Cassation annuls lower court order for custody due to insufficient reasoning on evidence and motive.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the lower court's order placing the defendant in pre-trial custody, ruling the decision lacked sufficient reasoning. The defense argued that the court failed to adequately address critical evidence regarding motive, witness credibility, and the defendant's movements. The Court agreed, stating that the lower tribunal did not logically overcome the defense's objections to the incriminating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309, co. 7 c.p.p.; Art. 592 c.p.p.: The Court of Cassation may annul a lower court order for custody if the reasoning fails to adequately address the defense's arguments regarding the gravity of indicia of guilt, requiring a complete logical and legal evaluation of all contested points.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORSO MARIANO DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 18/01/1987 avverso l'ordinanza del 29/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato SANTAMBROGIO MARIO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato PRIOLO STEFANO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 febbraio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria disponeva l'applicazione, nei confronti di Mariano Domenico Corso, della misura cautelare della custodia in carcere, avendo ritenuto a suo carico, in presenza di esigenze cautelari, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti - commessi, secondo l'impostazione accusatoria, in concorso con Costei Zatlan - di omicidio premeditato di Francesco Catalano e di detenzione e porto di armi al fine di commettere l'omicidio, fatti del 14 febbraio 2019 aggravati da modalità e finalità mafiose.
2. Mariano Domenico Corso proponeva istanza di riesame rivolta al Tribunale di Reggio Calabria, che la rigettava con ordinanza del 29 marzo 2024. Secondo la ricostruzione recepita dai giudici del merito cautelare, dell'uccisione di Francesco Catalano, che era avvenuta nella serata del 14 febbraio 2019 nel quartiere Arghillà Sud di Reggio Calabria, erano responsabili due uomini che, dopo avere atteso la vittima designata al suo rientro a casa, in detta località che avevano raggiunto a bordo di un'autovettura Ford Fiesta, avevano esploso nei confronti della vittima almeno sette colpi di arma da fuoco.
I giudici, basandosi su immagini riprese da oltre cento telecamere posizionate in vari punti della città con finalità di videosorveglianza del territorio, avevano ritenuto accertato il percorso compiuto per raggiungere il luogo dell'omicidio, e per allontanarsene dopo averlo commesso, dai responsabili a bordo della citata autovettura, e avevano identificato il mezzo in quello in uso al cittadino di origine rumena Costei Zatlan. I giudici avevano quindi ritenuto che uno degli autori dell'omicidio fosse proprio costui e, alla luce di una serie di ulteriori elementi indiziari, qualificati gravi, avevano ritenuto che egli avesse agito come concorrente di Mariano Domenico Corso.
A carico di quest'ultimo venivano ritenuti elementi quali: le affermazioni rese, durante conversazioni intercettate dagli investigatori, da Olimpia Mihaela Petre, che aveva affermato di essere sicura che l'omicidio era stato commesso da Corso; il movente, individuato nell'interesse di Corso, appartenente alla cosca di 'ndrangheta che dominava sul territorio di Gallico, e che era appoggiato anche dalla famiglia degli Imerti-Condello egemone nella vicina frazione di Archi tramite Gino Molinetti, ad avere il sopravvento su Catalano, che glielo contendeva, nella successione, quale reggente nel territorio, al precedente reggente Crupi, il quale si trovava in stato di arresto; il fatto che, prima dell'omicidio, nello stesso giorno, Corso si era recato nei pressi del luogo in cui esistevano la casa della madre di Catalano e l'esercizio commerciale per la fornitura di bombole di gas gestito da costui; il fatto che le utenze telefoniche in uso a Corso erano spente nell'ora dell'omicidio; il fatto che l'affermazione di Gangemi, secondo la quale egli era con .
Corso nell'ora in cui l'omicidio era stato consumato, si era rivelata falsa.
3. Il difensore di Mariano Domenico Corso ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in sei passaggi, avverso l'ordinanza del Tribunale, della quale ha chiesto l'annullamento richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 575 cod. pen. e 125, comma 3, 192, commi 2, e 3, 273, cod. proc. pen. Il ricorrente richiama il contenuto delle norme sulla valutazione degli indizi e la giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo alla materia cautelare, e sostiene che i giudici del merito non abbiano rispettato tali norme e principi e siano incorsi in illogicità per contraddittorietà e carenze motivazionali, anche perché non avrebbero tenuto conto della memoria difensiva prodotta. 3.1. Con il primo profilo di censura, la difesa lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al movente.
Il Tribunale sarebbe incorso in contraddizione nel ritenere: da un lato, che Corso fosse stato appoggiato, nella rivalità con Catalano, dalla cosca Imerti-Condello egemone della frazione di Archi e retta da Gino Molinetti, e che Molinetti avesse deciso la contesa in favore di Corso ma stabilendo di lasciare in vita Catalano; dall'altro lato, che Corso avesse poi autonomamente compiuto l'omicidio di Catalano, senza tuttavia subire le conseguenze che, in base alle regole delle organizzazioni criminali, sarebbero dovute derivare a suo carico per la violazione delle decisioni provenienti dai soggetti di Archi e che, in concreto, non erano derivate, come risulterebbe dal fatto che i rapporti tra Corso e i Molinetti, padre e figlio, erano poi proseguiti senza problemi per Corso. 3.2.
