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Sentenza — n. 36718/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding omitted substitute fine, ruling it was properly raised in appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36718/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against a second-instance judgment confirming a prison sentence for carrying a meat cleaver and possessing pigs. The defense argued the lower court failed to apply the substitute fine provision and miscounted prior convictions, but the appellate court had explicitly addressed and rejected the request for a substitute fine with reasoned motivation. The Court held that since the appellant had specifically solicited the application of the substitute fine in the appeal, the failure to grant it did not constitute a nullity or a violation of law.

Regesto Legislator

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Art. 545 bis cod. proc. pen.; Art. 181 cod. proc. pen.: The omission of a substitute fine is not a ground for nullity if the party explicitly requested its application in the appeal, placing the burden of solicitation on the appellant.

Parole chiave

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substitute fine application appellate nullity specific solicitation burden prison sentence reduction cassation admissibility infrazione alla legge sulle armi pena accessoria istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 545 bis cod. proc. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen. e dell'art.
Art. 181 cod. proc. pen.
pen., così che si è determinata la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
110 del 1975 ovvero dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen. La doglianza è infondata.
Art. 597, comma 5 cod. proc. pen.
266593 - 01 e, quanto all'art. 597, comma 5 cod. proc. pen., Sez.
L. 689 del 1981
58, della L. 689 del 1981.
art. 707 cod. pen
110 del 1975, ha confermato la condanna alla pena di sette mesi di arresto pronunciata dal Tribunale di Trento in data 10/5/2021 nei confronti di Isejni Emir per tale reato in ordine al porto di una mannaia al di fuori della propria abitazione e per quello di cui all'art. 707 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 545 bis cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen.
art. 20 bis cod. pen
e dell'art. 20 bis cod. pen.
art. 181 cod. proc. pen
pen., così che si è determinata la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10595 del 23/11/2023 dep. 2024, Delle Femmine
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 dep. 2019, Salerno
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Isejni Emir nato a Rostuse (Macedonia) il 13/11/1990 avverso la sentenza del 07/06/2023 della Corte di Appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Simone Perelli per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Trento, con sentenza del 7/6/2023, previa riqualificazione del fatto contestato al capo a) nel reato di cui all'art. 4 L. 110 del 1975, ha confermato la condanna alla pena di sette mesi di arresto pronunciata dal Tribunale di Trento in data 10/5/2021 nei confronti di Isejni Emir per tale reato in ordine al porto di una mannaia al di fuori della propria abitazione e per quello di cui all'art. 707 cod. pen. in riferimento, quale condannato per un delitto determinato da motivi di lucro, al possesso di due piedi di porco senza giustificato motivo.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 4, comma3, L. 110 del 1975 con riferimento al mancato riconoscimento del fatto di "lieve entità". Nel primo motivo la difesa rileva che la mannaia altro non sarebbe che un coltello da carne e che le r modalità di trasporto dello stesso, era custodito nel bagagliaio dell'auto, avrebbero imposto il riconoscimento della lieve entità del fatto. Sotto altro profilo, poi, sarebbe del tutto illogica avere considerato separatamente il porto di tale coltello rispetto al possesso dei due piedi di porco in quanto il fatto configurerebbe un unico reato, quello di cui all'art.707 cod. pen. 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che a carico del ricorrente vi era un unico precedente e non due come erroneamente indicato dal giudice di merito, ragione questa per la quale il giudice avrebbe potuto applicare quanto disposto dall'art. 131 bis cod. pen. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen. e dell'art. 20 bis cod. pen. e 53 e seguenti, in particolare art. 58, della L. 689 del 1981.

Nel quarto e ultimo motivo la difesa rileva che la Corte di appello, alla quale era stata espressamente richiesta l'applicazione della pena sostitutiva pecuniaria, avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla possibilità di applicare una diversa pena sostitutiva e, comunque, non avrebbe proceduto ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen., così che si è determinata la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen.

3. In data 19 marzo 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Simone Perelli chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 4 L. 110 del 1975 ovvero dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen. La doglianza è infondata. La Corte territoriale, con lo specifico riferimento alle modalità complessive della detenzione e del porto del coltello rinvenuto, una mannaia di circa 30 cm correttamente qualificata come un coltello, cioè uno strumento idoneo a offendere, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che non sia configurabile l'ipotesi del fatto di "lieve entità" (Sez. 1 Sent. n. 26636/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 01 «In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato»).

