Cassation court dismisses appeal regarding ten-year limitation for monetary fines, upholding GIP's ruling on execution start date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Procurator General's appeal against the GIP's order regarding the extinction of a monetary fine. The GIP ruled that the execution of the fine began upon the entry of the debt into the collection roll, rendering the subsequent notification of the payment order irrelevant for the ten-year limitation period. The court affirmed this interpretation, stating that the initiation of the coercive recovery procedure sufficiently manifests the State's punitive claim, thereby preventing the statute of limitations from expiring regardless of whether the defendant was aware of the specific notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 172, second and fourth paragraphs, Criminal Code; The ten-year limitation period for monetary fines begins with the initiation of the coercive recovery procedure, which manifests the State's punitive claim, making subsequent acts like notification irrelevant for extinction purposes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: KHADIM THIAM nato il 23/10/1991 avverso l'ordinanza del 06/10/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, dott. Simone Perelli, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 ottobre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha rigettato l'opposizione proposta dal locale Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento con cui, il 13 aprile 2023, aveva disatteso l'istanza finalizzata alla declaratoria di estinzione, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., della pena di 2.000 euro di multa, inflitta a Khadim Thiam con sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 23 febbraio 2011. Ha, a tal fine, osservato, tra l'altro, che, ai fini della verifica del decorso del termine decennale previsto dall'art. 172, secondo comma, cod. pen., occorre avere riguardo all'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria, costituito dall'iscrizione a ruolo, avvenuta il 28 luglio 2015, restando irrilevanti sia l'epoca della notifica della cartella di pagamento, risalente al 23 novembre 2017, che la volontarietà della sottrazione del condannato all'esecuzione, condizione da ritenersi operante con esclusivo riferimento alla pena detentiva.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere il giudice dell'esecuzione incorso in una fallace interpretazione del quadro normativo, che, a suo modo di vedere, assegna centrale rilevanza, anche in relazione all'estinzione della pena pecuniaria, alla volontarietà della sottrazione, da parte del condannato, all'esecuzione della sanzione, presupposto che, nel caso di specie, non ricorre, posto che l'esecuzione della notifica della cartella di pagamento nelle forme previste per le ipotesi di c.d. irreperibilità assoluta del destinatario non garantisce che Thiam abbia avuto effettiva conoscenza della richiesta di pagamento e vi si sia, pertanto, volontariamente sottratto.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
2. In fatto, risulta dagli atti: - che Khadim Thiam, condannato a pena detentiva e pecuniaria con sentenza divenuta irrevocabile il 23 febbraio 2011, ha scontato solo la prima, che è stata espiata il 20 novembre 2012, e non ha, invece, versato allo Stato la multa di 2.000 euro;- che l'esecuzione della pena pecuniaria è avvenuta, in ossequio alla cornice normativa illo tempore vigente, mediante l'iscrizione a ruolo della partita di credito e la trasmissione del ruolo medesimo all'agente della riscossione, che ha provveduto ad emettere e notificare al condannato, il 23 novembre 2017, apposita cartella di pagamento.
3. In diritto, occorre ricordare, innanzitutto, che, ai sensi dell'art.172, quarto comma, cod. pen., il termine di dieci anni previsto dal precedente secondo comma, consumato il quale la pena della multa si estingue, «decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena». Tale previsione normativa è, con ogni evidenza, diretta a stabilire che la regola secondo cui l'avvio dell'esecuzione preclude definitivamente la possibilità che la pena si estingua per effetto del decorso del tempo trova eccezione nel caso in cui il condannato si sottragga volontariamente all'esecuzione già iniziata, cui potrà conseguire l'estinzione per decorso del tempo — a dispetto dell'avvio dell'inizio dell'esecuzione entro il lasso temporale previsto — se il condannato non sarà nuovamente sottoposto ad essa entro il termine fissato dalla norma (in questo senso, cfr. anche le indicazioni che si traggono da Sez.
U, n. 46387 del r» 15/07/2021, Scott Uhuwamangho, Rv. 282225 - 01, in motivazione). Dalla menzionata disposizione non si traggono, invece, specifiche indicazioni circa l'individuazione dell'attività cui, con riferimento alla pena pecuniaria, corrisponde l'inizio dell'esecuzione, con conseguente preclusione dell'effetto estintivo della sanzione, derivante dalla avvenuta manifestazione, da parte dello Stato, dell'attualità della pretesa punitiva.
4. In proposito, il giudice dell'esecuzione, all'esito di un ampio percorso argomentativo, ha ritenuto che l'atto a tal fine determinante sia costituito dall'iscrizione a ruolo, dovendo, invece, «ribadirsi l'assoluta irrilevanza, ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, di ogni atto esecutivo successivo, notifica della cartella di pagamento compresa». Così facendo, si è orientato in continuità con un indirizzo ermeneutico non del tutto univoco, coesistente con altro che assegna, invece, decisiva rilevanza alla notifica della cartella esattoriale (per una compiuta esposizione della cornice normativa di riferimento e delle connesse questioni applicative, vedi Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, Vitobello, Rv. 279453 - 01), fermo restando, comunque, che l'inizio della procedura di recupero coattivo è sufficiente ad evitare l'estinzione della pena perché manifesta la pretesa punitiva dello Stato, la cui ,Sr assenza dà luogo alla prescrizione, a prescindere, poi, dalle specifiche vicende successive dell'effettivo recupero di quanto dovuto.
Nel caso in esame, tanto l'iscrizione a ruolo che la notificazione della cartella di pagamento sono state effettuate in epoca largamente antecedente al decorso del termine decennale previsto dall'art. 172, secondo comma, cod. pen., onde non pare potersi dubitare della piena legittimità del provvedimento adottato.
5. Né, va aggiunto a confutazione della censura articolata dal ricorrente, il fatto che la notificazione della cartella esattoriale sia stata, eventualmente, effettuata secondo modalità tali da non assicurare l'effettiva conoscenza, in capo al destinatario, dell'atto oggetto di comunicazione appare idoneo a supportare una diversa conclusione. Al riguardo, occorre, invero, sottolineare che il riferimento alla «volontaria sottrazione» all'esecuzione contenuto. nell'art. 172, quarto comma, cod. pen. — qualora pure lo si reputi riferibile, a dispetto di quanto affermato nel provvedimento impugnato, anche all'esecuzione della pena pecuniaria — attiene a vicende che, per espressa ed univoca indicazione del legislatore, intervengono in un frangente in cui l'esecuzione è già iniziata, sicché appare arduo, innanzitutto sul piano logico, instaurare, in adesione alla linea esegetica proposta dal ricorrente, un diretto collegamento tra l'effettiva conoscenza, in capo al condannato, della cartella di pagamento e l'avvio dell'ese