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Sentenza — n. 37082/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls continuation penalty increase below one-third minimum for repeat offender under Art. 81(4) Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37082/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order regarding the penalty increase for crime continuation while dismissing other grounds. The applicant argued the increase violated the minimum one-third rule for repeat offenders under Article 81(4) of the Penal Code, whereas the prosecutor claimed the execution judge's assessment of criminal intent was unreviewable. The court ruled that the statutory minimum increase applies even when recidivism is treated as a mitigating circumstance, finding the imposed increase legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 4, cod. pen.; The minimum increase in penalty for crime continuation cannot be lower than one-third of the sentence for the most serious crime when the offender is subject to the recidivism rules of Art. 99(4), even if that recidivism is considered equivalent to general mitigating circumstances.

Parole chiave

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crime continuation recidiva reiterata minimo aumento pena codice penale esecuzione penale recidiva nell'infrazione aiuto all'evasione di detenuti esecuzione delle pene e delle misure

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
2.1 Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 81, comma 2, cod.
Art. 81, comma 4, cod. pen.
2.2 Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen., secondo cui in caso di recidiva ex art.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
pen., secondo cui in caso di recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. l'aumento di pena non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 49969 del 21/9/2012
Sez. 4, n. 22545 del 13/9/2018
pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per í quali si procede (Sez. 4, n. 22545 del 13/9/2018, dep.
Sez. 1, n. 32625 del 2/7/2009
2019, 276268 - 01; Sez. 1, n. 32625 del 2/7/2009, Rv.
Sez. 1, n. 18773 del 26/3/2013
244843 - 01), e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discute (Sez. 1, n. 18773 del 26/3/2013, Rv.
Sez. 1, n. 31735 dell'1/7/2010
Sez. 1, n. 31735 dell'1/7/2010, Rv.
Sez. II, n. 31699 del 23/6/2016
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Q. () H Te/ BEN Nasr Maaouia, nato in Tunisia il 9.1.1983 avverso l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Cosenza del 26.2.2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 26.2.2024, il g.i.p. del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva una istanza, formulata nell'interesse di BEN NASR Maaouia, di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze di condanne a suo carico, dando atto che si trattasse di delitti contro il patrimonio commessi in un arco temporale di circa tre mesi e in un ristretto ambito geografico, con l'unica eccezione di una evasione dagli arresti domiciliari, che egualmente si inscriveva però nel medesimo programma criminoso in quanto l'imputato, detenuto in quel n1V momento per uno dei reati contro il patrimonio (rapina), evadeva e poi si dava nuovamente alla fuga, prima dell'aggravamento della misura, su un'autovettura in relazione alla quale poneva in essere un riciclaggio pure oggetto delle sentenze cui è stata applicata la disciplina della continuazione.

L'ordinanza considerava, altresì, che si ravvisasse in capo all'imputato - cittadino extracomunitario, privo di stabile occupazione e pluripregiudicato con lunghi periodi di detenzione - una spinta criminogena alla commissione di delitti contro il patrimonio, finalizzati all'ottenimento di un lucro con cui fronteggiare le difficoltà economiche: anche in base a questo, pertanto, era è possibile affermare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della invocata reductio ad unum.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen., dalla quale sarebbe derivata la contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui ha applicato la disciplina della continuazione tra i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 6.7.2023 (evasione del 2.10.2021) e alla sentenza del g.i.p. del Tribunale di Cosenza del 28.4.2023 (riciclaggio dell '8.10.2021).

Giacché il primo dei quattro reati che il giudice dell'esecuzione ha unificato sotto il vincolo della continuazione è una ricettazione del 15.7.2021 e la successiva rapina per cui l'imputato fu sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari è del 7.9.2021, si dovrebbe ritenere, allora, che Ben Nasr abbia previsto sin dal 15.7.2021 che sarebbe stato arrestato, sarebbe evaso dagli arresti domiciliari per due volte e si sarebbe procurata un'autovettura oggetto di riciclaggio per sottrarsi alle ricerche della polizia giudiziaria. Ma si tratta - secondo il ricorrente - di una affermazione improponibile sotto il profilo logico.