Con il secondo profilo di censura, la difesa lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine ai rapporti fra Zatlan e Corso. 3.3. Con il terzo profilo di censura, la difesa lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al valore indiziante assegnato al contenuto delle intercettazioni ambientali della Petre e degli altri loquenti. 3.4. Con il quarto profilo di censura, la difesa lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione in termini di falsità dell'alibi che sarebbe stato fornito da Gangemi a Corso e, in ogni caso, nella parte in cui ha ritenuto tale elemento gravemente indiziante per il Corso.
In realtà, Antonino Gangemi, che aveva riferito che il giorno in cui poi sarebbe avvenuto l'omicidio aveva accompagnato Corso a prendere una bombola di gas al negozio di Catalano, e di essere stato per tutto il giorno a Gallico con Corso, avrebbe commesso qualche errore nella specificazione dei luoghi e degli orari solo a causa del tempo trascorso, ma sarebbe stato in buona fede e, soprattutto, avrebbe solo cercato di tutelare sé stesso, nel timore di poter essere indagato per l'omicidio Catalano. In ogni caso, secondo la difesa di Corso, Gangemi non avrebbe detto di essere stato con Corso se avesse saputo che costui era sospettato come autore dell'omicidio.
Inoltre, Corso non avrebbe detto agli investigatori di essere stato con Gangemi, quindi non si potrebbe configurare, a carico di Corso, l'ipotesi della presentazione di un alibi poi risultato falso. 3.5. Con il quinto profilo di censura, la difesa lamenta manifesta illogicità, contraddittorietà e apparenza della motivazione in ordine al valore indiziante attribuito sia al fatto che Corso, alle ore 13.00 circa del giorno in cui fu commesso l'omicidio, quindi sette ore prima del fatto, si era recato presso il negozio di bombole di gas della vittima per poi allontanarsene; sia al fatto che l'utenza di Corso era priva di traffico telefonico, nel giorno dell'omicidio, fra le ore 17.00 e le ore 20.17.
Secondo la difesa, il primo elemento, indicato dal Tribunale come significativo di un sopralluogo finalizzato a verificare i movimenti della vittima designata, sarebbe in realtà inidoneo alla costruzione di una deduzione logica, in quanto, poi, l'omicidio venne commesso altrove; il secondo elemento sarebbe stato utilizzato dal Tribunale in modo illogico, senza tener conto dell'abitudine di Corso, che sarebbe stata dimostrata con riferimento a varie giornate precedenti, di spegnere il telefono cellulare nell'arco temporale indicato. 3.6. Con il sesto profilo di censura, la difesa lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata considerazione sia del fatto che Corso non era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza a bordo della vettura che sarebbe stata impiegata per commettere il reato secondo la tesi investigativa; sia del fatto che era stato rilevato, mediante l'accertamento della cella telefonica cui il telefono di Corso si agganciò, che costui era rientrato a casa in via Musella alle ore 20.17, e, quindi, non sarebbe stato possibile che egli si fosse trovato sul luogo dell'omicidio all'ora del fatto, 19.58/59, avuto riguardo al tempo necessario per percorrere la distanza fra i due luoghi, anche in considerazione del traffico stradale.
4. La difesa di Mariano Domenico Corso ha depositato memoria con la quale illustra ancora, con vari argomenti, le censure esposte nel ricorso, per il cui accoglimento insiste.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, volto a criticare le valutazioni inerenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è fondato. 1.1. La giurisprudenza ha affermato, per quanto riguarda in generale la portata del giudizio di cassazione, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01).
In riferimento al tema delle misure cautelari personali, è stato chiarito che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01).
È stato precisato che, qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Suprema Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460-01). 1.2.
In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso in esame, che l'ordinanza del Tribunale non è immune dai vizi lamentati dalla difesa. L'ordinanza impugnata, infatti, non è sorretta da congrua motivazione nella valutazione di numerosi aspetti indicati nell'ordinanza ed evidenziati dalla difesa. In particolare, non risultano adeguatamente sviluppate, anche alla luce delle critiche difensive che avrebbero reso necessarie argomentazioni più articolate, le valutazioni riguardanti: l'individuazione del movente e i rapporti fra Corso e gli esponenti della cosca Imerti-Condello; l'attendibilità di Olimpia Mihaela Petre e la possibilità, in mancanza di approfondimenti investigativi, di attribuire alle affermazioni, rese da costei o da suoi interlocutori in alcune conversazioni intercettate, significativa valenza indiziaria a carico di Corso; la possibilità di ricavare elementi a carico di Corso dagli spostamenti che egli compì il giorno dell'omicidio, come emergenti dai tabulati relativi alle sue utenze telefoniche; la possibilità di attribuire valenza, a carico di Corso, alle dichiarazioni rese da Cangemi; i rapporti esistenti fra Corso e Costei Zatlan e le comunicazioni fra costoro.
In mancanza di una trattazione completa che dimostri l'avvenuto esame e il superamento logico, da parte del Tribunale, dei rilievi prospettati negli atti difensivi, la motivazione del provvedimento impugnato circa la gravità indiziaria a carico di Mariano Domenico Corso, per i reati provvisoriamente contestati, non risulta persuasiva.
2. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati, rimanendo comunque libero di ritenere sussistenti o insussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di Mariano Domenico Corso in base a un appropriato ragionamento logico-giuridico su tutti i punti decisivi e controversi. P. Q. M, Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7