Italian Court dismisses appeal regarding calculation of combined crime penalty after sentence reduction for abbreviated trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Simone Capitanio's appeal against the execution judge's decision to apply combined crime rules. Capitanio argued the judge erred by using the pre-reduction sentence as the base for calculation rather than the final reduced penalty. The court held that for temporary prison sentences, the specific method of calculating the base penalty does not alter the final outcome, rendering the appellant's complaint without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 187 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 78 cod. pen.: For temporary prison sentences in combined crimes, the method of calculating the base penalty (pre- or post-reduction) has no legal impact on the final sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPITANIO SIMONE nato a PENNE il 01/10/1988 avverso l'ordinanza del 23/01/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, LUIGI ORSI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di Simone Capitanio diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con le tre seguenti sentenze:
1) sentenza emessa a seguito di rito abbreviato dal Gip del Tribunale di Chieti il 26/5/2021, confermata con sentenza della Corte di appello di L'Aquila il 19/10/2021, irrevocabile l'11/1/2022, di condanna alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 1.800 di multa;
2) sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Pescara il 29/11/2022, irrevocabile il 23/12/2022, previo riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza sub 1., di applicazione della pena in aumento di mesi 3 di reclusione ed euro 500 di multa;
3) sentenza emessa con rito abbreviato dal Gip del Tribunale di Pescara il 14/6/2022), di condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa, rideterminando la pena complessiva inflitta in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa.
2. Avverso il provvedimento ricorre Simone Capitanio per mezzo del difensore avv. Alessandro Vanni, che denuncia, come unico, articolato, motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 78 e 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen.: il giudice dell'esecuzione ha errato, in .violazione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., nel porre a base del calcolo del reato continuato, la pena base di cui alla sentenza sub 1), precedente alla riduzione per effetto del rito abbreviato, mentre invece avrebbe dovuto avere riguardo alla pena concretamente inflitta, e quindi al "netto" della riduzione premiale; sulla stessa il G.E. doveva apportare gli aumenti per i reati satellite in misura corrispondente alle pene concretamente applicate all'esito degli ulteriori due procedimenti penali a suo carico.
1. Il Procuratore Generale, dott. Luigi Orsi, intervenuto con requisitoria scritta, ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2 9u •
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
2. Il G.E., avendo unificato, ex art. 671 cod. proc. pen., due sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sancito da Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Ben Salam, Rv. 276838 - 01, per cui «il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato».
La riduzione di pena connessa al giudizio abbreviato costituisce, infatti, com'è noto, una diminuente di natura processuale, la quale si risolve in un'operazione puramente aritmetica che consegue alla scelta del rito operata dall'imputato, sì che essa, logicamente e temporalmente, dev'essere eseguita dopo la determinazione della pena, effettuata secondo i criteri e nel rispetto delle norme sostanziali. Tale opzione ermeneutica è coerente ed ossequiosa del principio di diritto desunto dalla sentenza Sez. U., n. 45583 del 25/10/2007, P.G. in proc.
Volpe e altri, Rv. 237692, secondo la quale la riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato dovrebbe rappresentare sempre un posteríus rispetto alle altre ordinarie operazioni di dosimetria della pena che la legge attribuisce al giudice.
3. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, tale principio non risulta superato dalla pronuncia del massimo organo nomofilattico di questa Corte che ha recentemente affermato che «Ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza» (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 - 01).
Premesso che nel caso scrutinato nella citata pronuncia del massimo consesso, per il reato più grave, ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen., tra quelli unificati ex art. 671 cod. proc. pen., era stata inflitta la pena dell'ergastolo, le Sez. Unite chiariscono espressamente che «2.1. In via preliminare, occorre precisare che la disomogeneità delle interpretazioni in ordine alla norma in questione assume precipua rilevanza allorché vengano in considerazione reati puniti con la pena dell'ergastolo o per i quali trovi applicazione il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.
Solo per questi, infatti, ha incidenza l'individuazione della pena base sulla quale operare gli aumenti a titolo di continuazione, potendo solo in tal caso mutare il computo (così come la natura) della pena finale; viceversa, nessuna incidenza si determina per le pene temporanee, essendo sostanzialmente irrilevante, per la medesimezza del risultato finale, che la riduzione per il rito venga effettuata sui singoli addendi (le frazioni di pena da unificare) ovvero sulla pena finale». Il caso che ci occupa attiene proprio a quest'ultima casistica analizzata dalla sentenza Giampà: nelle due sentenze unificate dal G.E., in sede di cognizione erano state inflitte pene temporanee, di talché alcuna incidenza può avere, ed ha in concreto avuto, la decisione del Giudice dell'esecuzione di operare il calcolo per addivenire alla pena finale, partendo dalla pena concretamente inflitta per il reato più grave, ovvero, come avvenuto nel caso di specie, dalla pena stabilita per il più grave reato, nella misura precedente la diminuzione per il rito.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere disatteso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condan