Ciò anche in ordine al mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., questo pure con riferimento all'esistenza di un solo precedente penale, senza che possa influire l'errato rinvio a due condanne (Sez. 2, n. 2484 del 09/11/2021, dep. 2022, Sistarelli, Rv. 282669 - 01). In tal modo, infatti, il giudice di merito ha dato conto del corretto esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto in ordine all'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen. e la motivazione sul punto, esente da palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 - 02;

Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01).

3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, dell'assenza di elementi favorevoli, della condotta posta in essere e dalla presenza di almeno un pregiudizio penale (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).

Le censure mosse a tale percorso argomentativo che risulta lineare, sono prive di effettiva consistenza e sono, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899 - 01;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244 - 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419 - 01). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della 3 0`‘ pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

4. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen. e dell'art. 20 bis cod. pen. e 53 e seguenti, in particolare art. 58, della L. 689 del 1981 rilevando che il giudice non si sarebbe pronunciato in ordine alla possibilità di applicare una diversa pena sostitutiva e, comunque, non avrebbe proceduto ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen., così che si è determinata la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen. La doglianza è infondata. 4.1.

L'art. 545 bis cod. proc. pen., introdotto con il D.Lgs 150 del 2022 e in vigore dal 30 dicembre 2023, prevede che, quando la pena detentiva applicata sia contenuta nei quattro anni, il giudice, se ritiene che ricorrano le condizioni, avvisa le parti della possibilità che sia disposta una pena sostitutiva tra quelle previste dell'art. 53 L. 681 del 1989. La norma, posta per il giudice di primo grado, non prevede alcuna sanzione né il caso in cui il giudice ometta di procedere in tal senso configura una delle nullità di ordine generale di cui all'art. 178 cod. proc. pen.

La possibilità di provvedere come previsto, cioè di avvisare le parti dopo la lettura del dispositivo della possibilità che sia applicata una pena sostitutiva, infatti, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito tenuto, in prima battuta, a verifica se ricorrano le condizioni previste per la sostituzione (Sez. 1, n. 10595 del 23/11/2023 dep. 2024, Delle Femmine, n.m.). Nel caso in cui il giudice di primo grado non vi proceda, pertanto, non si determina alcuna nullità e si deve ritenere che sia onere della parte sollecitare il giudice dell'impugnazione di merito, cioè di norma la Corte di appello, a provvedere in tal senso, richiedendo quindi espressamente, anche indicandone le ragioni a sostegno, che sia applicata una pena sostitutiva.

La medesima questione, poi, qualora questa sia stata oggetto di specifica e puntuale deduzione in appello, può essere oggetto di ricorso per cassazione nei soli termini della carenza di motivazione sul punto, non potendo diversamente essere devoluta per la prima volta in sede di legittimità (in senso sostanzialmente analogo con riferimento alla rilevabilità in sede di legittimità dell'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 - 01 e, quanto all'art. 597, comma 5 cod. proc. pen., Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01). 4.2. Nel caso di specie la norma è entrata in vigore dopo la pronuncia di primo grado ma prima che si concludesse il giudizio di appello.Per tale situazione la disposizione transitoria non prevede alcuna specifica indicazione se non che la norma, contenente una disciplina sostanziale più favorevole all'imputato, sia immediatamente applicabile. In coerenza con il sistema il legislatore si è occupato della sola ipotesi in cui il giudizio era pendente avanti la Corte di cassazione e l'imputato non aveva la possibilità di sollecitare un intervento del giudice di merito sul punto.

Diverso, d'altro canto, è il caso in cui la nornna .sia entrata in vigore quando è ancora pendente una delle fasi di merito. In tali situazioni, infatti, non è necessaria alcuna specifica previsione in quanto la parte aveva ed ha avuto la possibilità di richiedere al giudice di applicare la pena sostitutiva ed era pertanto suo onere, presentando motivi nuovi o anche semplicemente verbalizzando una richiesta nelle conclusioni, sollecitare il giudice d'appello sul punto (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 - 01). 4.3. Nel caso di specie la difesa ha sollecitato il giudice di appello a provvedere ai sensi dell'art. 545 bis cod. pen. e questo ha espressamente motivato sul punto evidenziando, con lo specifico riferimento alle modalità del fatto e alla personalità del reo, le ragioni per le quali non ha ritenuto di accogliere la richiesta di sostituire la pena detentiva (cfr. pag 11 della sentenza impugnata).

La motivazione così resa, coerente ed esente da palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede senza che la mancata fissazione di una specifica udienza sul punto, per quanto sopra già evidenziato, determini la nullità della sentenza.

5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro