Cassation court annuls execution judge's revocation of suspended sentence due to five-year statutory time limit expiration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the execution judge's order revoking Giovanni Ferrara's suspended sentence. Ferrara argued the revocation violated procedural rules because the new conviction concerned a prior crime, while the Prosecutor contended the five-year statutory period had expired. The court ruled that the five-year limit for revocation runs from the date the original suspended sentence became final, not from the crime's commission, and since this period had passed, the revocation was legally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 cod. pen.; Art. 168 cod. pen.: The five-year period for the automatic revocation of a suspended sentence expires from the date the original sentence becomes final, regardless of when the subsequent conviction for a prior crime is issued.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARA GIOVANNI nato a NAPOLI il 01/12/1971 avverso l'ordinanza del 22/04/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, GIUSEPPE SASSONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha insistito nelle sue richieste;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 22 aprile 2024, il Tribunale di Napoli Nord, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena di anni due di reclusione, concessa a Giovanni Ferrara con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord in data 17/04/2015, esecutiva il 07/09/2017. Nel quinquennio successivo Ferrara aveva riportato un'altra condanna a pena detentiva, pari a due anni e due mesi di reclusione, con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 30/06/2022, irrevocabile dal 10/03/2023, pena che cumulata a quella precedentemente sospesa superava i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
2. Il difensore di Giovanni Ferrara denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 168 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione sarebbe intervenuto su materia riservata al giudice della cognizione e sulla quale non vi era stata impugnazione. In ogni caso la seconda sentenza di condanna ha ad oggetto una condotta anteriormente commessa rispetto a quella per la quale era stata sospesa la pena. L'anteriorità del reato andava verificata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso rilevando che tra le due sentenze e in particolare tra le date in cui rispettivamente ciascuna è divenuta irrevocabile erano trascorsi più di cinque anni. Il difensore ha depositato propria memoria insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
2. E' pacifico il principio per il quale «la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena postula che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso» (da ultimo Sez. 1, n. 36368 del 07/07/2023, Rv. 285246-01). Sicché la seconda sentenza di condanna che, condannando per un fatto anteriormente commesso, determina la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena inflitta con la prima sentenza, deve essere passata in giudicato entro cinque anni dal passaggio in giudicato della precedente; a prescindere dalla data in cui sia stata emessa.
Orbene la prima sentenza del Tribunale di Napoli Nord che ha concesso il beneficio (emessa in data 17/04/2015) è passata in giudicato il 07/09/2017; la seconda sentenza, relativa al delitto anteriormente commesso, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 30/06/2022, è passata in giudicato il 10/03/2023. Il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato dalla prima sentenza che aveva concesso il beneficio era spirato il 07/09/2022, dopo l'emissione della seconda sentenza ma prima del suo passaggio in giudicato.Sicché non vi erano i presupposti per la revoca del beneficio disposta dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza qui impugnata, che deve essere conseguentemente annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso, il 28 giugno 2024 Il Cs igl