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Sentenza — n. 36887/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36887/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36887/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 18 gennaio 2024, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata nell'interesse di Damiano Vincenzo Bevilacqua, tendente ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 15 dicembre 2020 e dal Tribunale di Reggio Calabria il 20 marzo 2017 e il 23 giugno 2020.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen; Sentenza — n. 36887/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Emilio Palmieri ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento della menzionata ordinanza, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali criminalità persistente formazione di una pena complessiva abbandono del procedimento penale sospensione di pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con ordinanza del 18 gennaio 2024, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata nell'interesse di Damiano Vincenzo Bevilacqua, tendente ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
artt. 81 cod. pen
e deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA DAMIANO VINCENZO nato a REGGIO CALABRIA il 01/02/1982 avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG <-1 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Orsi, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 gennaio 2024, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata nell'interesse di Damiano Vincenzo Bevilacqua, tendente ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 15 dicembre 2020 e dal Tribunale di Reggio Calabria il 20 marzo 2017 e il 23 giugno 2020.

2. Il difensore di Emilio Palmieri ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento della menzionata ordinanza, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. e deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione non ha applicato in modo corretto la disciplina della continuazione ma, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ha omesso di valutare gli elementi rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra i reati indicati nell'istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. È assorbente rilevare che il giudice dell'esecuzione non ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156-01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, la motivazione adottata dal giudice dell'esecuzione è generica e non consente di stabilire se i principi che regolano la materia siano stati rispettati. Dall'ordinanza non emerge se il giudice dell'esecuzione abbia esaminato le sentenze di condanna, per verificare l'eventuale sussistenza degli indici sintomatici di un ipotetico originario programma unitario per la commissione dei reati indicati nell'istanza o almeno di alcuni di essi.

In tale situazione, l'ordinanza non è sorretta da chiara spiegazione circa il percorso argomentativo seguito dal giudice dell'esecuzione.

2. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al giudice dell'esecuzione che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio ora riscontrato. In sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione sarà libero di riconoscere o negare la continuazione, ma dovrà rendere motivazione adeguata. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa persona fisica. Co