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Sentenza — n. 37087/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to procedural preclusion against repetitive prisoner visit requests.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37087/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the petitioner's request was a mere repetition of a previously rejected application. The defense argued that new evidence regarding the relationship with the partner justified a fresh review, but the court found the documents identical to prior submissions. Consequently, the court applied the principle of procedural preclusion to deny the appeal and ordered the petitioner to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The principle of procedural preclusion applies to prisoner visit requests, rendering a subsequent application inadmissible if it lacks novelty and repeats a previously rejected request.

Parole chiave

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procedural preclusion prisoner visit requests repetitive applications inadmissibility court costs Italian criminal procedure novelty requirement convivenza di fatto non dichiarata

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b), d) ed e), cod. proc. pen.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo con cui, ai sensi dell'art. 606 lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., deduce la violazione degli artt.
Art. 3, 13, 27, 29, 30, 31, 32 Cost.
Art. 111, comma settimo, Cost.
Ciò premesso, deve tenersi conto che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost. (Sez.
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Se è così, deve ritenersi, allora, che il principio della preclusione processuale di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. valga anche per il provvedimento di rigetto in materia di colloqui dei detenuti.
Art. 616 cod. proc. pen.
Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
art. 611 cod. proc. pen
Con richiesta trasmessa via pec in data 18.4.2024, il difensore di Galati ha presentato istanza di discussione orale del ricorso, rigettata con provvedimento del Presidente di Sezione in pari data ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., trattandosi di ricorso in camera di consiglio non partecipata.
art. 616 cod. proc. pen
Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015
(Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep.
sez. 2, n. 23760 del 6/5/2015
265927 - 01; sez. 2, n. 23760 del 6/5/2015, Rv.
Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011
Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GALATI Michele, nato a Vibo Valentia 1'1.11.1980 avverso l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 6/3/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. In data 6.3.2024, il g.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile una istanza, formulata in data 27.2.2024 nell'interesse del detenuto GALATI Michele, di autorizzazione ai colloqui visivi e telefonici con la compagna Cosentino Michela, in quanto meramente ripetitiva di una precedente istanza già rigettata in data 20.2.24.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo con cui, ai sensi dell'art. 606 lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., deduce la violazione degli artt. 3, 13, 27, 29, 30, 31, 32 Cost., 18 L. n. 354 del 1975, 37 DPR n. 230 del 2000, nonché la mancata assunzione della prova documentale offerta dalla difesa e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Evidenzia, in particolare, che la difesa ha allegato alla prima istanza rigettata dal g.i.p. un'autocertificazione di convivenza sottoscritta dalla Cosentino e l'ha riproposta con la seconda istanza, adducendo - si sostiene - elementi nuovi comprovanti la relazione affettiva e lo stato di convivenza. Al netto della denuncia di una serie di violazioni della Costituzione, il ricorso lamenta una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché il giudice non ha valutato quanto emergente dalla dichiarazione della Cosentino, da cui si è "disallineata" la nota della Casa circondariale di Bologna richiamata nell'ordinanza impugnata.

3. Con requisitoria scritta del 26.4.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in considerazione della operatività del principio della preclusione endoprocessuale che impedisce la reiterazione di provvedimenti aventi lo stesso oggetto e involgenti questioni già trattate: infatti, la seconda istanza era del tutto priva di elementi di novità, tali da richiedere una rinnovata valutazione del giudice.

4. Con richiesta trasmessa via pec in data 18.4.2024, il difensore di Galati ha presentato istanza di discussione orale del ricorso, rigettata con provvedimento del Presidente di Sezione in pari data ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., trattandosi di ricorso in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Risulta dagli atti che effettivamente il 19.2.2024 il difensore di Galati avesse presentato una istanza di identico contenuto al g.i.p. del Tribunale di Catanzaro, il quale in data 20.2.2024 l'aveva rigettata "avuto riguardo ai contenuti della nota inoltrata dalla CC di Bologna, unitamente ai relativi allegati, dove si attesta l'insussistenza di uno stato di convivenza tra il detenuto e Cosentino Michela". Risulta, altresì, che l'autocertificazione della Cosentino fosse stata allegata già a tale istanza e addirittura anche ad una precedente istanza del 12.7.2023, che peraltro era stata inizialmente accolta dal giudice.Dunque, la successiva istanza del 27.2.2024 in nulla differiva da quella del 19.2.2024, della quale riproduceva alla lettera il contenuto e alla quale veniva allegata la medesima documentazione.

Lo stesso ricorso, pur sostenendo che la nuova istanza adduceva elementi nuovi e comprovanti la relazione sentimentale nonchè lo stato di convivenza di Galati con la Cosentino, non spiega, in ultima analisi, quale fosse il carattere di novità di documenti in tutto coincidenti con quelli già precedentemente prodotti. Ciò premesso, deve tenersi conto che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost. (Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265927 - 01; sez. 2, n. 23760 del 6/5/2015, Rv. 264388 - 01;

Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Rv. 251419 - 01). Se è così, deve ritenersi, allora, che il principio della preclusione processuale di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. valga anche per il provvedimento di rigetto in materia di colloqui dei detenuti. Pertanto, correttamente il g.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza del 27.2.2024, in quanto mera riproposizione di una richiesta già esitata con provvedimento di rigetto, che eventualmente avrebbe dovuto essere impugnato. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremi