice dell'esecuzione ex artt. 666 e ss. cod. proc. pen. sulle istanze di applicazione di una delle pene sostitutive di cui alla L. n. 689 del 1981 presentate entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

Questo vuol dire, pertanto, che la competenza funzionale a provvedere era del Tribunale di Sorveglianza di Bari, ai sensi dell'art. 70 L. n. 354 del 1975. Per tale motivo, che assorbe anche la doglianza espressa con il secondo motivo in ordine alla preclusione del ne bis in idem, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto emessa da giudice funzionalmente incompetente.

P.Q.M.

Annu