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Sentenza — n. 36742/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against execution judge's refusal to order restitution of overpaid fine due to potential execution authority fault.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36742/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the execution judge's order dismissing Vincenzo Marsolo's claim for restitution of an overpaid fine. Marsolo argued he suffered double punishment after paying a fine that had already been converted into and fully served by a suspended sentence. The court found the execution judge failed to determine if the overpayment was caused by the collection authority's error or the defendant's mistake, which is crucial for jurisdiction. Consequently, the case was remanded to the execution judge to verify the cause of the payment and decide on competence.

Regesto Legislator

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Art. 644 c.p.p.; Art. 645 c.p.p.: When an execution judge refuses restitution of an overpaid fine, they must ascertain whether the overpayment resulted from the collection authority's initiative or the condemned's error, as this determines their competence to resolve the incident.

Parole chiave

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execution judge competence overpaid fine restitution double punishment avoidance suspended sentence conversion collection authority fault esecuzione della pena detentiva sostitutiva riscossione di pene pecuniarie pena residua

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 644 c.p.p.
Art. 645 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARSOLO VINCENZO nato a BISACQUINO il 15/03/1969 avverso l'ordinanza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, dott. Marco Dall'Olio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; ‘

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 gennaio 2024 il Tribunale di Termini Imerese, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata da Vincenzo Marsolo, intesa alla restituzione della somma di 800,00 euro, versata, il 30 agosto 2022, in esecuzione della condanna, nella stessa misura, a pena pecuniaria, irrogatagli con sentenza del 13 aprile 2018, divenuta irrevocabile il 9 ottobre 2018. Ha, in proposito, osservato che la corresponsione dell'importo de quo agitur è avvenuta dopo che dall'originario inadempimento del condannato — il quale, ricevuta cartella esattoriale con richiesta di pagamento, non vi ha ottemperato nei termini — è discesa la conversione della sanzione pecuniaria in quella sostitutiva della libertà controllata, la cui integrale espiazione, avvenuta dal 16 al 19 dicembre 2021, ha determinato l'esaurimento della fase esecutiva.

Ha, pertanto, rilevato che la richiesta — mirante, in sostanza, alla ripetizione di quanto indebitamente versato — avrebbe dovuto essere rivolta all'amministrazione beneficiaria «non potendo peraltro il G.e. procedere alla revoca di una pena convertita, nella specie libertà controllata, peraltro già interamente eseguita dal condannato e nella sussistenza dei presupposti di legge che all'epoca erano stati accertati dal Magistrato di Sorveglianza per procedere alla indicata conversione».

2. Vincenzo Marsolo propone ricorso, con il ministero dell'avv. Andrea Caronna, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali evidenza che, per effetto del provvedimento impugnato, egli è rimasto esposto al pregiudizio derivante dalla doppia espiazione dell'unica pena che gli è stata inflitta. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione ingiustificatamente declinato la propria competenza a verificare la sussistenza del vantato diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nei termini di seguito indicati, fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2. È pacifico che, nel caso in esame, emessa, nei confronti di Vincenzo Marsolo, cartella esattoriale in relazione alla pena pecuniaria della cui esecuzione si discute, l'inadempimento, nei termini, del condannato determinò la trasmissione degli atti al competente Magistrato di sorveglianza, che convertì la sanzione pecuniaria in quella di quattro giorni di libertà controllata, che fu eseguita dal 16 al 19 dicembre 2021; a distanza di oltre otto mesi, quindi, Marsolo pagò — pur non essendovi, ormai, tenuto — la sanzione originaria. Ciò posto, l'ordinanza impugnata si fonda sul presupposto della regolarità della notificazione della cartella esattoriale e della piena legittimità della conversione della pena pecuniaria nella sanzione sostitutiva della libertà controllata, laddove il ricorrente sostiene, invece, che, in epoca successiva alla conversione della pena ed all'esecuzione della libertà controllata, l'accertamento dell'irritualità della comunicazione e dell'omesso recapito della cartella indusse l'amministrazione a reiterare — con successo, stavolta — l'adempimento, contenente una nuova richiesta di pagamento, cui egli, tratto in inganno dal tenore dell'atto, ritenne di dovere ottemperare.

L'esposizione di Marsolo troverebbe riscontro nella documentazione allegata all'istanza che, il 6 aprile 2023, egli rivolse al Magistrato di sorveglianza, finalizzata alla revoca del provvedimento di conversione, che quel giudice disattese in ragione dell'avvenuto esaurimento, per quella parte, del rapporto esecutivo. La questione, sulla quale il giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza impugnata (ove si è limitato a rilevare che «Non risulta dalla allegata documentazione difensiva che la notifica della cartella di pagamento fosse avvenuta ad un errato indirizzo di posta elettronica certificata»), non risulta essersi pronunciato, appare, nondimeno, di centrale rilevanza, in quanto direttamente influente sulla protrazione della fase esecutiva e, dunque, sulla competenza del giudice adito.

Ed invero, se, come, almeno implicitamente, ritenuto dal Tribunale di Termini Imerese, l'esecuzione della pena della libertà controllata, seguita all'inadempimento dell'obbligo di corrispondere la somma indicata nella sentenza di condanna, ha determinato il definitivo esaurimento dell'esecuzione, sicché eventuali sopravvenienze — quale lo spontaneo, ancorché erroneo, versamento di una somma di denaro non dovuta — dovranno essere definite in altra sede e previa instaurazione del contraddittorio tra il condannato e l'amministrazione che ha incassato un importo non dovuto, non può trascurarsi, per converso, che ad opposte conclusioni dovrebbe pervenirsi qualora si accertasse, invece, che il pagamento tardivo ed indebito è stato stimolato da una iniziativa del soggetto incaricato della riscossione che, noncurante dell'avvenuta esecuzione della sanzione in forma sostitutiva e, probabilmente, prendendo spunto dall'irregolarità dell'originaria notificazione, ha sollecitato un versamento indebito.

In questo caso (qualora, in altre parole, il disguido fosse ascrivibile alla responsabilità dell'organo incaricato della riscossione anziché del condannato), si sarebbe, infatti, al cospetto di un'attività tipicamente esecutiva, in quanto tale rientrante nel perimetro cognitivo del giudice dell'esecuzione, competente a risolvere — previa instaurazione del contraddittorio con tutti i soggetti coinvolti, ivi compreso l'ente beneficiario dell'incasso — questo così come ogni altro incidente verificatosi a valle della formazione del giudicato.

Considerato che gli atti trasmessi non consentono, in argomento, una sicura e definitiva valutazione e che, come detto, il provvedimento impugnato non offre, sul punto controverso, indicazioni dirimenti, si impone, in conclusione, l'annullamento della medesima ordinanza, con rinvio al Tribunale di Termini Imerese in vista di un nuovo giudizio, volto ad appurare, in primo luogo, se il versamento della somma stabilita, con la sentenza di condanna, a titolo di pena pecuniaria è avvenuto o meno in esecuzione di ulteriore ed apposita richiesta dell'autorità e ad orientare, di conseguenza, l'apprezzamento della competenza del giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata con rinv