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Sentenza — n. 36564/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls early release denial due to lack of motivation regarding protest participation compared to other inmates.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36564/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Naples Supervision Tribunal's order denying early release to Giuseppe Gallo for lack of specific reasoning. Gallo argued his protest participation should be irrelevant since he was not disciplined and other similar inmates received release. The court held that while the tribunal could consider the behavior, it failed to address the defense's request to compare Gallo's situation with other unpenalized protesters.

Regesto Legislator

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Art. 640-bis c.p.p.; Art. 640-ter c.p.p.: The supervisory tribunal must specifically examine and justify why a detainee's conduct, even if not leading to disciplinary sanctions, warrants a negative evaluation for early release when analogous conduct by other detainees did not result in such a negative assessment.

Parole chiave

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early release denial lack of motivation protest participation disciplinary sanctions comparative assessment supervision tribunal rehabilitation evaluation congedo politico

Disposizioni normative citate

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Art. 640-bis c.p.p.
Art. 640-ter c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palamara
Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020
251677 - 01; e di recente Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Rv 280522 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLO GIUSEPPE nato a MONDRAGONE il 25/07/1970 avverso l'ordinanza del 08/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, PIETRO MOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 8 aprile 2024, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza di reclamo su liberazione anticipata proposta da Giuseppe Gallo e già negata dal Magistrato di sorveglianza di Avellino con riguardo al periodo dal 22/05/2020 al 22/05/2021. Gallo era stato ritenuto immeritevole del beneficio perché aveva partecipato ad una protesta collettiva messa in atto nella sezione di appartenenza di Alta Sicurezza in data 12/07/2021. La sua partecipazione era stata accertata a seguito dell'acquisizione degli atti relativi alla segnalazione disciplinare a suo carico; nella relazione di sintesi si evidenziava che egli non era stato sanzionato perché non era stato ritenuto uno dei capi promotori.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di Giuseppe Gallo, lamentando l'illogicità e il difetto di motivazione in riferimento all'art. , comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., riguardo l'incidenza dell'episodio della partecipazione alla protesta sul complessivo programma riabilitativo. La difesa segnala che l'episodio è successivo al periodo in cui sarebbe maturato il beneficio e richiamava le motivazioni di alcuni provvedimenti riguardanti altri soggetti che pure in posizione analoga avevano ottenuto il beneficio.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo correttamente ed esaustivamente motivato il provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.

2. E' noto che «ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all'opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione» (così Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palamara, Rv. 251677 - 01; e di recente Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Rv 280522 - 01).

Sicchè non appare censurabile il fatto che il Tribunale di sorveglianza abbia preso in considerazione e valutato il comportamento del detenuto di partecipazione ad una protesta collettiva messa in atto nella sezione di appartenenza di Alta Sicurezza in data 12/07/2021, ai fini della decisione sulla liberazione anticipata per i semestri antecedenti. Tuttaviao nell'esaminare tale circostanza in sede di reclamo- il Tribunale di sorveglianza non si è confrontato con la specifica deduzione della difesa che richiedeva una verifica dell'effettiva valenza negativa di tale comportamento, non perseguito in sede disciplinare, alla luce del fatto che analoghi comportamenti di adesione alla protesta, posti in essere da altri detenuti, anch'essi non sanzionati disciplinarmente, sono stati considerati irrilevanti ai fini della valutazione di immeritevolezza della liberazione anticipata.

Sebbene l'esito di analoghi procedimenti nei confronti di altri detenuti non può avere alcuna incidenza su quello relativo all'odierno ricorrente, non può trascurarsi il fatto che con il reclamo era stata avanzata la richiesta di verificare se effettivamente la posizione di Gallo poteva giustificare una valutazione differente rispetto a quella dei detenuti che secondo la difesa avevano ottenuto il beneficio a lui negato; a fronte di questa deduzione difensiva, il Tribunale di sorvegl nza avrebbe dovuto innanzitutto esaminare i provvedimenti di concessione della liberazione anticipata agli altri partecipanti alla protesta collettiva del 12/0/2021, debitamente versati in atti, e accertare se le posizioni di costoro fossero effettivamente assimilabili a quella del Gallo e poi, in caso positivo, dare conto delle ragioni che potevano indurre a valutare la posizione di quest'ultimo in modo diverso dagli altri.

3. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato in considerazione della descritta carenza motivazionale e deve essere disposto nuovo giudizio sui punti sopra evidenziati, che verranno esaminati con la più ampia libertà valutativa.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso, il 12 luglio 202