E' evidente, peraltro, che l'evasione e il riciclaggio non potevano essere progettate fin dal primo reato "nelle loro caratteristiche essenziali": il proposito di commettere l'una e l'altra è invece maturato in ragione di contingenze sopravvenute (del resto, all'atto del primo reato, l'autovettura poi fatta oggetto di riciclaggio non era stata nemmeno ancora rubata). Di conseguenza, gli indici valorizzati dal giudice dell'esecuzione non implicano automaticamente il riconoscimento della continuazione, laddove le vicende, per come ricostruite sul piano fenomenico, rendano impossibile ravvisare - come nel caso di specie - una originaria progettazione di una serie ben individuata di reati. 2.2 Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen., secondo cui in caso di recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. l'aumento di pena non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

Giacché alla data di commissione dei reati l'imputato aveva già riportato una sentenza di condanna nella quale era stata applicata la recidiva reiterata, benché considerata equivalente alle generiche, l'aumento per la continuazione, di conseguenza, non poteva essere inferiore a tredici mesi e dieci giorni di reclusione: invece, il giudice dell'esecuzione ha determinato l'aumento di pena in misura inferiore (dieci mesi di reclusione).

3. Con requisitoria scritta del 22.4.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per la palese illogicità della motivazione nella parte in cui riconosce la continuazione anche per gli ultimi reati di evasione e riciclaggio, relativi a peculiari accadimenti successivi non prevedibili all'atto della commissione dei primi reati a luglio e settembre 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Il ricorrente, sebbene per il tramite della deduzione di una violazione di legge, denuncia, in effetti, un vizio della motivazione. Ma, sotto questo profilo, l'accertamento della sussistenza dell'identico disegno criminoso costituisce un apprezzamento di fatto, che è insuscettibile di sindacato a meno che non sia fondato su elementi erronei o su ragionamenti palesemente illogici (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222 - 01). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha preso in considerazione nel provvedimento impugnato i diversi elementi che ha ritenuto rivelatori della continuazione, essenzialmente legati al ristretto ambito temporale e territoriale delle condotte delittuose nonché al fine di lucro che ha indotto il condannato alla commissione di una serie di delitti contro il patrimonio o comunque di delitti rientranti, per modalità e finalità, nel medesimo programma criminoso.

Si tratta di una valutazione che ben si concilia con il principio secondo cui la unicità del disegno criminoso richiede che le singole violazioni siano parte integrante di un medesimo programma più semplicemente deliberato nelle sue linee essenziali (v. anche Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074 - 01), che richiede sì la progettazione di una serie individuata di illeciti, ma nelle loro caratteristiche essenziali: la valorizzazione dei classici indicatori non rileva solo se i reati successivi risultino il frutto di una determinazione estemporanea o di contingenze occasionali.

Sotto questo profilo, il giudice dell'esecuzione ha fornito, circa la riconducibilità dei reati di evasione e di riciclaggio all'unico programma criminoso, una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, che al contrario si è sviluppata attraverso la verifica della sussistenza di concreti indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro caratteristiche fondamentali.

L'itinerario logico-giuridico seguito per arrivare a riconoscere il vincolo della continuazione è stato esplicitato dal giudice dell'esecuzione, il quale ha dato atto dell'accertamento svolto, che costituisce giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi di motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/9/2012, Rv. 254006 - 01).

2. Il secondo motivo di ricorso, invece, è fondato. Prima della commissione dei reati dei quali si discute, infatti, Ben Nasr aveva riportato una condanna in occasione della quale gli era stata applicata la recidiva reiterata, pur considerata equivalente alle circostanze attenuanti generiche. Di conseguenza, avrebbe dovuto trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto dell'art. 81, comma quarto, cod. pen., secondo cui, se i reati in continuazione sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, comma quarto, cod. pen., l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

Sotto questo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il limite di aumento minimo per la continuazione previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per í quali si procede (Sez. 4, n. 22545 del 13/9/2018, dep. 2019, 276268 - 01; Sez. 1, n. 32625 del 2/7/2009, Rv. 244843 - 01), e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discute (Sez. 1, n. 18773 del 26/3/2013, Rv. 256011 - 01;

Sez. 1, n. 31735 dell'1/7/2010, Rv. 248095 - 01). Peraltro, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, n. 31699 del 23/6/2016, Rv. 267044 - 01). Giacché nel caso di specie la pena riportata da Ben Nasr per il reato più grave tra quelli posti in continuazione dai giudice dell'esecuzione - ovvero, quello di rapina aggravata, per il quale è stato condannato con sentenza del g.i.p. del Tribunale di Castrovillari in data 26.4.2022 - era di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa, l'aumento minimo di pena non avrebbe potuto essere inferiore ad un terzo della detta pena.

Di conseguenza, l'aumento stabilito in sede di esecuzione di dieci mesi di reclusione e 1.000 euro di multa sulla pena base per il reato più grave è da considerarsi inferiore, nella pena detentiva, al limite previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen.

3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione dell'aumento per la continuazione, con rinvio al tribunale di Cosenza, che dovrà attenersi al principio stabilito dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. Nel resto, invece, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento per la continuaz