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Sentenza — n. 36087/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation order due to incomplete critical review and high risk of reoffending.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36087/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Wu Yujun against the Ancona probation court's order to place him on probation with social service supervision. The lower court denied the request because the critical review of the defendant's conduct was incomplete and his current work in a Hong Kong-based company raised serious concerns regarding his specific danger to society. The appellate court upheld this decision, ruling that the trial judge's assessment of the defendant's merit and risk was not subject to review on appeal and was fully justified by the facts.

Regesto Legislator

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Art. 47, comma 2, ord. pen.; Art. 47, comma 2, legge n. 354 del 1975: The appeal court cannot re-evaluate factual elements or substitute its own judgment for the probation court's assessment of the convicted person's specific danger and overall merit when the lower court's reasoning is logical and based on the procedural record.

Parole chiave

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probation order social service supervision critical review specific danger appeal court limits bankruptcy fraud legality review procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 47, comma 2, ord. pen.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso Yujun Wu, per il tramite dei difensori, deducendo, con un unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio della motivazione in relazione all'art. 47 ord.
Art. 47, comma 2, legge n. 354 del 1975
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso Yujun Wu, per il tramite dei difensori, deducendo, con un unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio della motivazione in relazione all'art. 47 ord.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WU YUJUN nato il 05/07/1965 avverso l'ordinanza del 17/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Yujun Wu, ammettendo il medesimo, d'ufficio, alla detenzione domiciliare.

Osservava il Tribunale che, dalla relazione dell'UEPE, era emerso che la revisione critica del condannato rispetto ai fatti che avevano determinato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, fosse incompleta, e che il lavoro attualmente intrapreso (per conto di una società con sede ad Hong Kong, di difficile verifica e controllo, non risultando redditi da lavoro dipendente dichiarati nell'anno 2022, ed essendo impossibile appurare la compagine societaria, l'oggetto delle prestazioni e l'entità dei guadagni) destasse perplessità presentando pericolose affinità con il passato.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso Yujun Wu, per il tramite dei difensori, deducendo, con un unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio della motivazione in relazione all'art. 47 ord. pen.. Si duole la Difesa che il Tribunale abbia respinto la più ampia misura alternativa richiesta, facendo riferimento, in spregio ai più recenti approdi della Corte di legittimità, alla gravità del reato commesso, ed all'incompletezza della revisione critica avviata. I Giudici di merito hanno poi omesso di considerare che i fatti per i quali è intervenuta condanna risalgono al 2008, che da allora il condannato ha sempre svolto attività lavorativa, e che la relazione UEPE aveva dato parere positivo alla più ampia misura.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao D'Aquino, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Giova ricordare che l'art. 47, comma 2, ord. pen. consente l'adozione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale quando "si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati". La valutazione prognostica deve essere effettuata "sulla base dei risultati della osservazione della personalità del condannato" che, laddove si tratti di soggetto non detenuto, deve essere svolta mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna [art. 47, comma 2, legge n. 354 del 1975, nel testo novellato dall'art. 7, comma 1, lett.

a) d.lgs 2 ottobre 2018, n. 123]. L'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale esige quindi l'attenta ponderazione della condotta serbata dal condannato e postula l'effettuazione di un percorso di vita - in epoca posteriore, rispetto alla commissione del reato dal quale trova scaturigine il titolo da eseguire - che presenti connotazioni positive. Dal bilanciamento dunque delle opposte componenti, deve potersi desumere una valutazione di complessiva meritevolezza del soggetto, rispetto al beneficio invocato.

2. Nel caso di specie, nessuno dei superiori principi risulta violato. Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione che risulta congrua, logica e fedele alle risultanze procedimentali, non solo incerta la revisione critica del Wu, ma anche inadeguata la situazione concreta in cui l'affidamento avrebbe dovuto svolgersi (consentendo al predetto di continuare a svolgere attività imprenditoriale in società avente sede in Hong Kong dopo la condanna per bancarotta relativa a distrazioni per circa 1.000.000,00 di euro) a contenere la pericolosità specifica del condannato. A fronte di tali deduzioni, il ricorrente si limita a richiedere a questa Corte la rivalutazione di elementi di fatto asseritamente trascurati, rivalutazione inibita in sede di legittimità. In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere disatteso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. w o z o . o 2 5) E -,-,- Così deciso il 10