Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of document transcription regarding lawyer revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to provide the full text of the document proving the revocation of his former lawyer. The applicant argued that the new lawyer was not properly notified, but the court found the submitted letter lacked specific procedural details and referenced the wrong court section. Consequently, the appeal was rejected as lacking the necessary documentary evidence to substantiate the claim of procedural nullity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 178, 179 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds rely on a defect without the complete transcription or attachment of the relevant acts, rendering the complaint generic and lacking documentary support.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARDEA RAFFAELE nato a VIBO VALENTIA il 13/01/1959 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo p, Dec- 1i,47~ m/4 /1/-1. 5- ts/(c udito il difensore Trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Pardea Raffaele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 24 febbraio 2023, che ha confermato la sentenza resa il 19 giugno 2019 dal Tribunale di Vibo Valentia all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ai sensi dell'art. 75, comma 2, dlgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Vibo Valentia per la durata di anni due, come da provvedimento del 5 aprile 2017 del Tribunale di Vibo Valentia, aveva violato le prescrizioni impostegli; in particolare, dal 2 maggio 2017 al 21 ottobre 2018 era stato sorpreso in compagnia di soggetti pregiudicati in otto occasioni diverse (il 2 maggio e il 10 dicembre 2017 con Fortuna Ippolito Andrea, il 16 ottobre 2017, il 5 e il 23 febbraio, il 21 settembre e 1'8 ottobre 2018 con D'Ascoli Pasquale, il 21 ottobre 2018 con Trimboli Giacomo).
2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che l'imputato, con atto ritualmente depositato presso la cancelleria del giudice di secondo grado il 17 novembre 2021, aveva revocato il precedente difensore di fiducia, avv. Francesco Sabatino, per nominare, quale nuovo legale di fiducia, l'avv. Salvatore Sorbilli, al quale non era stato notificato il decreto di citazione a giudizio.
In forza di quanto sopra, nel ricorso si evidenzia che tale fatto avrebbe determinato una nullità assoluta, non sanabile neanche dalla presenza in aula del precedente difensore, revocato nelle more dell'imputato e, quindi, privo di mandato difensivo.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano un vizio ma non contengano la integrale trascrizione o allegazione dei relativi atti (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schippo, Rv. 270071).
L'impossibilità di conoscere, nel caso concreto, l'atto processuale dal quale emergerebbe la prova certa circa la revoca del precedente difensore effettuata dall'imputato, a favore della nuova nomina, quale difensore di fiducia, dell'avv. Salvatore Sorbilli si risolve in un limite all'ammissibilità della doglianza, che risulta conseguentemente prospettata in termini di mera affermazione, priva di riscontro documentale. Nel caso di specie, infatti, risulta dal fascicolo che all'udienza in Tribunale del 13.5.2019 l'imputato risulta assistito da due difensori, anche se non vengono indicati i nomi.
In data 18.6.2020 l'imputato nomina per l'udienza del 23.11.2021 dinanzi alla Seconda Sezione della Corte di appello di Catanzaro l'avv.to Salvatore Sorbilli e revoca le precedenti nomine, ma non risulta né nel fascicolo né tra gli allegati al ricorso il documento ritualmente indirizzato e depositato presso la Cancelleria della Terza Sezione della Corte di appello di Catanzaro che stava procedendo per il reato indicato in epigrafe. Infatti, la nota di revoca del difensore in atti risulta indirizzata alla Seconda Sezione della Corte di appello di Catanzaro, mentre risulta dal fascicolo che stava procedendo la Terza Sezione della Corte di appello di Catanzaro; inoltre nel testo della pec dell'8.7.2023 ore 14,54 dell'avvocato Salvatore Sorbilli non viene indicato il numero di procedimento penale al quale l'atto allegato si riferisce, sicché ritiene il Collegio che vi sia un difetto di autosufficienza del ricorso, conformemente alla richiesta del Procuratore generale che ha evidenziato il carattere aspecifico del ricorso, in quanto in tal modo non risultano puntualizzati i termini fattuali per cui si sarebbe verificata l'asserita nullità processuale.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo